DPCM 10 luglio 2017 “Recante autorizzazione al Ministero dell’Interno - ex AGES - alla ricostituzione del rapporto di lavoro di n.5 segretari comunali e provinciali”

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2017- Reg.ne – Prev.n.1725.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n.211 del 09/09/2017

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VISTO l’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l’altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all’80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’articolo 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l’obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all’apposito albo previsto dal successivo articolo 98 dello stesso decreto;

VISTO l’articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo;

VISTO l’art 55 del CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, secondo cui “Il segretario il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere all’Agenzia nazionale, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il segretario è ricollocato nella medesima fascia professionale posseduta al momento delle dimissioni. [..] la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel numero complessivo degli iscritti all’albo”;

VISTI i decreti prefettizi dell’11 marzo 2014, n. 2334, del 13 novembre 2014, n. 19016, del 16 aprile 2015, n. 1318 con cui il Ministero dell’interno – ex AGES ha chiesto l’autorizzazione alla ricostituzione del rapporto di lavoro di complessivi 4 segretari comunali e provinciali cancellati dal relativo Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali con decorrenza non superiore ai cinque anni dalla data di presentazione della richiesta di riammissione;

VISTO il decreto prefettizio del 1° marzo 2016, n. 4403, con cui il Ministero dell’interno – ex AGES ha chiesto l’autorizzazione ad assumere n. 249 segretari comunali e provinciali di cui alla graduatoria approvata con decreto prefettizio del 18 febbraio 2016, n. 3750, del quinto corso–concorso per l’accesso in carriera (COA V) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° Serie Speciale, n 86 del 6 novembre 2009;

VISTA la nota del 1° marzo 2016, n. 4408, con cui il Ministero dell’interno – ex AGES, nel trasmettere il citato decreto prefettizio del 1° marzo 2016, n. 4403, ha ritenuto di ritirare, riservandosi ulteriori successive valutazioni a seguito delle nuove assunzioni, le richieste di ricostituzione del rapporto di lavoro dei sopra richiamati segretari comunali e provinciali;

VISTO il decreto prefettizio del 1° marzo 2017, n. 2767, con cui il Ministero dell’interno – ex AGES ha riproposto la richiesta di autorizzazione alla ricostituzione del rapporto di lavoro delle n. 4 unità di segretari comunali e provinciali sopra citate e ha, altresì, comunicato che nell’anno 2016 le cancellazioni dall’albo per collocamento a riposo sono state pari a n. 120 unità;

VISTO il decreto prefettizio del 24 maggio 2017, n. 6251, trasmesso con nota del 26 maggio 2017, n. 6360, con cui il Ministero dell’interno – ex AGES ha chiesto l’autorizzazione alla ricostituzione del rapporto di lavoro di un ulteriore segretario comunale e provinciale cancellato dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali con decorrenza non superiore ai cinque anni dalla data di presentazione della richiesta di riammissione;

VISTA la nota del 29 maggio 2017, n. 6410, con cui il Ministero dell’interno – ex AGES, specifica le fasce professionali possedute al momento della cessazione dal servizio dei segretari comunali e provinciali per i quali si richiede la ricostituzione del rapporto di lavoro;

PRESO ATTO che, con il suddetto decreto prefettizio del 24 maggio 2017, n. 6251, il Ministero dell’interno – ex AGES ha comunicato che alla data del 3 maggio 2017 risultano in servizio n. 3.295 segretari, di cui n. 3.039 titolari di sede, n. 173 in disponibilità, n. 52 in comando e in utilizzo presso altra amministrazione, n. 1 in utilizzo presso l’Albo Nazionale, n. 27 in aspettativa, n. 2 in distacco sindacale e n. 1 fuori ruolo e che, pertanto, la situazione aggiornata è la seguente: sedi gestite, sia singole che convenzionate, n. 4.132; sedi vacanti n. 1.093; fabbisogno di segretari comunali e provinciali n. 837;

VISTO il d.P.C.M. del 17 maggio 2016, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2016, Reg.ne Prev. n. 1787, con il quale il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato n. 249 unità di segretari comunali e provinciali del corso-concorso per l’accesso in carriera (COA V), a valere sulle cessazioni relative al triennio 2013-2015, a fronte di n. 318 unità autorizzabili ai sensi l’articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012;

CONSIDERATO che sulle facoltà di assunzione conseguenti alle cessazioni verificatesi nel triennio 2013-2015 residuano n. 69 unità autorizzabili, pari alla differenza tra l’80% delle cessazioni verificatesi nel predetto triennio e le n. 249 unità autorizzate con il d.P.C.M. 17 maggio 2016;

CONSIDERATO che la somma del numero dei segretari in servizio e del numero dei segretari per i quali è autorizzata con il presente provvedimento l’assunzione è inferiore alle sedi disponibili e che le riammissioni in servizio richieste risultano coerenti con il fabbisogno;

CONSIDERATO che, in forza della specificità dello status giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell’interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l’ente territoriale, cui compete, altresì, l’obbligo di erogazione del trattamento economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 2017 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria Anna Madia;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

1. Il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è autorizzato a ricostituire il rapporto di lavoro, nelle fasce professionali possedute al momento della cessazione dal servizio, di cinque segretari comunali e provinciali, come da richieste richiamate nelle premesse, a valere sulle facoltà di assunzione conseguenti alle cessazioni verificatesi nel triennio 2013-2015.

2. Gli oneri connessi alla ricostituzione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali i segretari presteranno servizio, in qualità di titolari.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2017

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti Reg.ne Prev.n. 1725 del 17 agosto 2017.