Performance

Se non si misurano i risultati, non è possibile distinguere i successi dai fallimenti.
Se non si distinguono i successi, non è possibile premiarli.
Se non è possibile riconoscere gli insuccessi, non è possibile correggerli.
Se si possono dimostrare i risultati, si può guadagnare il supporto dell’opinione pubblica.


Nelle amministrazioni pubbliche il concetto di performance è stato introdotto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha disciplinato il ciclo della performance

Le diverse fasi in cui si articola il ciclo della performance consistono  nella definizione e nell’assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio costante e nell’attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nell’utilizzo dei sistemi premianti.

Il ciclo si conclude con la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni,  nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

L’assetto definito dal decreto legislativo 150 del 2009, individua un duplice livello di presidio dell’implementazione del ciclo della performance.

A livello nazionale esso  è stato attribuito alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità  delle pubbliche amministrazioni (CiVIT), poi divenuta Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il decreto legge n. 90 del 2014 (convertito nella legge n. 114/2014) ha trasferito tale competenza  al Dipartimento della funzione  pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A livello della singola amministrazione  è stata prevista l’istituzione di un Organismo indipendente di valutazione (OIV), ,con il compito di promuovere, garantire, monitorare, validare e controllare la correttezza dei processi relativi al ciclo della performance.

Il Portale della Performance è la piattaforma dedicata al ciclo della performance.


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Ufficio competente: Ufficio per la qualità della performance e le riforme