Parere in materia di legge 68/1999

Parere n. 9043 del 01.03.2012 reso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 68/1999 e Università

Versione testuale del documento

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro 

Via Cesare de Lollis, 12 
00185 Roma

e, p.c.:  all'Università degli studi dell'Aquila 
Dipartimento 2 - Affari generali di Ateneo 
Area gestione delle risorse umane 
Settore Personale tecnico-amministrativo 

Via Giovanni Falcone, 25 
67100 Coppito (AQ)

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Alla Direzione territoriale del lavoro dell'Aquila 
Viale Aldo Moro 28/d 
67100 L'Aquila

al Ministero dell'economia e delle finanze 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico 

Via XX Settembre, 97 
00187  ROMA

Oggetto: Quesito in materia di legge 12 marzo 1999, n. 68. Università degli studi dell'Aquila. Blocco delle assunzioni.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 39/0004837 del 28 novembre 2011 con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ragioni di competenza, interessa questo Ufficio della problematica riscontrata dall'Università degli studi dell'Aquila in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
In particolare l'Università, che per effetto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180 [1], convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2009, n. 1, non può procedere all'assunzione di personale per aver superato il limite del 90 per cento del fondo per il finanziamento ordinario, è interessata a chiarire se possa assumere personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura della quota d'obbligo di cui all'articolo 3 della predetta legge 68/1999. 
Nella sostanza, il quesito è volto a chiarire se nel divieto assunzionale di cui al citato articolo 1, comma 1, del d.l. 180/2008 rientrino anche le assunzioni obbligatorie. 
Nella nota cui si risponde si evidenzia che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca [2] si è espresso sulla questione sopra evidenziata in senso negativo rappresentando l'impossibilità di procedere all'assunzione di personale appartenente alle categorie protette per effetto del superato predetto limite del 90 per cento del FFO. 
Sulla questione si è espressa anche la Provincia dell'Aquila [3] che, in senso opposto, ha sottolineato la sussistenza l'obbligo dell'amministrazione di coprire la quota di riserva dell'articolo 3 della legge 68/1999 anche a fronte del divieto di procedere ad assunzioni di personale previsto dal richiamato articolo 1, comma 1, del d.l. 180/2008. 
Al riguardo, per quanto di competenza, si formulano le considerazioni che seguono. 
Come già accennato, l'articolo 1, comma 1, del d.l. 180/2008 prevede il divieto di procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa nonché di assumere personale per le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all' articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 [4] ovvero il limite del 90 per cento del FFO. 
Nella previsione non sussistono indicazioni in ordine alle assunzioni obbligatorie che, invece, sono espressamente richiamate nell'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 [5], convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale disposizione fissa il regime assunzionale delle università statali, per il quadriennio 2009-2012, precisando che le limitazioni introdotte non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. 
Ai fini del quesito in argomento, rileva la circostanza che l'articolo 66, comma 13, del d.l. 112/2008, facendone salvi i limiti, richiama l' articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311[6] in cui è presente il riferimento al limite del 90 per cento del FFO previsto dalla normativa vigente. 
Ne consegue che, anche nel caso in cui l'università abbia superato il limite del 90 per cento del FFO, possa comunque effettuare assunzioni obbligatorie ai fini della copertura della quota d'obbligo di cui all'articolo 3 della richiamata legge 68/1999. 
In disparte la disposizione specifica che riguarda le Università questo Dipartimento più volte si è espresso in merito all'esclusione delle categorie protette dai vincoli assunzionali e dai divieti sanzionatori[7].

Ciò in considerazione delle seguenti motivazioni:

  1. l'articolo 9, comma 1, della legge 68/1999 prevede che "I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.". Il successivo comma 3 dell'articolo 9 stabilisce che "La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.";
  2. le disposizioni richiamate al punto 1. rendono inequivocabile l'obbligo di assunzione delle categorie protette, obbligo supportato anche dalla previsione di apposite sanzioni in caso di mancato rispetto. Si ricorda che l'articolo 15, comma 3, della legge 68/1999 sancisce che "Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.";
  3. anche per le amministrazioni statali il legislatore chiarisce, all'articolo 66, comma 11, del d.l. 112/2008, che i limiti alle assunzioni del personale non si applicano alle categorie protette;
  4. rispetto alle considerazioni esposte i casi che escludono l'adempimento dell'obbligo sono espressamente previsti. Si ricorda l'articolo 6, comma 6, del d.lgs 165/2001, che, per i casi di soprannumerarietà, recita "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette". Si ritiene che un principio analogo potrebbe essere applicato in caso di enti in situazione di dissesto per un divieto più assoluto ad assumere che nasce dalla situazione finanziaria dell'ente (si veda al riguarda l'articolo 15 del d.l. 98/2011);
  5. la quota d'obbligo corrisponde ad un contingente di personale che consente un controllo della spesa che ne deriva sul piano delle assunzioni. Si rimarca, come scaturisce anche dal punto 1., che l'assunzione di categorie protette avviene a seguito di scoperture createsi per cessazioni dal servizio del relativo personale. In sintesi è assicurata la neutralità finanziaria, ovviamente, laddove le cessazioni di categorie protette non concorrono a definire il budget di assunzioni dell'amministrazione per il restante personale.

Ciò rappresentato, si rimette la tematica alla valutazione finale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in relazione alla competenza connessa con le risorse assegnate al Fondo di finanziamento ordinario delle Università.
Resta inteso che può essere opportuno conoscere l'avviso anche del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Maria Barilà


[1] L'art. 1, comma 1, d.l. 180/2008 così prevede: "Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale. Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 e all'articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.".

[2] Nota del 15 giugno 2011 in riscontro alla nota prot. n. 9338 del 6 giugno 2011 dell'Università degli studi di Perugia.

[3] Nota deliro. N. 60202 del 23 settembre 2011.

[4] L'art. 51, comma 4, della legge 449/1997 dispone che:"Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590 . Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.".

[5] L'art. 66, comma 13, del d.l. 112/2008 prevede che:"Per il quadriennio 2009-2012, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.".

[6] L'art. 1, comma 105, della legge 311/2004 prevede che:"A decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente".

[7] Si veda al riguardo anche la circolare 28 luglio 2010, n.9, registrata dalla Corte dei conti il 14 ottobre 2010 - Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  registro n. 16, foglio n. 157.