Limiti temporali all’utilizzo dei Congedi Covid

Parere su applicazione istituti relativi ai congedi parentali speciali disciplinati dal decreto legge n. 18/2020

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DFP 44297 del 06/07/2020

Ministero (omissis)

OGGETTO: Richiesta parere su applicazione istituti relativi ai congedi parentali speciali disciplinati dal decreto legge n. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 27/2020, e dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 -.

Si riscontra la nota protocollo con la quale viene segnalata la questione dell’entità dei congedi straordinari destinati ai genitori di figli minori introdotti dalla normativa di contrasto al Covid – 19 e del relativo termine entro cui è possibile, per i dipendenti pubblici, utilizzare tale istituto; ciò soprattutto a seguito dell’emanazione del decreto “rilancio” che, attraverso l’articolo 72, ha riformulato il comma 1 dell’articolo 23.

Nello specifico, il problema attiene alla conseguente difformità di trattamento riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ai quali parrebbe imposto un termine di fruizione dei 30 giorni complessivi di congedo retribuito al 50% abbreviato rispetto ai lavoratori privati. Infatti, l’articolo 23, comma 1, rivolto ai privati, dispone, a valle della riscrittura operata dal decreto n. 34/2020, che questi congedi, ad oggi raddoppiati nei termini, possano essere goduti fino al 31 luglio 2020.

Se non appare in dubbio l’estensione anche ai lavori pubblici dell’incremento dei giorni nei termini di cui sopra, più problematico sembra, invece, ammettere, dalla lettura della norma, il riconoscimento agli stessi anche del nuovo termine per il godimento, fissato, come detto, al 31 luglio.

 Ciò in quanto il successivo articolo 25 del decreto legge n. 18/2020, fonte dell’estensione dell’istituto in oggetto al pubblico comparto, continua a prevedere che tali congedi debbano essere fruiti «in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (…) e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista». Peraltro, la stessa locuzione sopra citata era riportata identicamente anche nell’originaria formulazione dell’articolo 23.

Si pone quindi il dubbio se, nell’ampliare il contatore dei giorni a beneficio di tutti, debba essere riferito ai lavoratori pubblici un termine diverso - più restrittivo, considerata l’intervenuta fine dell’anno scolastico per le scuole primarie e secondarie - per la loro fruizione.

In merito si evidenzia che - pur in presenza di una disciplina differenziata tra pubblico e privato che potrebbe determinare disparità di trattamento – il tenore letterale delle due disposizioni richiamate non sembra consentire una lettura estensiva da ricavarsi in via interpretativa.

Si ritiene, conseguentemente, che una effettiva parificazione tra lavoratori pubblici e privati potrebbe ottenersi solo attraverso uno specifico intervento normativo, in sede di conversione del citato decreto legge n. 34/2020. Peraltro, l’avvenuta presentazione di iniziative emendative in tale senso conferma indirettamente quanto sopra esposto, non potendosi condividere altre letture interpretative disancorate dal contenuto letterale della richiamata norma.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi