Diritto di accesso
Il diritto di accesso è introdotto nell’ordinamento italiano dalla Legge 124/2015 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”).
In particolare, l’art. 7 della L. 124/2015 prevede il riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Sono fatti salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati.
L’obiettivo è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia.