Direttiva n.4/06 sui criteri per il trattamento degli accessori massimi da attribuire ai dirigenti

Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione, Luigi Nicolais, sull'individuazione provvisoria dei trattamenti accessori massimi, così come stabilito dall'articolo 34, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, da attribuire ai titolari di incarichi di uffici dirigenziali di livello generale, conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

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Direttiva n. 4/06 26 luglio 2006
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale
Roma
Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
Loro Sedi
Al Consiglio di Stato Ufficio del Segretario generale
Roma
Alla Corte dei Conti Ufficio del Segretario generale
Roma
All'Avvocatura generale dello Stato Ufficio del Segretario generale
Roma
Alle Agenzie
Loro Sedi
Agli Enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)
Loro Sedi
Agli Enti pubblici (ex art. 70 del D.Lgs n. 165/01)
Loro Sedi Agli Enti di ricerca (tramite il Ministero dell'Università e della ricerca) Roma
Ai Nuclei di valutazione
Agli Organi di controllo interno

e p. c.
All'ARAN
Roma
Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Roma

OGGETTO: articolo 34, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

1. Premessa
Si emana la presente Direttiva, d'intesa con il Ministro dell'Economia e Finanze, relativa alla disciplina prevista dalla disposizione legislativa indicata in oggetto. Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 inerente, fra l'altro, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attualmente in corso di conversione, prevede, all'articolo 34, comma 1, che siano individuati i trattamenti accessori massimi da attribuire ai titolari di incarichi di uffici dirigenziali di livello generale, attribuiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine la norma rinvia la determinazione dei criteri per tale individuazione ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi con il concerto del Ministro per l'economia e le finanze.

2. Individuazione provvisoria dei trattamenti
La finalità della disposizione, come in essa espressamente chiarito, va ricercata nell'esigenza di stabilire principi di contenimento della spesa e, soprattutto, di uniformità e perequazione dei trattamenti economici accessori dei dipendenti in questione, pur nel rispetto dei principi posti dall'articolo 24 del decreto legislativo citato. Essa, infatti, mira, tenendo conto dei profili organizzativi e dei contenuti delle funzioni svolte, ad evitare sostanziali ed eccessive differenze, spesso non sufficientemente motivate, proprio in considerazione della struttura e delle modalità di individuazione ed erogazione della retribuzione accessoria del personale con qualifica dirigenziale.
Pertanto nello stipulare i contratti individuali relativi ad incarichi di Segretario generale, di Capo Dipartimento, di uffici generali di livello generale si dovrà definire il trattamento economico accessorio in misura tale da assicurare ai dirigenti un importo non superiore a quello in godimento ove confermati, ed un importo corrispondente alla graduazione dell'ufficio -operata sulla base delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato- e comunque non superiore a quello riconosciuto al precedente titolare in caso di attribuzione di un nuovo incarico.
Tali importi dovranno altresì considerare gli incrementi di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza relativi al quadriennio normativo ed ai bienni economici 2002-2005. Il trattamento economico accessorio così definito dovrà considerarsi determinato in via provvisoria, rinviando la definitiva determinazione a seguito dell'emanazione del DPCM di cui ali'34, comma 1, del decreto legge n. 223/2006 con il quale saranno individuati i criteri per i trattamenti accessori massimi da attribuire ai titolari di incarichi di uffici dirigenziali generali. Si rappresenta inoltre che i contratti individuali dovranno contenere il richiamo al principio di onnicomprensività retributiva, nel senso che il trattamento economico riconosciuto remunera, oltre le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti, "qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa" (art. 24, comma 3, d.lgs n. 165/2001).
Sul piano retributivo va tenuto presente che lo svolgimento dei predetti incarichi aggiuntivi, da richiamare specificamente anche nel provvedimento di attribuzione dell'incarico, trova la propria disciplina di riferimento per quanto concerne il personale dirigente dell'Area I nell'alt. 60 del CCNL relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed in analoghe disposizioni per gli altri comparti. La citata disposizione contrattuale prevede che "allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno richiesto". Tale quota, in una misura ricompresa tra il 50 ed il 66 % dei compensi relativi all'incarico svolto e confluiti negli appositi fondi, dovrà essere definita, per i dirigenti incaricati di funzioni di livello generale, nel contratto individuale.

3. Attività di programmazione
Più in generale si coglie l'occasione per ricordare la necessità di un monitoraggio e una programmazione continua sulla spesa per i contratti oggetto del nuovo intervento normativo. Infatti, l'attuale struttura della retribuzione dei dirigenti prevede che, per i contratti individuali, la parte avente carattere accessorio, la quale trova il suo finanziamento in un apposito fondo costituito presso ciascuna amministrazione, sia composta dalla retribuzione di posizione di parte variabile e da quella di risultato, così come definita dal contratto collettivo nazionale stipulato nel 2001, la prima quale corrispettivo delle funzioni attribuite e delle connesse responsabilità e la seconda quale incentivo al raggiungimento degli obiettivi annuali.
Entrambe le voci retributive debbono essere determinate in modo puntuale all'atto della stipula del contratto individuale. Risulta, pertanto, necessario, che l'amministrazione accerti preventivamente che le risorse finanziarie disponibili consentano la remunerazione di tutti gli incarichi conferiti e da conferire, effettuando una stima preventiva dei relativi costi e tenendo conto dei fattori in base ai quali procedere alla determinazione degli importi relativi, poiché risulta evidente come, all'interno della singola amministrazione, l'entità delle retribuzioni accessorie da corrispondere è condizionata, dalla disponibilità del fondo.

4. Stipula contratti individuali
Successivamente, all'atto della stipula del contratto individuale, rimane ferma la necessità di fare riferimento al richiamato articolo 24, il quale, nel dettare i principi cui conformare la disciplina dei trattamenti economici del personale dirigenziale, stabilisce che, per gli incarichi richiamati, il trattamento economico accessorio sia "collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione" nonché di considerare anche altri aspetti, quali la rilevanza e la collocazione istituzionale dell'ufficio da ricoprire. Conseguentemente si ritiene opportuno che le singole amministrazioni diano puntuale attuazione alla previsione anche con riferimento agli incarichi relativi agli uffici di livello dirigenziale generale in considerazione della complessità organizzativa delle strutture, del personale assegnato e delle responsabilità previste. Gli aspetti economici del contratto individuale e, nella specie, la retribuzione accessoria, rivestono una particolare importanza anche in relazione alla coerenza con gli obiettivi assegnati da perseguire e con l'attività da espletare, secondo la linea indicata dal decreto legislativo n. 286 del 1999, in materia di valutazione del personale con incarico dirigenziale in particolare per il riconoscimento del trattamento economico per esso previsto.
Come evidenziato dalla relazione della Corte dei Conti sul risultato dell'indagine concernente "La gestione degli incarichi dirigenziali nello Stato dopo la legge n. 145 del 2002", del 21 giugno 2006, in una amministrazione moderna, orientata ad una logica di risultato, sarebbe opportuno valorizzare le risorse destinate ad incentivare il raggiungimento degli obiettivi, diversamente da quanto finora accaduto nella maggior parte delle amministrazioni. Si rammenta infatti che l'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 costituisce riferimento essenziale nel disegno di riforma della dirigenza, così come delineato in questi anni dal legislatore, in quanto rivolto a sottolineare la centralità del merito, della professionalità e della responsabilità nel sistema di governo della dirigenza.
Da qui l'invito alle amministrazioni a dotarsi di criteri di conferimento degli incarichi e di sistemi di valutazione e di controllo interno reali ed efficaci, nonché l'invito ai responsabili degli uffici e delle strutture addette alla valutazione e al controllo interno a porre attenzione alla congruità della parte variabile dell'accessorio, in considerazione del carattere premiale della stessa, rispetto alle posizioni ricoperte, agli obiettivi assegnati e ai risultati raggiunti. Compito di questi ultimi dovrà essere quello di segnalare puntualmente le disparità e le differenziazioni in contrasto con i principi di efficienza, efficacia ed economicità che devono informare l'organizzazione e il funzionamento delle stesse.
L'attività programmatoria prima richiamata, oltre a garantire un efficiente gestione delle risorse attribuite, consentirà, nella fase precedente all'acquisto dell'efficacia dell'articolo 34 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, di intervenire a garanzia della sua piena futura attuazione, anche a tutela dei dirigenti interessati. Così come una preliminare riflessione sulla finalità del nuovo intervento normativo può essere l'occasione per rivedere l'attuale sistema di attribuzione delle voci accessorie ai fini di una loro maggiore rispondenza alle logiche che le caratterizzano.
In considerazione di quanto sopra evidenziato si invitano le amministrazioni in indirizzo ad operare nel senso rappresentato e ad inviare all'Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni di questo Dipartimento e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP, la copia dei contratti individuali stipulati ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché una relazione complessiva dalla quale emergano le valutazioni in base alle quali sono stati determinati i trattamenti economici in questione.

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri
II Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione