Nota in materia di mobilità del personale

Ricognizione del personale in disponibilità, articoli 33,34 e 34 bis del d.lgs 30 marzo 2001, n.165. Parere della Camera di Commercio.

Versione testuale del documento

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni
Servizio mobilità

Prot. n. 1440/9/S.P.

Roma, 17 marzo 2003

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Segretariato generale

Al Consiglio di Stato
Segretariato generale

Alla Corte dei conti
Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato
Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
Segretariato generale

A tutti i Ministeri
Direzione generale AA.GG. e personale

Alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato

Agli Enti pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti)

Alle Agenzie ex d.lgs. n.300/1999
(tramite i Ministeri vigilanti)

Alle Università e alle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
(tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
e, p.c. Al Ministero dell'economia e finanze

Dipartimento della RGS - IGOP

All'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)

All'Unione delle Province d'Italia (UPI)

All'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM)

Alla Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

All'Ufficio per il Ruolo Unico della dirigenza

LORO SEDI

Oggetto: ricognizione del personale in disponibilità (articoli 33, 34 e 34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165).

L'articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n.3, recante: "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" (S.O. n.5/L alla G.U. n.15 del 20 gennaio 2003), ha innovato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introducendo l'art. 34-bis in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni.

Questa disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, prima di avviare le procedure di assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - escluse quelle riferite al personale disciplinato da ordinamenti particolari, di cui all'art. 3, comma 1, devono inviare una comunicazione contenente gli elementi conoscitivi relativi al concorso da bandire (l'area, il livello, la sede di destinazione dei posti da coprire, nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste) ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n.165/2001.

La nuova normativa persegue la finalità di agevolare la ricollocazione del personale collocato in disponibilità, ai sensi degli articoli 33 e 34 del d.lgs. n.165/2001 oppure in forza di specifiche disposizioni legislative, nonché del personale coinvolto da processi di mobilità collettiva (la disposizione, dunque, non si riferisce alle ipotesi di mobilità volontaria disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. n.165/2001 e dai contratti collettivi). Infatti, per effetto dell'introduzione dell'art. 34-bis, viene creato un collegamento tra le esigenze di assunzione delle amministrazioni e il riassorbimento del personale che si trovi in situazione di eccedenza. A tale scopo, vengono introdotti degli obblighi di comunicazione preventivi rispetto all'attivazione delle procedure concorsuali, in modo da assicurare l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e reclutamento.

I soggetti ai quali le amministrazioni devono inviare la comunicazione, individuati dall'art. 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n.165/2001, sono: 1) il Dipartimento della funzione pubblica, che forma e gestisce l'elenco del personale in disponibilità dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti pubblici non economici nazionali (art. 34, comma 2, d.lgs. n.165/01); 2) le strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, che gestiscono l'elenco del personale in disponibilità dipendente dalle altre amministrazioni (art. 34, comma 3, d.lgs. n.165/2001).

Pertanto, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economici nazionali dovranno inviare le comunicazioni relative ai concorsi che intendono bandire al Dipartimento della funzione pubblica, mentre le altre amministrazioni dovranno inviare le medesime comunicazioni alle strutture regionali e provinciali che esercitano funzioni e compiti conferiti dal citato d.lgs. n.469/1997 in materia di collocamento e politiche attive del lavoro.

Le predette strutture regionali e provinciali, qualora accertino l'assenza di personale da assegnare, inviano tempestivamente le comunicazioni ricevute al Dipartimento della funzione pubblica, il quale, a sua volta, accerta l'eventuale presenza di personale da assegnare. Ciò significa che il personale in disponibilità dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti pubblici non economici nazionali potrà essere ricollocato presso amministrazioni di diverso comparto.

L'assegnazione dei dipendenti in disponibilità viene disposta entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione.

Fermo restando il disposto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e, cioè, il regime di autorizzazione delle assunzioni, le amministrazioni possono procedere all'avvio delle procedure concorsuali decorsi due mesi dalla data di invio della suddetta comunicazione.

Le assunzioni effettuate in violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni introdotte dall'art. 34-bis del d.lgs. n.165/2001 sono nulle di diritto.

In relazione a quanto previsto dalle disposizioni in esame, è quindi necessario che il Dipartimento della funzione pubblica disponga di dati aggiornati e completi circa la sussistenza presso le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economici nazionali di personale da ricollocare.

Pertanto, le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a comunicare, con la massima cortese urgenza, e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della presente, al Servizio mobilità dell'Ufficio personale pubbliche amministrazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (fax 06.68.99.72.80) l'eventuale presenza di dipendenti in disponibilità (trasmettendo, in tal caso, i dati necessari per procedere alla loro ricollocazione) e a tener conto, all'atto dell'avvio delle procedure concorsuali, di quanto previsto dall'art. 34-bis citato.

I Ministeri sono inoltre pregati di assicurare il tempestivo inoltro della presente richiesta ai relativi Enti ed Agenzie vigilati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Francesco Verbaro