Parere Uppa n.6/06

Mobilità del personale dipendente di una società per azioni con capitale a maggioranza pubblica

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n. UPPA 6/06

22 settembre 2006

Ministero dell'interno 
Direttore centrale delle autonomie 
Dipartimento per gli affari interni e territoriali 
ROMA

p.c.

Comune di Scandicci 
Settore risorse e innovazioni 
P.O. gestione del personale 
Scandicci (FI)

Ministero dell'economia e delle finanze 
Dipartimento RGS/IGOP 
ROMA

OGGETTO: comune di Scandicci (FI).- Mobilità personale dipendente. Quesito.

Si fa riferimento alla lettera del 6 luglio 2006, prot. n. 15700, con cui codesta Direzione ha chiesto al Dipartimento della funzione pubblica un parere riguardo l'applicabilità dell'art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a personale dipendente di una società per azioni a maggioranza pubblica.

In merito si espongono le seguenti considerazioni. Secondo il dettato del citato art. 30, le amministrazioni pubbliche possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

Ai fini dell'applicazione delle norme sulla mobilità, il concetto di pubblica amministrazione, che nel nostro ordinamento ha carattere relativo, va desunto dalla definizione contenuta nello stesso testo legislativo in cui la disposizione citata è inserita e, cioè, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Le società per azioni partecipate - anche se per quota di maggioranza - non sono comprese nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, trattandosi di soggetti di natura privatistica. Quindi, salvo diverse disposizioni, non è applicabile l'art. 30 del citato decreto in favore del personale dipendente da una società per attuare la mobilità verso pubbliche amministrazioni. L'inapplicabilità delle procedure di mobilità discende dalla considerazione che nelle società, anche se a maggioranza pubblica, il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalle norme di diritto privato e non è previsto un concorso pubblico per l'assunzione. Nel caso di passaggio di attività, poi, se tale passaggio è operato da una pubblica amministrazione ad una società od altro soggetto privato, una volta perfezionato il trasferimento dei dipendenti, muta il titolo del rapporto di lavoro in quanto muta la natura del datore. 

Né, salvo diversa disposizione, è possibile invocare - per attuare la mobilità - le norme in materia di evidenza pubblica vigenti per gli organismi che debbono effettuare affidamenti di appalti. Infatti, tali norme sono finalizzate alla tutela della concorrenza, oltre che del buon andamento e dell'imparzialità; l'ambito di applicazione delle stesse è certamente differente da quello di applicazione delle norme sull'organizzazione e sul rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni ed infatti, come noto, esse si riferiscono anche a  soggetti di natura privata. 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Verbaro