DPCM 19 giugno 2023 autorizzazione al MUR AFAM ad assumere

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 202 3- Reg.ne n. 2013
Pubblicato in GU Serie Generale n. 171 del 24-7-2023

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Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, e, in particolare, l’articolo 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e in particolare l’articolo 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;

VISTO l’articolo 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato articolo 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143 concernente il Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, e le successive modificazioni, intervenute con riferimento al comma 1 dell’articolo 3- quater che prevede, tra l’altro, che le disposizioni del sopra richiamato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, nonché le abrogazioni disposte dall’articolo 8, comma 4, dello stesso, si applicano a decorrere dall’anno accademico 2024/2025;

VISTO l’articolo 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l’accesso nei ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori, che, in base a quanto previsto dal comma 1, deve aver luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti;

VISTO l’articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ed in particolare il comma 1, secondo cui, tra l’altro, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, e il comma 2, che ha previsto la costituzione di ulteriori graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi di insegnamento, in subordine alle altre graduatorie nazionali esistenti;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

VISTO il comma 653 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che prevede, tra l’altro, che a decorrere dall’anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni dalla predetta legge n. 128 del 2013, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli;

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l’altro, che a decorrere dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente;

VISTO il comma 655 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l’altro, che il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all’anno accademico 2020-2021 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni, nei corsi previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e nei percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare il comma 366 dell’articolo 1 che prevede, tra l’altro, che le disposizioni relative alle modalità semplificate di reclutamento non si applicano alle assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, e in particolare l’articolo 1, comma 147-bis, che prevede tra l’altro che le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo e, in particolare, l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 3, che, nel disciplinare in merito alle misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, prevede l’applicazione della normativa di settore al comparto della scuola e alle università;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni e, in particolare, l’articolo 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che ai fini del conseguimento della pensione anticipata per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

VISTO il comma 890 dell’articolo 1della citata legge n. 178 del 2020, che dispone che, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, l’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per i profili di docente avviene prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e in subordine sulle graduatorie di cui all’articolo 3-quater, comma 3, del citato decreto-legge n. 1 del 2020;

VISTO il comma 893 dell’articolo 1della citata legge n. 178 del 2020, che integra il comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 29 aprile 2021, n. 565, registrato dalla Corte dei conti al n. 1791 il 20 maggio 2021, con il quale si provvede alla trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia come da facoltà prevista dall’articolo 1, comma 893, della legge n. 178 del 2020;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l’articolo 22-bis in materia di statizzazione delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, con cui sono stati definiti i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica in corso di statizzazione e per l’inquadramento nei ruoli dello Stato del personale ivi in servizio;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l’articolo 14, comma 4-quater, che prevede che gli Elenchi A e B previsti dal d.P.C.M. 9 settembre 2021 siano mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d’istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e in particolare l’articolo 6, comma 4-ter, che prevede che per l’anno accademico 2023/2024, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale possano reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell’università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui al predetto articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge n. 36 del 2022, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell’articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante, misure urgenti anche in materia di scuola e università, e in particolare il comma 1 dell’articolo 1-quater, in base al quale, tra l’altro, per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in attesa dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della suddetta legge n. 509 del 1999, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994;

VISTO l’articolo 554 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, recante “accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale” del personale tecnico-amministrativo;

VISTO il comma 3-bis del citato articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede la possibilità di assumere con contratto a tempo indeterminato, al maturare di tre anni di servizio, il personale che abbia superato un concorso pubblico per l’accesso all’Area Elevata professionalità o all’Area Terza di cui all’Allegato A del CCNL 4 agosto 2010;

VISTO l’articolo 64-bis, comma 3, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sui principali aspetti del trattamento economico del personale del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 6 dicembre 2022;

VISTA la nota del 5 aprile 2023, prot. n. 3830, con la quale il Ministro dell’università e della ricerca richiede l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, su posto vacante, per l’anno accademico 2023/2024, n. 219 unità di personale docente e n. 108 unità complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 2 Direttori amministrativo EP/2, n. 10 Direttori di ragioneria EP/1, n. 3 Collaboratori, n. 34 Assistenti e n. 59 Coadiutori per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

CONSIDERATO che con la suddetta nota del 5 aprile 2023, prot. n. 3830, si comunica anche che le cattedre vacanti all’inizio dell’anno accademico 2023/2024 sono pari a n. 1.948, che le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2023 sono stimate in n. 186 unità di personale docente e che l’amministrazione ritiene di utilizzare il budget assunzionale per l’immissione in ruolo di n. 219 docenti, avendo come riferimento la tabella 1 allegata al predetto d.P.R. n. 143 del 2019 relativa agli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato, aggiornata in base alla tabella C4 del CCNL Istruzione e Ricerca 6 dicembre 2022;

CONSIDERATO che con la stessa richiamata nota si comunica, altresì, che i posti vacanti per detto personale tecnico-amministrativo, al netto dei posti per i quali sussistono precedenti autorizzazioni ad assumere, sono pari a n. 768, dei quali n. 2 Direttori amministrativi EP/2, n. 16 Direttori di ragioneria EP/1, n. 226 Collaboratori, n. 248 Assistenti e n. 276 Coadiutori e che il budget assunzionale è stato determinato considerando le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2023, pari a n. 103 unità (di cui n. 2 Direttori amministrativi EP/2, n. 6 Direttori di ragioneria EP/1, n. 2 Collaboratori, n. 34 Assistenti e n. 59 Coadiutori), nonché l’importo relativo al budget assunzionale non utilizzato per le richieste relative all’anno accademico 2022/2023;

CONSIDERATO che l’amministrazione ritiene di utilizzare il budget assunzionale per assumere per l’anno accademico 2023/2024 n. 108 unità complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 2 Direttori amministrativo EP/2, n. 10 Direttori di ragioneria EP/1, n. 3 Collaboratori, n. 34 Assistenti e n. 59 Coadiutori, avendo come riferimento la tabella 1 allegata al predetto d.P.R. n. 143 del 2019 relativa agli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato, aggiornata in base alla tabella C4 del CCNL Istruzione e Ricerca 6 dicembre 2022;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze - Gabinetto prot. n. 19643 del 12 maggio 2023 che, acquisito il parere tecnico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – del medesimo Ministero, comunica l’assenso alla richiesta di avvio delle procedure concorsuali per n. 219 unità di personale docente e n. 108 unità complessive di personale tecnico-amministrativo;

RITENUTO, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, che l’amministrazione di cui al presente provvedimento potrà utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

RITENUTO di poter autorizzare, per l’anno accademico 2023/2024, l’assunzione a tempo indeterminato di n. 219 unità di personale docente e di n. 108 unità complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 2 Direttori amministrativo EP/2, n. 10 Direttori di ragioneria EP/1, n. 3 Collaboratori, n. 34 Assistenti e n. 59 Coadiutori;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione Sen. Paolo Zangrillo;

SULLA PROPOSTA del Ministro per l’università e la ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

D E C R E T A

Articolo 1

  1. Il Ministero dell’università e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è autorizzato per l’anno accademico 2023/2024 ad assumere a tempo indeterminato n. 219 unità di personale docente e complessive n. 108 unità di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 2 Direttori amministrativo EP/2, n. 10 Direttori di ragioneria EP/1, n. 3 Collaboratori, n. 34 Assistenti e n. 59 Coadiutori.
     
  2. Il Ministero dell’università e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2023, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto.
     

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 19 giugno 2023

Per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE