DPCM inerente l'avvio di procedure di reclutamento nonchè l'assunzione di unità di personale a favore dell'Avvocatura dello Stato

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VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 90/2014, secondo cui "Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.";

VISTO l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 90/2014, secondo cui "Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile";

VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 90/2014, il quale dispone che "la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'articolo 35, comma 4, come modificato dall'articolo 3, comma 10, lettere a) e b), del decreto-legge 90/2014, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n.11, avente ad oggetto proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 192/2014, il quale dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2014, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse, entro il 31 dicembre 2015;

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 192/2014, il quale dispone che "Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca";

VISTO l'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie recante "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190", registrata dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2015, Reg.ne - Prev. n. 399;

VISTE le note del 11 settembre 2014 n. 368665, del 2 luglio 2015 n. 309585 e del 25 settembre 2015 n. 423881, con cui l'Avvocatura Generale dello Stato ha formulato richiesta di autorizzazione ad avviare procedure concorsuali e ad assumere personale a tempo indeterminato;

CONSIDERATO che, in linea con le politiche di Governo, volte a definire prioritariamente le procedure di ricollocazione del personale proveniente dagli enti di area vasta, si dà seguito con il presente provvedimento solo alle richieste di autorizzazione ad avviare procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato per i profili cd. infungibili;

RITENUTO, in base allo stato di avanzamento ed all'esito dell'attività istruttoria, di autorizzare l'Avvocatura Generale dello Stato ad avviare procedure concorsuali e ad assumere personale a tempo indeterminato secondo la richiesta sopra citata;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria Anna Madia;

DECRETA

Articolo 1
(Autorizzazione a bandire e ad assumere per l'Avvocatura Generale dello Stato)

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, l'Avvocatura Generale dello Stato è autorizzata ad avviare, nel triennio 2015-2017, procedure di reclutamento per n. 10 Avvocati dello Stato, di cui alla Tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, l'Avvocatura Generale dello Stato è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni 2013 - budget 2014 e delle cessazioni 2014 - budget 2015, come indicato nella Tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

  • n. 14 Procuratori dello Stato;
  • n. 10 Avvocati dello Stato, la cui autorizzazione a bandire è disposta dal comma 1

Articolo 2
(Rimodulazione)

1. L'Avvocatura Generale dello Stato, ove intenda procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto o intenda procedere all'indizione di concorsi diversi rispetto a quelli autorizzati, può avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, che valuteranno la richiesta nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento.

 

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15.12.2015

per  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze