Parere Uppa n.9/06

Progressioni verticali - Parere al Comune di Pescara

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31 ottobre 2006

n. UPPA 9/06

Città di Pescara

e p.c. Ministero dell'economia e delle finanze 
RGS - IGOP 
Via XX settembre

Oggetto: Quesito - Progressioni verticali.

In merito alla richiesta di parere del 7 luglio 2006, con la quale codesto Ente ha chiesto il parere di questo Ufficio relativamente all'argomento in oggetto, si rappresenta quanto segue. Ai fini della risoluzione delle problematiche evidenziate da codesta amministrazione, appare utile procedere alla ricostruzione del quadro normativo delineato dall'ordinamento, corredato dai principi giurisprudenziali elaborati in ordine alla problematica trattata. In particolare, secondo quanto previsto dal comma 98 dell'art. 1 sopra citato, ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per il triennio 2005 - 2007, è possibile effettuare assunzioni entro i limiti e nel rispetto dei criteri fissati dal D.P.C.M. 15 febbraio 2006. 

Al riguardo, è opportuno chiarire preliminarmente se il reclutamento di personale appartenente ad una determinata area di inquadramento, all'interno della stessa amministrazione, a seguito delle procedure di riqualificazione o di altro tipo di progressioni di carriera, sia incluso nel c.d. blocco delle assunzioni di cui all'art. 1, comma 95, della menzionata legge finanziaria per il 2005 e, quindi, sia assoggettabile ai conseguenti limiti autorizzatori. In merito, per quanto concerne la disciplina da applicare in materia di assunzioni,  derivanti da procedure selettive interne, in considerazione del c.d. "blocco delle assunzioni", rileva la posizione assunta di recente dal Consiglio di Stato (parere n. prot. 3556/2005, sez. III del 9.11.05). Recependo gli esiti interpretativi cui sono giunti la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione nell'interpretazione della normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego e in materia di riqualificazione del personale interno, il Consiglio di Stato ha ritenuto che rientrino nel c.d. blocco delle assunzioni di cui all'art. 1, comma 95, della suindicata legge finanziaria anche le assunzioni relative alle progressioni di carriera interna poiché si verifica, anche in questo caso, una novazione del rapporto di lavoro, trattandosi di accesso a funzioni più elevate, qualunque sia il nomen della posizione funzionale attribuita dalla contrattazione collettiva, che può divergere da contratto a contratto. Alla luce delle considerazioni suesposte si ritiene, pertanto, che codesta amministrazione possa procedere allo svolgimento delle procedure  selettive interne nel rispetto dei principi fissati dal legislatore e dalla costante giurisprudenza in materia di accesso al pubblico impiego e nel rispetto dei limiti assunzionali disposti del citato D.P.C.M. 15 febbraio 2006. 

In particolare si rinvia al principio di elaborazione giurisprudenziale di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché dell'adeguato accesso dall'esterno il quale comporta l'illegittimità della riserva integrale dei posti disponibili in favore del  personale interno. In merito vedasi la sentenza della Corte Costituzionale, 23 luglio 2002, n. 373 nella quale si ritiene non irragionevole una riserva limitata al 50 per cento dei posti messi a concorso, in favore del personale della qualifica immediatamente inferiore con almeno 5 anni di servizio (in merito si veda Corte Cost., sentenza n. 194 del 2002; Corte Cost., sentenza n. 1 del 1999; Corte Cost., sentenza n. 234 del 1994). Giova al riguardo evidenziare che, relativamente alle modalità con le quali le procedure in oggetto  debbano essere conteggiate in relazione al calcolo delle assunzioni consentite, si rinvia alla nota di questo Dipartimento - UPPA n. 5/06 del 22.05.06, come confermata dal parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 0076037 del 29.05.2006, dove si precisa che le progressioni verticali possono essere effettuate nel limite della spesa massima complessiva per le assunzioni che ogni Ente, secondo la dimensione demografica ed in relazione alle cessazioni di personale verificatesi nel triennio 2004/2006, può  effettuare secondo i criteri previsti dal richiamato D.P.C.M. 15 febbraio 2006.

Con proprio regolamento codesta amministrazione ha escluso per le relative progressioni verticali lo scorrimento delle graduatorie. A fronte del quesito se ciò sia conforme all'attuale assetto normativo ovvero se per le procedure selettive in oggetto debba, o possa,  applicarsi il principio della validità triennale delle graduatorie concorsuali, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 100, della L. 311/2004, si rappresenta l'opportunità per codesto ente di prevedere espressamente con proprio regolamento, nell'esercizio della potestà riconosciutagli dall'ordinamento, apposito rinvio alla sopracitata disposizione normativa. In merito alla possibilità di poter effettuare lo scorrimento della graduatoria di una procedura verticale interna, al fine di coprire le relative vacanze in organico, si deve  necessariamente fare rinvio al principi sanciti dal giudice costituzionale in tale materia. Al riguardo infatti, si osserva che la progressione interna avviene in base ad un fabbisogno definito e predeterminato in un dato momento sempre al fine di attuare uno sviluppo  professionale o di carriera del personale già in servizio. 

Pertanto, ad avviso della Corte qualora si propendesse per una soluzione affermativa, in ordine alla possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria interna, rimarrebbe pregiudicato il diritto degli altri dipendenti ad accedere ad un percorso di  riqualificazione, poiché i posti resisi disponibili verrebbero coperti sempre attingendo alla medesima procedura. Peraltro si conferma quanto già noto circa la impossibilità di utilizzare, ad una certa distanza temporale, graduatorie di personale idoneo nei processi di riqualificazione che sia rispondente all'esigenza dell'amministrazione di avere personale idoneamente formato per quelle determinate esigenze che si pongono in quel momento. Inoltre, a fronte della richiesta formulata da codesto ente se sia per lo stesso vincolante l'indirizzo adottato dal Consiglio comunale in ordine all'argomento in oggetto, si ricorda che, in attuazione del principio di separazione tra potere politico ed amministrativo, la disciplina relativa alla gestione del personale esula dalla competenza del predetto organo.

Ciò posto, nell'effettuare le procedure selettive in oggetto, codesta amministrazione è chiamata al rispetto delle disposizioni normative e dei principi costituzionali sopra richiamati. 

Il Direttore dell'Ufficio
Francesco Verbaro