Parere Uppa n.3/06

Applicazione della norma sull'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per le Aziende sanitarie locali

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10 marzo 2006

n. UPPA 3/06

Azienda sanitaria locale della provincia di Como 
Via Pessina, 6 
22100 COMO

Oggetto: art. 1, comma 230, legge 23 dicembre 2005, n. 266. Quesito.

Sintesi: l'art 1, comma 230, della legge finanziaria 2006, che ha introdotto il comma 5 bis dell'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, non opera direttamente nei confronti delle aziende sanitarie locali, poiché, pur rientrando le stesse tra le pubbliche amministrazioni comprese nel campo di applicazione del menzionato decreto, la vigente normativa ne salvaguarda l'autonomia organizzativa e funzionale, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalle disposizioni regionali, fermo restando il potere di disciplinare la fattispecie nell'esercizio delle potestà normativa ed organizzativa qualora se ne riscontrasse la convenienza.

Si fa riferimento alla nota del 12 gennaio 2006, prot. n. 3119, con la quale l'Azienda sanitaria locale della provincia di Como ha chiesto a questo Ufficio di avere un riscontro in merito all'applicazione alle aziende del Servizio sanitario nazionale del comma 230 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006, l. n. 266 del 2005, con riferimento all'obbligo per i vincitori di concorso pubblico "di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore ai cinque anni." La normativa di settore per le aziende sanitarie locali, contenuta nel d.lgs. n. 502 del 1992, demanda alla competenza normativa regionale la determinazione dei principi e dei criteri per l'organizzazione ed il funzionamento delle stesse, definiti poi con l'atto aziendale di diritto privato (art. 3, comma 1 bis), includendovi anche i criteri per la definizione delle dotazioni organiche (art. 3, comma 5). Ne discende che, ad avviso dello scrivente, il comma 5 bis dell'art. 35, introdotto dall'art. 1, comma 230, della l. n. 266 del 2005, non trova immediata applicazione nei confronti delle aziende sanitarie, trattandosi di normativa che attiene all'aspetto organizzativo dell'amministrazione. Rimane fermo naturalmente il potere di disciplinare la fattispecie nell'esercizio delle potestà normativa ed organizzativa qualora se ne riscontrasse la convenienza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 
Francesco Verbaro