Diritto di accesso

Il diritto di accesso è introdotto nell’ordinamento italiano dalla Legge 124/2015  (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”).

In particolare, l’art. 7 della L. 124/2015  prevede il riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di  chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Sono fatti salvi i  casi  di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e  nel rispetto dei limiti relativi alla  tutela  di  interessi  pubblici  e privati.

L’obiettivo è favorire  forme  diffuse  di  controllo   sul perseguimento delle  funzioni  istituzionali  e  sull'utilizzo  delle risorse pubbliche.

Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  legge,  uno  o   più   decreti legislativi in materia.