Nota UOLP del 18 luglio 2016

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Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
 e l’analisi dei costi del lavoro pubblico

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Oggetto:   Assunzioni e mobilità regioni e enti locali

L’articolo 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015 prevede che “Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015”.

In relazione alla suddetta previsione, con nota del 29 febbraio 2016, n. 10669, sono state date indicazioni, nei limiti definiti nella predetta nota, in merito al ripristino delle facoltà di assunzione e delle procedure di mobilità del personale di polizia municipale degli enti locali delle seguenti regioni:

BASILICATA
EMILIA ROMAGNA
MARCHE
LAZIO
PIEMONTE
VENETO

Dai dati acquisiti dal portale «Mobilita.gov.it», a seguito degli adempimenti svolti dalle amministrazioni interessate, si rileva che, in attuazione della normativa sopra richiamata e delle procedure definite dal citato DM del 14 settembre 2015, anche per le regioni Molise e Puglia non è presente personale di polizia provinciale in soprannumero da ricollocare dopo le assegnazioni della fase 1.

In applicazione del predetto comma 234, in coerenza con la citata nota del 29 febbraio 2016, n. 10669, anche per gli enti locali delle regioni Molise e Puglia:

  • sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione di polizia municipale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016;
  • le disponibilità (offerta mobilità) già inserite nel portale da tutte le amministrazioni rimangono destinate al processo di ricollocazione del restante personale interessato, secondo la disciplina del DM del 14 settembre 2015;
  • sulle annualità anteriori al 2015, ove vi siano risorse disponibili, nel rispetto della legge, sono ripristinate, secondo il proprio fabbisogno, le facoltà di assunzione di polizia municipale;
  • le assunzioni a tempo determinato e la mobilità riferite alla polizia municipale potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente.

Dai dati acquisiti dal portale «Mobilita.gov.it», a seguito degli adempimenti svolti dalle amministrazioni interessate, si rileva inoltre che, in attuazione della normativa sopra richiamata e delle procedure definite dal citato DM del 14 settembre 2015, per le seguenti regioni, attesa l’assenza o l’esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare dopo le assegnazioni della fase 1, è possibile procedere, ai sensi del citato articolo 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015, al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione:

EMILIA ROMAGNA
LAZIO
MARCHE
VENETO

Esclusivamente per le predette regioni EMILIA ROMAGNA, LAZIO, MARCHE e VENETO e per gli enti locali che insistono sul loro territorio:

  • sono ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015;
  • le disponibilità (offerta mobilità) già inserite nel portale da tutte le amministrazioni rimangono destinate al processo di ricollocazione del personale interessato, secondo la disciplina del DM del 14 settembre 2015;
  • le assunzioni a tempo determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente.

Per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale di tutte le regioni, comprese quelle citate nella presente nota e le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, rimane fermo l’obbligo, previsto dall’articolo 6, comma 7, del d.lgs. 178/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 397, lettera d), della legge n. 208 del 2015, di “assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto.

Per gli enti locali resta ferma la norma speciale relativa al personale insegnate ed educativo di cui all’articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO              

      Maria Barilà