DPCM del 23 settembre 2013

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VISTO l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

VISTO l'articolo 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dalla predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'articolo 14, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012, secondo cui per il triennio 2012-2014 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, con le modalità di cui al comma 10 dello stesso articolo 66, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e ad un numero di unità pari al 20% delle unità cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto articolo 35, comma 4, che prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni e che per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale richiama, ai fini dell'autorizzazione ad assumere, la medesima procedura prevista per le autorizzazioni a bandire di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

VISTO il citato decreto-legge n. 95 del 2012, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che dispone: "Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi";

VISTO l'articolo 2, comma 7, del ripetuto decreto-legge n. 95 del 2012, secondo cui restano, tra gli altri, esclusi dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO l'articolo 1, comma 89, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni, individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 90, della citata legge n. 228 del 2012 il quale prevede che le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 89 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Lo stesso comma prevede la possibilità per le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente complessivo corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 91, della ripetuta legge n. 228 del 2012, il quale prevede che le predette assunzioni siano autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn-over di cui all' articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, percentuali che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 24 gennaio 2013 n.333 con la quale tutte le amministrazioni interessate hanno raggiunto un'intesa su come suddividere il citato fondo, intesa di cui si tiene conto per la ripartizione del fondo riguardante le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento, ai sensi del citato articolo 1, comma 91, della ripetuta legge n. 228 del 2012;

VISTA la nota del Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in data 18 aprile 2013 n. 1364, con la quale si chiede l'autorizzazione a bandire procedure di reclutamento per n. 20 unità di varie qualifiche con specifica degli oneri da sostenere, e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili per i relativi bandi;

VISTE le note con le quali ciascuna amministrazione chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2012 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili per le assunzioni relative all'anno 2013, asseverate dai relativi organi di controllo, nonché le proposte dei rispettivi Ministri con le quali è stata richiesta, altresì, l'autorizzazione all'utilizzo della quota del fondo stanziato, con specifica degli oneri da sostenere, per le assunzioni relative all'anno 2013, con indicazione della spesa prevista a regime;

VISTO il decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12 ed in particolare l'articolo 2, comma 5, in tema di utilizzo delle vacanze organiche del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato per le assunzioni di agenti, anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonché la disciplina sul riassorbimento delle conseguenti posizioni di soprannumero;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, ed in particolare l'articolo 4-ter secondo cui "Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è prorogato al 31 dicembre 2014 sia il termine della validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008";

RITENUTO che, in assenza di un'esplicita previsione, nel citato articolo 4-ter del decreto-legge n. 79 del 2012, sull'utilizzo delle graduatorie ivi indicate, occorre fare riferimento ai principi più volte sanciti dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, le amministrazioni pubbliche devono sempre garantire un adeguato accesso dall'esterno, in misura non inferiore al 50 per cento delle assunzioni relative alla qualifica interessata;

CONSIDERATO che la ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'onere delle assunzioni previste per l'anno 2013, l'onere della spesa a regime, nonché le unità di personale autorizzate, sono per ciascuna amministrazione coerenti con i limiti imposti dalla normativa ed in particolare con il vincolo secondo cui le assunzioni considerate possono, per l'anno 2013, incrementare il turn over fino al 50 per cento, tenuto conto delle cessazioni relative all'anno precedente;

CONSIDERATO che le compatibilità delle richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al predetto regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 2013 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Onorevole Avvocato Gianpiero D'Alia;

SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché dei Ministri interessati per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 91, della ripetuta legge n. 228 del 2012;

DECRETA

Articolo 1

Autorizzazione a bandire triennio 2013-1015

  1. Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando le disposizioni e gli adempimenti di cui al successivo comma 2, ad avviare nel triennio 2013-2015 , le procedure di reclutamento di cui all' allegata Tabella A che è parte integrante del presente provvedimento.
  2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono essere avviate tenendo conto dell'effettiva e concreta vacanza dei posti in organico alla data di emanazione del relativo bando di concorso. Non si possono bandire concorsi per posti che si renderanno disponibili successivamente all'indizione della procedura.

Articolo 2

Autorizzazione ad assumere anno 2013, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133

  1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nella Tabella B allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, possono procedere per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, all'assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2013.
  2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
  3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Arma dei carabinieri), del Ministero della giustizia (Corpo di polizia penitenziaria) del Ministero dell'Interno (Polizia di stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Corpo forestale dello Stato) del Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza).

Articolo 3

Autorizzazione ad assumere anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

  1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nella Tabella C allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, possono procedere per l'anno 2013, in deroga alle percentuali del turn-over di cui all'art. 66, comma 9 bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, ai sensi dell'articolo 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive n. 2.939 unità, corrispondente ad una spesa complessiva per l'anno 2013 pari ad [ 28.291.114,77] 1. e, a regime, pari ad [€ 83.925.106,36] 2.
  2. Ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 1, tenuto conto della ripartizione del fondo rappresentata, può procedere all'assunzione tempo indeterminato, secondo quanto riportato nella citata Tabella C, nel limite:
    • delle unità di personale specificate;
    • dell'onere finanziario evidenziato per l'anno 2013 con conseguente decorrenza delle relative assunzioni compatibile con l'onere previsto;
    • della spesa a regime corrispondente all'importo accanto indicato.
  3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 si provvede con le risorse previste dell'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate.
  4. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

1.LEGGASI €26.262.174,34

2.LEGGASI €119.743.818,36

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2013

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione