Comitato dei Garanti

NOTA CIRCOLARE del 24 Dicembre 2013 - Comitato dei Garanti di cui all' Art.22 D.lgs 165/2001 - Documentazione da trasmettere per il parere obbligatorio

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A TUTTI I MINISTERI

ALLE AGENZIE EX D.LGS. N. 300 DEL 1999
(per il tramite dei Ministeri vigilanti)
LORO SEDI

NOTA CIRCOLARE

OGGETTO: Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - documentazione da trasmettere per il parere obbligatorio.

Le recenti misure urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni adottate con il d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge con modificazioni dall'art.1, comma 1, della l. 30 ottobre 2013, n. 125, hanno introdotto, tra le altre, delle innovazioni in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità dirigenziale.

In un contesto - quale quello attuale - di riorganizzazione generale delle pubbliche amministrazioni, che interessa a vario titolo l'intera categoria della dirigenza, si rende opportuno richiamare l'attenzione sul ruolo e sulle funzioni del Comitato dei garanti, organo di garanzia per la dirigenza previsto dall'art. 22 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L'esigenza è resa più evidente dalla circostanza che, dal momento della sua costituzione, comunicata con lettera del Dipartimento della funzione pubblica del 28 marzo 2012, prot. DFP 12920 P-44.17.1.7.5., il Comitato non è stato mai adito dalle amministrazioni per ottenere il parere previsto dal predetto articolo.

In base alla menzionata disposizione, nel caso in cui le amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, intendano adottare nei confronti dei propri dirigenti provvedimenti conseguenti a responsabilità dirigenziale, devono sottoporli al parere obbligatorio del Comitato dei garanti.

Le situazioni che debbono essere portate all'esame del Comitato ai fini del rilascio del parere obbligatorio sono tutte le ipotesi in cui si configura responsabilità dirigenziale, che dà luogo all'applicazione delle conseguenti sanzioni o perché rientranti nelle fattispecie generali disciplinate dal predetto art. 21 o perché ricondotte all'ipotesi della responsabilità dirigenziale ad opera di altre disposizioni. A tale proposito, per esempio, proprio nell'ambito dei più recenti interventi normativi, si rammenta la responsabilità conseguente a irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile, in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. b), del già citato d.l. n. 101, nonché l'inadempimento agli obblighi di pubblicazione prescritti dalla legge in base all'art. 15, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 33 del 2013.

In base alla legge, il Comitato è tenuto a rendere il parere sulle proposte di provvedimento entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta e non è prevista la possibilità di sospensione o interruzione del termine; quindi, decorsi i quarantacinque giorni, l'amministrazione deve procedere autonomamente.

Le richieste di parere debbono essere firmate dall'organo competente ad adottare il provvedimento di revoca (autorità politica o dirigente di livello dirigenziale generale) e debbono essere corredate dei documenti necessari per l'istruttoria. In particolare, la richiesta deve essere corredata almeno dei seguenti documenti:

1. la proposta di provvedimento conseguente a responsabilità;

2. il provvedimento di conferimento dell'incarico ed il relativo contratto, con l'indicazione del link a ulteriori dati relativi al dirigente (art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 33 del 2013;

3. il link nel sito istituzionale alla direttiva annuale del Ministro di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 165 del 2001 per l'anno di riferimento;

4. il link nel sito istituzionale al Piano della performance;

5. la valutazione della performance relativa al dirigente interessato;

6. le contestazioni rivolte al dirigente, il verbale o la documentazione che attesti il contraddittorio, nonché le controdeduzioni eventualmente fatte pervenire dal soggetto interessato;

7. gli eventuali atti dell'O.I.V. relativi all'attività del dirigente interessato;

8. il link nel sito istituzionale agli eventuali rilievi della Corte dei conti;

9. il link nel sito istituzionale al regolamento di organizzazione, ai dati relativi all'articolazione degli uffici, competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale (art. 13 del d.lgs. n. 33 del 2013);

10. ogni altro utile elemento per la valutazione dei fatti in contestazione di cui l'amministrazione risulti in possesso.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Antonio Naddeo