DPR 24 ottobre 2018 di autorizzazione al MIUR ad assumere 513 docenti

D.P.R. del 24 ottobre 2018 recante autorizzazione al Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, per l’anno accademico 2018/2019, ad assumere n. 513 unità di personale docente, di cui n. 462 di I fascia e n. 51 di II fascia, a valere sulle cessazioni verificatesi negli anni 2017 e 2018, e di ulteriori n.40 unità di personale docente a valere sui residui di precedente autorizzazione concessa con d.P.R.12 settembre 2016, nonché all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalità di cui al comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017

  • Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2018, Reg.ne – Prev.n. 2133
  • Pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 286 del 10 dicembre 2018

 

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VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e in particolare l’articolo 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato articolo 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l’accesso nei ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori, che deve aver luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti;

VISTO l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, secondo cui le graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

VISTO il comma 653 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che prevede, tra l’altro, che a decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli;

VISTO il successivo comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l’altro, che a decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato;

CONSIDERATO che il predetto comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 prevede anche che nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici;

VISTO il comma 655 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l’altro, che il personale docente, che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili;

VISTO il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 concernente “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 e, in particolare, l’articolo 6, comma 2, che ha esteso all’anno accademico 2018/2019 la possibilità di fruizione delle graduatorie di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013;

VISTA la nota del 26 luglio 2018, prot. n. 21286, con la quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca richiede l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno accademico 2018/2019, n. 606 docenti, di cui n. 546 di I fascia e n. 60 di II fascia;

PRESO ATTO che con la suddetta nota prot. n. 21286 del 26 luglio 2018, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha comunicato che le cattedre vacanti all’inizio dell’anno accademico 2018/2019 sono pari a n. 1.763, di cui n. 1.611 di I fascia e n. 152 di II fascia e che le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2018 sono stimate in n. 223 unità di personale docente a cui si aggiungono, in quanto non sono state utilizzate, le economie derivanti dalle cessazioni dal servizio al 1° novembre 2017, che sono pari a n. 192 unità di personale docente, con conseguenti facoltà di assunzione pari a n. 415 unità di personale docente, di cui n. 371 di I fascia e n. 44 di II fascia;

CONSIDERATO che con la suddetta nota prot. n. 21286 del 26 luglio 2018, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha reso noto che il 10% della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato risulta essere pari ad € 5.406.502.73, e che tale importo si aggiunge al turn over del personale, come previsto dal sopra citato comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017;

PRESO ATTO che con la suddetta nota prot. n. 21286 del 26 luglio 2018, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha reso noto che nel contingente totale richiesto di n. 606 unità di personale docente sono ricomprese n. 40 unità di personale docente, a valere sul residuo di unità già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, ad oggi non assunte;

VISTA la nota del 10 agosto 2018, prot. n. 10420, con la quale il Direttore Generale della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con riferimento alla richiesta assunzionale di cui alla precedente nota n. 21286 del 26 luglio 2018, precisa che la somma di € 5.406.502,73, relativa al 10% della spesa per i contratti a tempo determinato stipulati nell’anno accademico 2016/2017, rappresenta il maggior costo a regime dall’anno 2019, che trova copertura nel maggior stanziamento di cui all’articolo 1, comma 653 della citata legge n. 205 del 2017;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze, del 27 settembre 2018, prot. n. 18531, con la quale si trasmette la nota del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Igop del 26 settembre 2018, prot. n. 212025, recante parere in merito alla richiesta di autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato, per l’anno accademico 2018/2019, di n. 606 docenti, di cui alla predetta nota prot. n. 21286 del 26 luglio 2018, nel quale si specifica che, alla luce del numero di cessazioni avvenute negli anni 2017 e 2018 e dei costi connessi alla ricostruzione delle carriere del personale stabilizzato può essere concessa l’autorizzazione ad assumere, n. 513 unità di personale docente, di cui n. 462 di I fascia e n. 51 di II fascia;

PRESO ATTO che con la suddetta nota prot. n. 212025, del 26 settembre 2018, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Igop esprime parere favorevole all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalità di cui al suddetto comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, nonché all’utilizzo dei residui di precedenti autorizzazioni per l’assunzione di ulteriori n. 40 unità di personale docente;

RITENUTO, fermo restando da parte dell’Amministrazione l’utilizzo di graduatorie valide, di poter autorizzare, per l’anno accademico 2018/2019, l’assunzione a tempo indeterminato di n. 513 unità di personale docente, di cui n. 462 di I fascia e n. 51 di II fascia, di assentire all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalità di cui al comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, relativamente al passaggio dalla II alla I fascia di personale docente a seguito di procedure disciplinate dall’emanando Regolamento sul reclutamento, nonché all’utilizzazione delle n. 40 unità di personale docente, a valere sul residuo di unità già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, ad oggi non assunte;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2018;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

D E C R E T A:

Articolo 1
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ricorrendo all’utilizzo di graduatorie valide, è autorizzato all’assunzione a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno accademico 2018/2019 di n. 513 unità di personale docente, di cui n. 462 di I fascia e n. 51 di II fascia a valere sulle cessazioni verificatesi negli anni 2017 e 2018, e di ulteriori n.40 unità di personale docente a valere sui residui di precedenti autorizzazioni.

2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è altresì autorizzato all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalità di cui al comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017.

Articolo 2
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2018, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, Addì 24 ottobre 2018

Registrato alla Corte dei Conti  in data 16 novembre 2018 Reg.ne Succ. n. 2075