DPCM 13 luglio 2022 - Autorizzazione al Ministero dell’Interno ad assumere 48 segretari comunali

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2022 al n. 2093

Versione testuale del documento

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

VISTO l'articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 che ha disposto che, a decorrere dall’8 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente, con conseguente abrogazione, dalla medesima data, del comma 6 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevedeva l’autorizzazione per un numero di unità non superiore all’80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente;

VISTO l’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l’altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui, tra l’altro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l’obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all’apposito albo previsto dal successivo articolo 98 dello stesso decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465 – regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, ed in particolare l’articolo 13, comma 6, che dispone, tra l’altro, che al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, maggiorato di una percentuale del 30 per cento;

VISTO l’articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo;

VISTO l'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale, tra l’altro, il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni;

VISTO l'articolo 16-ter, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale il Ministero dell'interno organizza una sessione aggiuntiva del sesto corso-concorso previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali;

VISTO l'articolo 16-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale alla predetta sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria, nonché, su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità;

VISTO l'articolo 16-ter, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui l'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, in particolare, l’articolo 25-bis, recante semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022; 

VISTO il decreto legge 27 gennaio 2022, n.4. convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 85 e, in particolare l’articolo 12-bis, comma 1, lettera a), secondo cui a decorrere dal 2022 le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

VISTO il d.P.C.m. del 24 aprile 2018, registrato dalla Corte dei conti il 17 maggio 2018, Reg.ne Succ. n. 1066, con il quale il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è stato autorizzato ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA6, e a procedere alle relative assunzioni, per n. 224 unità di segretari comunali e provinciali;

VISTO il d.P.C.m del 21 settembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 16 dicembre 2021, con il n. 2985, con il quale il Ministero dell’Interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) - è autorizzato, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 67 unità di segretari comunali, e quindi all’iscrizione degli idonei non vincitori del sesto corso-concorso di formazione (COA6) all’Albo, attraverso lo scorrimento della graduatoria finale del corso;

VISTO il d.P.C.m del 29 marzo 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 16 maggio 2022, con il n. 1272, con il quale il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per le autonomie- Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - è autorizzato, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 171 unità di segretari comunali;

VISTA la nota n. 2492 del 27 gennaio 2022, con cui il Ministero dell’interno – Direzione centrale per le autonomie- Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), ad integrazione del decreto prefettizio del 13 dicembre 2021, n. 28379, precisa che la determinazione del fabbisogno di n. 171 unità era avvenuta con Direttiva del Ministro dell’interno del 28 aprile 2021, nella misura massima allora consentita dal comma 6 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevedeva l’autorizzazione per un numero di unità non superiore all’80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente e che - a fronte della vigente facoltà assunzionale pari al 100 per cento delle unità cessate nel corso dell’anno precedente - risulta un residuo sulla facoltà assunzionale 2021 (cessazioni 2020) pari a n. 43 unità;

VISTO il decreto prefettizio del 6 maggio 2022, n. 13431, trasmesso con nota n. 13520 in pari data, con cui il Ministero dell’interno – Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), ai sensi del sopra richiamato articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha chiesto, in relazione alla sessione aggiuntiva del sesto corso-concorso, l’autorizzazione all’assunzione di n. 48 unità di segretari comunali, per poter consentire l’assunzione di tutte le unità presenti nella graduatoria dei partecipanti a detta sessione corso-concorsuale, fino all’esaurimento della stessa;

PRESO ATTO che alla sessione ordinaria del COA 6 partecipano attualmente n. 288 unità e a quella aggiuntiva n. 222 unità (per un totale complessivo di 510 borsisti), a seguito di ulteriori due rinunce, rispetto a quelle richiamate nel predetto d.P.C.m del 29 marzo 2022, alla sessione ordinaria e di una rinuncia alla sessione aggiuntiva;

CONSIDERATO che, con il predetto decreto prefettizio del 6 maggio 2022, n. 13431, è stato dato atto che in relazione al fabbisogno di n. 50 unità di segretari, n. 2 unità risultano già disponibili quale residuo delle autorizzazioni già concesse e non utilizzate in forza della predetta rinuncia di due dei partecipanti alla sessione ordinaria del COA6;

PRESO ATTO che, con il suddetto decreto prefettizio del 6 maggio 2022, n. 13431, il Ministero dell’interno – Direzione centrale per le autonomie- Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che alla data del 4 maggio 2022 risultano in servizio n. 2.243 segretari, di cui n. 2.059 titolari di sede, n. 90 in disponibilità, n. 94 in aspettativa, comando o altro utilizzo e che le sedi di segreteria gestite dall’Albo, sia singole che convenzionate, sono pari a n. 5.367;

CONSIDERATO che, con il suddetto decreto prefettizio del 6 maggio 2022, n. 13431, il Ministero dell’interno –Direzione centrale per le autonomie- Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che le sedi vacanti ammontano a n. 3.308, di cui n. 2.389 con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, n. 772 con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, n. 168 con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti, n. 19 con popolazione compresa tra 65.001 e 250.000 abitanti e n. 10 sono costituite da enti con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali;

PRESO ATTO che, nel citato decreto prefettizio del 6 maggio 2022, n. 13431, il Ministero dell’interno –Direzione centrale per le autonomie- Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che il numero dei segretari in servizio è inferiore a quello delle sedi e che l’attuale carenza di segretari comunali e provinciali è pari a n. 3.124 unità, derivanti dalla differenza fra le n. 5.367 sedi di segreteria e i n. 2.243 segretari in servizio;

CONSIDERATO che, con suddetto decreto prefettizio del 6 maggio 2022, n. 13431, il Ministero dell’interno –Direzione centrale per le autonomie- Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che le assunzioni richieste graveranno per n. 43 unità sul residuo delle cessazioni dal servizio riferite all’anno 2020 e per n. 5 unità sulle cessazioni dal servizio riferite all’anno 2021, che risultano essere pari a n. 167;

CONSIDERATO che la richiesta del Ministero dell’Interno – Direzione centrale per le autonomie- Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) risulta coerente con il fabbisogno;

CONSIDERATO che, in forza della specificità dello status giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell’interno – Direzione centrale per le autonomie- Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l’ente territoriale, cui compete, altresì, l’obbligo di erogazione del trattamento economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On.le Renato Brunetta;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze

DECRETA

Articolo 1

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per le autonomie- Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - è autorizzato, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 48 unità di segretari comunali.

Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio in qualità di titolari.

 

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 13 luglio 2022

per       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell’economia e delle finanze