Direttiva n.6/2010

In materia di utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche
Registrata alla Corte dei conti il 16 giugno 2010 - reg. n. 7, fog. n. 139

Versione testuale del documento

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

DIRETTIVA N. 6/2010

Oggetto: Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche.

PREMESSA
I recenti provvedimenti normativi sulla pubblica amministrazione, tesi ad un generale miglioramento dell'efficienza dell'apparato burocratico nel suo complesso, in tutte le sue molteplici articolazioni ed attività, hanno posto al centro dell'azione riformatrice i principi della razionalizzazione e della trasparenza, assunta a cardine del perseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'organizzazione del lavoro e dell'utilizzazione delle risorse, anche strumentali, della pubblica amministrazione, dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, del contenimento dei costi.
L'art. 11, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, pone in specifica evidenza il ruolo fondamentale assegnato dalla riforma al principio della trasparenza, "intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".
Il principio della trasparenza, propedeutico e funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità, deve, secondo la disposizione richiamata, essere applicato ad ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, sia di tipo istituzionale, sia relative ai compiti strumentali.
Tra questi ultimi, risultano di particolare rilevanza, in considerazione della quantità di risorse impiegate, i compiti inerenti all'approvvigionamento ed alla gestione del parco autovetture in dotazione alle pubbliche amministrazioni, le cosiddette "auto blu".
Il tema delle autovetture in dotazione alle pubbliche amministrazioni è stato affrontato, in ripetute occasioni, da diverse disposizioni di legge e regolamento e da varie direttive ministeriali, che hanno avuto il costante intento di razionalizzare il regime giuridico e le modalità di utilizzazione dei veicoli, al fine precipuo di ridurre i costi sostenuti dalle amministrazioni per questo servizio.
Anche il Ministro per la funzione pubblica è intervenuto sulla materia con la direttiva del 30 ottobre 2001 avente ad oggetto "Modi di utilizzo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2001, n. 289).
Nonostante i richiami operati dal legislatore, i provvedimenti sino ad ora adottati non hanno sortito, almeno a lungo termine, tutti gli effetti auspicati. Occorre, infatti, un più efficace impegno per la diminuzione del numero complessivo di autovetture in uso alle pubbliche amministrazioni e per rendere più omogenee e razionali le modalità prescelte per l'utilizzo e la gestione delle medesime.
Si ritiene, pertanto, opportuno fornire indicazioni atte a favorire la semplificazione delle procedure di acquisizione delle autovetture ed il loro migliore utilizzo, la riduzione dei costi ed il miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione, che sono già state oggetto di sperimentazione, specie a livello di amministrazioni locali.

1. Utilizzo delle autovetture
La normativa vigente contiene una disciplina relativa alle autovetture in dotazione delle pubbliche amministrazioni che fa specifico riferimento alle amministrazioni dello Stato ed alle magistrature.
Le disposizioni prevedono l'attribuzione dell'autovettura in uso esclusivo, ovvero per l'utilizzo non esclusivo.
- In via esclusiva
Le disposizioni di legge e regolamentari emanate sulla fattispecie in oggetto hanno individuato le Autorità cui è consentito l'utilizzo in via esclusiva delle autovetture.
In particolare, si richiama quanto previsto dall'art. 2, commi 117 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 2007), e dal DPCM 30 Ottobre 2001 (che ha modificato il precedente DPCM 28 febbraio 1997), con cui, in forza del comma 121 del medesimo articolo 2, sono state individuate le ulteriori categorie cui è consentito l'uso esclusivo delle autovetture.
In base alle norme citate, l'uso esclusivo dell'autovettura di servizio è concesso alle sole autorità politiche, e ad alcune categorie di funzionari pubblici individuati, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato e delle magistrature, con riferimento alla salvaguardia delle esigenze funzionali di servizio e di sicurezza personale.Pertanto, oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri e Vice Ministri, Sottosegretari di Stato, l'autovettura di servizio in uso esclusivo può essere assegnata a:
Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; Presidenti di Autorità indipendenti.
- In uso non esclusivo
L'assegnazione di vetture in uso non esclusivo può essere, invece, prevista, con apposito provvedimento adottato da ciascuna amministrazione, a favore dei soggetti preposti a:
a) Uffici di Gabinetto di Ministri;
b) Uffici di segretariato generale di Ministeri;
c) Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uffici equiparati, nonché direzioni generali delle amministrazioni dello Stato ed uffici equiparati ancorché periferici;
d) Uffici di livello dirigenziale generale;
e) Uffici territoriali del Governo nelle funzioni di Commissario del Governo;
f) Tribunali amministrativi regionali, sezioni e procure regionali della Corte dei conti, avvocature distrettuali dello Stato;
g) Uffici legislativi, segreterie particolari ed uffici stampa di Ministri e uffici centrali del bilancio;h) Direzione nazionale antimafia, Corti di appello, procure generali della Repubblica presso le Corti di appello, tribunali, procure della Repubblica presso i tribunali, tribunali per i minori, procure della Repubblica presso i tribunali per i minori, Tribunali ed Uffici di sorveglianza.
L'uso dell'autovettura di servizio è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e dal luogo di lavoro.
Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 2, comma 122, della richiamata legge n. 662/1996, "Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo e che sono cessati dalla carica perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato".
Si evidenzia, infine, che la disciplina dell'art. 2 della legge n. 662/1996, non riguarda le autovetture protette assegnate al personale di magistratura, ai fini della tutela e sicurezza, o ad altri soggetti esposti a pericolo (art. 7, comma 3, legge 4 maggio 1998, n. 133).

2. Ambito dei destinatari della disciplina
Come sopra ricordato, la disciplina relativa alle autovetture in dotazione delle pubbliche amministrazioni è stata dettata con riferimento specifico alle amministrazioni dello Stato ed alle magistrature.
Deve, tuttavia, evidenziarsi che le esigenze di contenimento della spesa pubblica, che hanno portato alla progressiva riduzione anche dei costi sostenuti per le autovetture in dotazione, sono applicabili a tutte le pubbliche amministrazioni.
Al riguardo, la legge finanziaria per l'anno 2007 (l. n. 296/2006), all'art. 1, comma 505, impone l'applicazione "alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, di cui all'elenco ISTAT" pubblicato annualmente ai sensi dell'art. 1, comma 5, della l. n. 311/2004, di alcune norme di contenimento e razionalizzazione della spesa contenute nella legge finanziaria per il 2006. In particolare, si tratta degli articoli relativi al contenimento di varie voci di spesa, tra le quali vi sono anche quelle per le auto di servizio (legge n. 266/2005, art. 1, comma 11).
Si ritiene, pertanto, che le disposizioni sulle modalità di utilizzo delle autovetture in dotazione delle pubbliche amministrazioni, dettate con particolare riferimento alle amministrazioni dello Stato, siano richiamabili anche in relazione a tutti gli enti inseriti nel richiamato elenco ISTAT (al riguardo, si fa rinvio al Comunicato del 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176), tenuti, in generale, al perseguimento di politiche di contenimento della spesa, oltre che all'osservanza di tutte le disposizioni normative di risparmio la cui diretta applicabilità sia espressamente prevista dal legislatore.
Al riguardo, al fine di identificare gli aventi diritto all'uso, esclusivo o non esclusivo, dell'autovettura di servizio ("auto blu"), le amministrazioni diverse dallo Stato adotteranno criteri di equiparazione delle cariche istituzionali previste dal proprio ordinamento rispetto a quanto stabilito dalle norme di legge e regolamentari per le amministrazioni statali.
Con particolare riferimento agli enti pubblici non economici, si ritiene che l'uso esclusivo dell'autovettura di servizio sia riservato al solo vertice dell'Ente (Presidente).

3. Modalità di utilizzo e gestione delle autovetture in dotazione
3.1. Disciplina vigente
Già la legge n. 421/1991, art. 21, e la legge n. 662/1996, avevano imposto alle pubbliche amministrazioni di procedere al censimento sia degli autoveicoli in dotazione, sia delle modalità di utilizzo e gestione adottate, allo scopo iniziale di ridurre il numero complessivo delle vetture per poi, successivamente, dismettere la gestione diretta dei veicoli (oltre ai veicoli stessi) per affidarla, previa analisi tecnico-economica, a società private (l. n. 662/1996, art. 2, comma 119).
Con il DPCM 11 aprile 1997, recante "Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche" e con la successiva Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1998, n. 85) sulle "Autovetture di servizio in dotazione alle amministrazioni civili dello Stato ed agli enti pubblici non economici" erano stati dettati i criteri cui le amministrazioni dovevano attenersi nell'individuazione di un sistema alternativo a quello della gestione diretta.Tali criteri prevedevano: a) l'utilizzo cumulativo delle autovetture a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente; b) la razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti; c) la riduzione del chilometraggio complessivo su base annua.
L'esternalizzazione del servizio di trasporto di beni e persone - che ha implicato anche la dismissione del parco automobilistico, lo smantellamento delle officine esistenti, la riorganizzazione delle strutture interne delle amministrazioni adibite alla gestione della mobilità e la riallocazione del personale - aveva lo scopo di ottenere una consistente riduzione dei costi sostenuti dalle amministrazioni.
Al riguardo, la direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 30 ottobre 2001 precisava che le amministrazioni erano tenute ad aderire alle convenzioni stipulate dalla CONSIP s.p.a., che contemplavano il noleggio a lungo termine di autoveicoli per la durata e la percorrenza chilometrica scelta dall'amministrazione contraente, che doveva indicare le tipologie di autovetture necessarie ai propri fabbisogni; inoltre, nel canone di noleggio erano da ricomprendersi i servizi accessori quali la pre-assegnazione di un automezzo equivalente a quello ordinato, il costo dell'assicurazione, il servizio di soccorso stradale, la disponibilità di carte petrolifere, il ritiro dell'usato. Infine, le convenzioni in questione dovevano contenere clausole che consentissero la personalizzazione delle forniture, anche allo scopo di pervenire ad una razionalizzazione nell'uso degli autoveicoli e della spesa.

3.2. Modalità innovative di utilizzo e gestione
La normativa sulle autovetture in dotazione della pubblica amministrazione, dettata dal legislatore per mezzo di apposite norme di legge e regolamentari, ha avuto, come già evidenziato, il costante obiettivo del contenimento della spesa per la gestione e l'utilizzo del servizio di trasporto.
Per il più efficace raggiungimento di tale obiettivo prioritario, e per il mantenimento, nel tempo, degli effetti delle misure di contenimento della spesa, si ritiene opportuno che le amministrazioni adottino:
- modalità trasparenti e razionali di gestione e utilizzo delle autovetture, anche attraverso la sperimentazione di forme innovative di approvvigionamento delle autovetture;
- provvedimenti con cui vengano ridefiniti i soggetti aventi diritto all'utilizzo dell'autovettura per ragioni di servizio, con assegnazione in via non esclusiva.
Al riguardo, appare utile procedere, preliminarmente, ad un monitoraggio generale delle autovetture in uso.
Il monitoraggio riguarderà l'intero parco auto in uso alle pubbliche amministrazioni (con esclusione delle autovetture o dei mezzi adibiti a servizi specifici, come, ad esempio, le vetture in dotazione alla polizia municipale) e, dal punto di vista temporale, terrà conto dei dati relativi agli ultimi due anni. In particolare, ciascuna amministrazione dovrà evidenziare:

  1. il numero di "auto blu" utilizzate, assegnate in uso esclusivo e non esclusivo;
  2. il numero e la qualifica degli assegnatari delle "auto blu";
  3. il numero di auto di servizio a disposizione per le esigenze degli uffici;
  4. il costo complessivo delle autovetture.

Ai fini del monitoraggio, le amministrazioni dovranno compilare l'apposita scheda-questionario allegata alla presente direttiva.
Il questionario sarà trasmesso alle amministrazioni da Formez PA e dovrà essere compilato esclusivamente on line, utilizzando il link che verrà inviato a ciascuna amministrazione da Formez PA stesso.
Le amministrazioni, inoltre, dovranno procedere ad inviare una certificazione relativa alla spesa complessiva sostenuta per le autovetture, con riferimento al medesimo periodo dei due anni precedenti. Tale certificazione dovrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica certificata) a Formez PA, all'indirizzo autoblu@pec.formez.it .
I dati dovranno essere inviati entro la data del 15 giugno 2010.
Ai fini della corretta attuazione del principio della trasparenza, le schede di monitoraggio ed i dati relativi alla certificazione della spesa dovranno essere pubblicati, da ciascuna amministrazione, sul proprio sito istituzionale, nell'apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito" prevista dall'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009.
Inoltre, gli stessi dati saranno oggetto di pubblicazione sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.
Si raccomanda, pertanto, la massima puntualità nell'invio delle informazioni e nella pubblicazione delle stesse sui siti istituzionali. A tale riguardo, lo scrivente Dipartimento attiverà le opportune verifiche ispettive, finalizzate anche alla valutazione, in base alla normativa vigente, di eventuali non corretti adempimenti da parte delle amministrazioni.
All'esito del monitoraggio sarà avviato, in accordo con le amministrazioni, un censimento puntuale delle autovetture in uso. Obiettivo del censimento sarà l'acquisizione di un dato certo complessivo, in base al quale approfondire gli strumenti di rilevazione e di intervento.
Il censimento sarà riferito a tutte le autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche ed agli enti di cui al richiamato elenco ISTAT, classificate in base ad elementi che terranno conto dell'anzianità del veicolo e della classe della vettura.
Ulteriore obiettivo del censimento sarà quello di giungere alla definizione di un "costo standard".
A tal fine, ciascuna amministrazione provvederà a monitorare la percorrenza chilometrica annua delle autovetture e la spesa sostenuta, al fine di ricavare un dato riferibile al "costo standard per chilometro".
Tale dato di costo potrà, infatti, consentire di individuare modelli contrattuali che favoriscano la trasparenza e l'economicità della gestione, attraverso la definizione di un importo omnicomprensivo (atto, cioè, a ricomprendere, oltre al canone per l'uso, tutte le altre voci di costo che gravano sul veicolo: assicurazione, bollo auto, manutenzione, ecc.), che permetta, ad esempio, acquisti basati su "pacchetti di chilometri".
3.3. Modalità innovative di utilizzo e gestione delle auto di servizio a disposizione dell'amministrazione
Per le autovetture di servizio - di cui alla lettera c) del precedente punto 3.2.- non assegnate in uso a soggetti titolari di incarichi, ma tenute a disposizione degli uffici, al fine del raggiungimento degli obiettivi di trasparenza ed economicità della gestione, appare, altresì, necessaria la massimizzazione dell'utilizzo attraverso l'adozione di modalità di car sharing che, oltre a consentire la messa a disposizione dell'autoveicolo solo nel caso di effettivo utilizzo, permette la facile tracciabilità e rendicontazione, con cadenza periodica (ad esempio, mensile o trimestrale), della percorrenza chilometrica e dei consumi.

4. Misure incentivanti della mobilità collettiva
La razionalizzazione del sistema dei trasporti in uso nelle pubbliche amministrazioni può passare anche attraverso l'incentivazione di forme di mobilità collettiva.
A tale proposito, alcune amministrazioni locali hanno già istituito e sperimentato con successo il "buono della mobilità sostenibile" che, analogamente al "buono pasto", assolve la funzione di dare al dipendente un'incentivazione per l'assolvimento di una necessità primaria, quale la mobilità, con particolare riguardo agli spostamenti casa-lavoro.
Forme incentivanti potranno, pertanto, essere studiate e sperimentate da ciascuna amministrazione nell'ambito dei propri autonomi poteri organizzativi - anche attraverso la conclusione di apposite convenzioni con le aziende di trasporto pubblico - al fine di fornire ai dipendenti agevolazioni (ad esempio, riduzioni di costi o facilitazioni di pagamento) nella fruizione dei mezzi di trasporto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Renato Brunetta