Nota circolare del 14 luglio

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Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001
LORO SEDI

Prot. n. DFP-0037249-P-14/07/2016

Nota circolare

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105 recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni" (G.U. 17 giugno 2016, serie generale n. 140) – Interpretazione articolo 6, comma 5 - Nomina OIV - organismi indipendenti di valutazione nella fase transitoria.

Con il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105 recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni" (d'ora in  avanti Regolamento), emanato in attuazione dell'articolo 19, comma 10,  del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si è dato avvio al processo di riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 6 del Regolamento reca nuove disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento degli OIV – organismi indipendenti di valutazione – prevedendo la istituzione di un apposito Elenco nazionale tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica. In particolare, il comma 4 della disposizione prevede che entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del Regolamento (30 ottobre 2016), venga adottato un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che individui i requisiti di competenza, esperienza ed integrità che devono possedere gli iscritti all'Elenco nazionale degli OIV.

Il comma 5 della stessa disposizione prevede che il nuovo sistema si applichi a partire dai rinnovi degli organismi indipendenti di valutazione successivi alla entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale e che i componenti degli organismi già nominati restino in carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati.

In relazione alle richieste che pervengono da parte di alcune amministrazioni, intese ad avere indicazioni sulla disciplina da applicare nella fase transitoria in caso di scadenza dell’OIV, si ritiene che, in attesa della piena operatività della nuova normativa, ciascuna amministrazione valuterà come procedere al fine di garantire la continuità amministrativa. Sul punto si suggerisce di prorogare i componenti uscenti fino alla entrata in vigore del citato decreto ministeriale o di procedere alla nomina dei nuovi componenti secondo le modalità operative finora seguite, indicate sul Portale della performance, con durata non superiore a quella prevista dalla disciplina previgente.

Roma lì, 14 luglio 2016

Il Direttore dell’Ufficio
Firmato Cons. Marco De Giorgi