Parere n. 192/04

Modalità di applicazione dell'art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche)

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UFFICIO P.P.A./ROM
Servizio Reclutamento

Al Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale per le risorse umane
00100 ROMA

Oggetto: Art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Quesito.

Si fa riferimento alla nota n. A/100 del 19 aprile 2004, con la quale viene posto un quesito circa le modalità di applicazione della disposizione in oggetto, che ha inserito nel D.Lgs n. 151/01, l'art. 42 bis. Detto articolo prevede, com'è noto, la possibilità per i genitori con figli minori fino a tre anni, dipendenti di amministrazioni pubbliche, di essere assegnati, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Il dubbio sollevato da codesto Ministero in ordine a tale disposizione riguarda, nello specifico, l'ambito temporale del beneficio, ovvero se l'assegnazione temporanea in esame debba essere, in ogni caso, limitata fino al compimento dei tre anni di età dei minori. Al riguardo, lo scrivente Dipartimento è dell'avviso che il limite di età (…figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che da diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria. L'espressione utilizzata dal legislatore " per un periodo complessivo non superiore a tre anni" definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione, senza alcun riferimento all'età dei minori.

Il Direttore dell'Ufficio
Francesco Verbaro