Direttiva AIR

Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

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Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

GU n.249 del 25-10-2001

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di

Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e

successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, il quale stabilisce che con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, in via

sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell'Analisi di impatto della

regolamentazione (AIR) sull'attività dei cittadini e delle imprese e

sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche in relazione agli schemi di

atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali e

interministeriali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sul

riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993

recante il regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1998

relativa agli adempimenti del Governo in materia di istruttoria legislativa;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000,

pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000, che ha fornito prime

indicazioni per la sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001

recante delega al Ministro per la funzione pubblica per la semplificazione del

sistema di regolazione e per l'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la raccomandazione ai Paesi membri, adottata dall'OCSE il 9 marzo

1995, sul miglioramento della qualità della normazione pubblica ed il rapporto

OCSE, del maggio 1997, sulla riforma della regolazione;

Vista la dichiarazione n. 39 adottata dalla Conferenza intergovernativa per la

revisione del trattato sull'Unione europea ed allegata al trattato di Amsterdam

del 2 ottobre 1997, concernente la qualità redazionale della legislazione

comunitaria;

Visto il rapporto OCSE sulla riforma della regolazione in Italia del 2001, in cui

l'AIR é considerata come una tra le riforme dalle più elevate potenzialità per

migliorare la qualità della regolazione, e le relative raccomandazioni;

Visto il "Rapporto iniziale" del marzo 2001 del "Gruppo consultivo di alto

livello" sulla qualità della regolamentazione a livello europeo, costituiti dai

Ministri europei della funzione pubblica nel novembre 2000;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23-24 marzo 2001,

e in particolare il punto 23, in cui si considera l'AIR come uno strumento

fondamentale per una regolazione più chiara, semplice ed efficace;

Considerata la necessità di definire principi comuni ai fini del miglioramento

della qualità e della trasparenza del sistema normativo;

Valutata l'opportunità di ridefinire e rendere più efficace la sperimentazione

dell'analisi di impatto della regolamentazione al fine di una sua graduale

applicazione a tutta l'attività normativa del Governo, ampliando

consistentemente il novero dei casi oggetto di sperimentazione ed estendendo

l'attività di formazione dei dipendenti pubblici all'utilizzo dell'AIR;

Su proposta del Ministro per la funzione pubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31 agosto 2001;

Adotta

la seguente direttiva:

I - Finalità.

1. L'art.5 della legge 8 marzo 1999, n. 50, ha introdotto l'analisi di impatto

della regolazione (di seguito denominata AIR) nel nostro ordinamento. La

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000 ha fornito

prime indicazioni per l'avvio della fase di sperimentazione.

2. La presente direttiva contiene gli indirizzi volti a ridefinire e rendere efficace

la sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini,

imprese e pubbliche amministrazioni al fine di una sua graduale applicazione a

tutta l'attività normativa del Governo, ampliando consistentemente il novero dei

casi oggetto di sperimentazione ed estendendo l'attività di formazione dei

dipendenti pubblici all'utilizzo dell'AIR.

3. La nuova attività di sperimentazione é finalizzata a:

a) responsabilizzare i singoli Ministeri nella realizzazione delle analisi e

sviluppare le capacità tecniche necessarie all'interno delle singole

amministrazioni;

b) ampliare e diversificare il novero dei casi-pilota;

c) definire criteri di individuazione delle ipotesi in cui non é necessario

sottoporre lo schema di un atto normativo ad AIR, anche in base al parametro

della rilevanza dell'impatto della norma sui destinatari;

d) definire prime modalità di monitoraggio e verifica ex post dell'impatto della

regolamentazione (VIR), del suo grado di applicazione e della sua efficacia

rispetto agli obiettivi prefigurati con l'AIR;

e) realizzare, al fine di una effettiva attuazione dell'AIR, un esteso

programma di riqualificazione dei dipendenti pubblici che dovranno svolgere le

analisi;

f) individuare le modalità più semplici ed efficaci di inserimento dell'AIR

nell'ambito del procedimento di progettazione, redazione e approvazione degli

atti normativi da parte del Governo;

g) sviluppare forme di coordinamento istituzionale tra il Governo e il

Parlamento in materia di AIR;

h) individuare, in relazione alle attività previste dalla presente direttiva,

misure di rafforzamento dei settori giuridico-legislativi dei Ministeri, anche con

l'inserimento di specifiche professionalità.

II - Organizzazione.

1. La guida strategica della sperimentazione é attribuita ad un comitato di

indirizzo, presieduto dal Ministro per la funzione pubblica e composto dal capo

del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei

Ministri (di seguito denominato DAGL), con funzioni di vice presidente, da un

vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato

dal segretario generale, dal capo del Dipartimento affari economici della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal capo ufficio legislativo del

Dipartimento della funzione pubblica, dal coordinatore del Nucleo per la

semplificazione delle norme e delle procedure (di seguito denominato Nucleo),

e dal direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione (di seguito

denominata SSPA).

2. Il comitato:

a) definisce ed aggiorna il piano operativo della sperimentazione;

b) approva il piano di formazione;

c) coordina le attività di comunicazione istituzionale sull'AIR;

d) individua, a seguito di consultazione con i singoli Ministeri, almeno venti

casi di sperimentazione riconducibili a diverse tipologie di atto normativo

(disegno di legge, decreto legislativo, regolamento governativo, regolamento

ministeriale, provvedimento di attuazione di direttiva comunitaria);

e) verifica, anche tramite rapporti intermedi, l'andamento della

sperimentazione, adottando tutte le misure necessarie per assicurarne

l'efficacia;

f) ridefinisce la realizzazione dell'AIR sulla base di una o, eventualmente, più

griglie metodologiche differenziate a seconda del tipo di intervento normativo e

verifica l'opportunità del modello di AIR basato su una doppia fase di analisi

(preliminare e finale);

g) valuta i risultati della sperimentazione;

h) approva il manuale delle pratiche per la realizzazione dell'AIR.

3. Ciascun Ministro individua un "referente per l'analisi di impatto della

regolamentazione", responsabile nei confronti del comitato di indirizzo

dell'andamento e dei risultati della sperimentazione presso il proprio dicastero.

In particolare, il referente per l'AIR dovrà assicurare, con il coinvolgimento dei

singoli uffici di settore, la realizzazione dell'analisi di impatto per ciascuno dei

casi-pilota di competenza di quel dicastero.

4. Il DAGL assicura il coordinamento tra le attività dei diversi Ministeri e

valuta, anche con il supporto del Nucleo, l'AIR (sia preliminare che finale)

prodotta dai singoli Ministeri, demandando alle amministrazioni, laddove

necessario, di operare integrazioni.

5. La SSPA sottopone al comitato direttivo un progetto di piano di formazione

del personale coinvolto nell'applicazione dell'AIR e ne cura la realizzazione.

III - Attività.

1. La nuova attività di sperimentazione si divide in quattro fasi secondo il

calendario stabilito dal comitato:

a) prima fase: si costituirà il comitato di indirizzo, si individueranno i

"referenti per l'analisi di impatto", si predisporranno il piano operativo iniziale

della sperimentazione ed il piano della formazione, si individueranno i casi

oggetto della sperimentazione;

b) seconda fase: si realizzeranno la sperimentazione ed il programma di

formazione;

c) terza fase: nel corso di questa fase si predisporrà il rapporto finale di

valutazione delle attività di sperimentazione e si definiranno le modalità di

introduzione a regime dell'AIR;

d) quarta fase: si redigerà il manuale delle pratiche per la realizzazione

dell'AIR.

Roma, 21 settembre 2001 Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2001

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 12, foglio n. 219