Nota circolare n. 11786

Aggiornamenti alla nota circolare del 18 ottobre 2010, n. 46078.
Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013.
Autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l'anno 2011.
 

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DFP 11786      22/02/2011

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo 
Loro sedi

Al Consiglio di Stato 
Ufficio del Segretario Generale 
Roma

Alla Corte dei Conti 
Ufficio del Segretario Generale 
Roma

All'Avvocatura generale dello Stato 
Ufficio del Segretario Generale 
Roma

A tutte le Agenzie 
Loro Sedi

Agli Enti pubblici non economici
(
tramite i Ministeri vigilanti) 
Loro Sedi

Agli Enti pubblici
(ex art. 70 del D. Lgs. n. 165/01) 
Loro Sedi

Agli Enti di ricerca
Loro Sedi 
e, p.c.: Al Ministero dell'economia e delle finanze 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP 
Roma

OGGETTO: Aggiornamenti alla nota circolare del 18 ottobre 2010, n. 46078. Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013. Autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l'anno 2011.

  1. Premessa
  2. Principi generali in materia di programmazione triennale del fabbisogno
  3. Obbligo di trasparenza sui siti istituzionali di ogni aspetto dell'organizzazione
  4. Destinatari
  5. Enti di ricerca
  6. Autorizzazioni ad assumere Corpi di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
  7. Autorizzazioni a bandire triennio 2010-2012 e ad assumere anno 2010. Richieste di trattenimento in servizio. Proroga dei termini utili per effettuare le assunzioni 
  8. Proroga della vigenza delle graduatorie e loro utilizzo. Amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni
  9. Regime generale delle assunzioni, trattenimento in servizio e regime speciale per gli enti di nuova istituzione
  10. Indicazioni per la pianificazione del fabbisogno e in materia di mobilità
  11. Provvedimenti di autorizzazione
  12. Ex dipendenti Basi nato
  13. Adempimenti procedurali
  14. Criteri di calcolo

1. Premessa
Con la presente nota circolare, condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si forniscono istruzioni per avviare le procedure di autorizzazione ad assumere per l'anno 2011 ed a bandire per il triennio 2011-2013, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno che codeste amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
La disciplina in materia, come già anticipato nell'ambito della nota circolare di questo Dipartimento, in data 18 ottobre 2010, n. 46078, è resa ancora più complessa dalle recenti novità introdotte dal decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che determinano riflessi importanti per il calcolo delle risorse da prendere a riferimento per definire il budget assunzionale, nonché per calcolare l'onere per le assunzioni.  Da ciò la necessità di una nuova nota circolare sull'argomento. Al fine di facilitare i numerosi compiti istruttori da parte dello Scrivente e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le amministrazioni in indirizzo sono invitate a rispettare con puntualità le istruzioni contenute nella presente nota circolare, evitando la presentazione di documenti carenti che ritardano e appesantiscono le procedure di autorizzazione.

2. Principi generali in materia di programmazione triennale del fabbisogno
L'obbligo di adozione della programmazione triennale del fabbisogno, da parte degli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, è sancito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 che all'art. 39, comma 1, lo finalizza alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse "per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio".

La programmazione triennale dei fabbisogni è altresì richiamata dall'art. 35, comma 4, del D.lgs n.165/2001 quale presupposto per le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento, nonché dall'art. 6 del predetto decreto secondo cui le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno. In un'ottica di maggiore responsabilizzazione del dirigente pubblico, il comma 4-bis del citato art. 6, prevede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti "sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti."

E utile, altresì, richiamare: 1) l'art. 16, comma 1, del d.lgs 165/2001, lett. a-bis) che, tra i compiti ed i poteri dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, prevede la predisposizione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno; 2) l'art. 17, comma 1, dello stesso decreto che, tra i poteri ed i compiti dei dirigenti, contempla quello di concorrere all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale.

La pianificazione dell'approvvigionamento di risorse umane deve necessariamente conciliare le esigenze segnalate dai diversi uffici con il rispetto della sostenibilità finanziaria delle scelte organizzative adottate e dei vincoli posti dalla legge in materia di assunzioni. In quanto atto organizzativo non richiede motivazione, ma deve ispirarsi a criteri razionali, di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta pianificazione delle politiche di personale e di reclutamento di nuove risorse.

Ferma restando la possibilità di rivedere, in sede di programmazione del fabbisogno del personale, le scelte programmatiche effettuate negli anni precedenti, qualora ciò sia richiesto da mutate esigenze organizzative, una programmazione frammentaria, carente e mutevole è sintomo di una gestione improntata alle necessità contingenti e, pertanto, non conforme ai principi di buona amministrazione.

Tenuto conto dei principi generali sopra illustrati e delle finalità connesse con la presente nota circolare, si raccomanda di presentare un'unica richiesta di autorizzazione a bandire e ad assumere che consenta il pieno utilizzo delle risorse disponibili. La rimodulazione delle autorizzazioni concesse deve essere considerata un'eccezione a cui ricorrere solo per favorire un corretto e pieno utilizzo delle risorse e non per revisionare, senza adeguate motivazioni, la programmazione già adottata.

Infine si ricorda che l'articolo 6, comma 1, del d.lgs 165/2001 stabilisce il divieto di situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale, fatte salve le disposizioni speciali previste dalla legge. L'art. 33, comma 1-bis, dello stesso decreto prevede che "La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale."

3. Obbligo di trasparenza sui siti istituzionali di ogni aspetto dell'organizzazione
In applicazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, codeste amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale le dotazioni organiche, i presenti in servizio e la programmazione triennale del fabbisogno.Si ricorda, infatti, che "la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali … allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità." Il rispetto degli obblighi di trasparenza è di grande rilevanza in materia di assunzioni a garanzia di un utilizzo imparziale e corretto delle risorse disponibili.
Le richieste di autorizzazione a bandire, quelle assunzionali e le eventuali domande di rimodulazione dovranno essere pubblicate sui propri siti istituzionali. A tal fine potranno essere utilizzati i prospetti allegati alla presente circolare.

4. Destinatari 
Sono destinatari della presente nota-circolare le amministrazioni individuate dall'art.1, comma 523, della legge 24 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:

  • le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
  • le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
  • gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Per l'ENEA e l'ASI si applica la disciplina delle assunzioni prevista per gli enti di ricerca.

Per gli enti pubblici non economici a rilevanza nazionale, che non sono inseriti nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si fa presente che gli stessi adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. Si veda a tal fine quanto disposto dall'art. 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I predetti enti, laddove abbiano una dotazione organica superiore alle duecento unità, devono richiedere l'autorizzazione a bandire, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

E' utile, altresì, richiamare la nota disposizione dell'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  secondo cui "A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale."

La procedura del predetto comma 3-bis, si fonda su una deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e finanze, e si conclude con l'adozione di apposito decreto del Presidente della Repubblica contenente le autorizzazioni ad assumere. A monte della procedura vi è la richiesta da parte dell'amministrazione competente e l'attività istruttoria svolta dai competenti Dicasteri facenti capo ai Ministri proponenti.

Con le modalità prescritte dal sopracitato art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449/1997, si procede alle autorizzazioni ad assumere per il personale del comparto Scuola e delle istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore, nonché per i segretari comunali e provinciali. Le relative richieste, fermo restando la normativa vigente, potranno essere presentate in relazione al momento dell'effettivo fabbisogno.

Anche per il predetto personale, compresi i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni sulle autorizzazioni a bandire procedure concorsuali, come previste dall'art. 35, commi 4 e 4-bis, del D.lgs n.165/2001, salvo le specifiche disposizioni derogatorie.

La richiesta di autorizzazione a bandire, ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 4-bis, del d.lgs 165/2001 dovrà essere presentata da tutte le amministrazioni in indirizzo che abbiano una dotazione organica superiore alle 200 unità . La richiesta di autorizzazione a bandire va presentata per le procedure concorsuali relative ad assunzioni a tempo indeterminato e per le assunzioni a tempo determinato laddove il numero di posti superi le cinque unità , rispettando in ogni caso i vincoli finanziari nonché la disciplina prevista dall'art. 36 del D.lgs n. 165/2001.

Per quanto riguarda le procedure concorsuali a tempo determinato si ricordano le misure restrittive dettate dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 che riducono significativamente le risorse finanziarie da poter destinare a tale tipologia di rapporti di lavoro.

Tanto le richieste di autorizzazione a bandire, quanto quelle di autorizzazione ad assumere dovranno essere presentate utilizzando gli appositi moduli allegati alla presente circolare.

Non sono interessati dai provvedimenti di  autorizzazione a bandire e ad assumere, di cui si sta trattando nella presente nota circolare, le Regioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, le autonomie locali e le Università che operano nel rispetto del regime assunzionale prescritto dalla corrispondente normativa di settore. I principi contenuti nella presente circolare possono, tuttavia, essere considerati utili criteri applicativi ove compatibili.

5. Enti di ricerca 
Per quanto riguarda gli enti di ricerca, si constata che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha ancora provveduto all'adempimento di cui all'art. 35, comma 3, del D.L. n. 207/2008 convertito in Legge n. 14/2009. Si ricorda che detta disposizione prevede che "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell' articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico."

Non appena sarà adottato il predetto provvedimento, si daranno le istruzioni volte ad avviare le procedure di autorizzazione ad assumere anche per gli enti di ricerca.

Si ricorda che il regime delle assunzioni degli enti di ricerca è stato rivisitato in termini restrittivi dalla manovra estiva varata con il decreto legge 78/2010 già citato (vedi art. 9, comma 9). La disciplina è contenuta nell'art. 66, comma 14, del d.l. 112/2008 e prevede che "Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015." Nel frattempo, gli enti di ricerca potranno, ove lo riterranno utile, presentare richieste di autorizzazioni a bandire tenendo conto delle risorse assunzionali degli anni 2010 (100% del turn over) e 2011 (20% del turn over). Nelle more dell'adozione del decreto interministeriale di cui sopra, in via cautelativa si suggerisce di non conteggiare le risorse assunzionali relative al 2012. Le stime relative agli anni 2010 e 2011 potranno essere effettuate secondo i criteri indicati nella circolare del 27 gennaio 2009, n. 3851 per quanto riguarda l'anno 2010 e quelli di cui alla presente circolare per quanto concerne il 2011, adeguandoli alle specificità di settore. Nelle richieste di autorizzazione a bandire dovranno essere comprese anche quelle riguardanti il tempo determinato, superiori a 5 unità, i cui contratti siano finanziati con i fondi ordinari dell'ente, fermi restando i vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente (art. 1, comma 187, della legge 266/2005). Per i contratti a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi comunitari, ferma restando la disciplina ordinamentale prevista per i contratti di lavoro flessibile, le autorizzazioni a bandire risultano assorbite dalla speciale normativa in materia confermata più volte dal legislatore. Si richiamano al riguardo le disposizioni contenute nell'art. 118, comma 14, della legge 388/2000, nell'articolo 1, comma 188, della legge 266/2005, come confermato da ultimo dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010. Tuttavia anche per tali tipologie di contratti è necessaria una rigorosa e puntuale programmazione del fabbisogno, nel rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità. Si richiamano poi le sanzioni prescritte per i dirigenti laddove vi sia  un uso improprio delle tipologie di lavoro flessibile (art. 36, commi 3 e 5, del d.lgs 165/2001). Per concedere le autorizzazioni a bandire si richiede, comunque, un'asseverazione provvisoria dei dati da parte del competente collegio dei revisori, come previsto nella presente circolare per le restanti amministrazioni.

Ai fini di una corretta programmazione triennale dei fabbisogni si forniscono, inoltre, alcune precisazioni condivise anche con l'Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni.

In materia di finanziamento delle procedure di cui all'articolo 54 (progressioni di livello nei profili) del CCNL del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999, si rappresenta che la formulazione ambigua del CCNL ha indotto ad interpretazioni differenziate. Nel considerare inopportuno intervenire sulle situazioni pregresse, per omogeneizzare i comportamenti a decorrere dal 2011, si sottolinea che le procedure in argomento, pur tenuto conto delle differenze che scaturiscono dalla peculiarità e specificità dell'ordinamento professionale degli enti di ricerca, sono da assimilare a "passaggi interni all'area", da finanziare quindi con le risorse previste per la contrattazione integrativa. Detti passaggi devono, comunque, adeguarsi ai vincoli in materia di contenimento del trattamento economico fondamentale ed accessorio dei singoli dipendenti, previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge 78/2010. Nel contesto di blocco delle retribuzioni dei dipendenti pubblici e di congelamento del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, infatti, qualunque incremento retributivo, che non sia conseguenza di attribuzione di nuove funzioni o di inquadramento in qualifiche a seguito di superamento di pubblico concorso, non può che essere ricondotto nell'alveo delle limitazioni poste dai commi 1, 2-bis e 21 dell'art. 9 del decreto legge 78/2010. In particolare si rammenta il citato comma 21 secondo cui le progressioni di carriera comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Per le progressioni di livello all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo, di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del CCNL, del personale dello stesso comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003, i vincoli finanziari volti al contenimento della spesa di personale, anche in termini di trattamenti retributivi, come introdotti da ultimo con il decreto legge 78/2010, non consentono di far ricadere genericamente i relativi oneri nel bilancio dell'ente, secondo quanto recita il comma 7 del predetto articolo 15. Nella fattispecie, tenuto conto della specificità della disposizione e di un'interpretazione sistematica anche con la normativa di legge, si ritiene necessario considerare che i predetti passaggi interni di livello debbano essere finanziati a valere sulle risorse assunzionali, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 66, comma 14, del d.l. 112/2008, previa adozione di provvedimento autorizzatorio prima dell'inquadramento. Resta inteso che il finanziamento attraverso quota parte delle risorse assunzionali è da ritenere temporaneo, nelle more del rinnovo dei contratti collettivi che dovranno prevedere l'appostamento di apposite risorse per la predetta finalità.

In attesa di un riordino della disciplina, la vigenza delle disposizioni normative che regolano le modalità di accesso tramite concorso pubblico nazionale ai livelli I e II, obbliga gli enti di ricerca, in sede di programmazione del fabbisogno e dei posti da coprire, a garantire l'adeguato accesso dall'esterno secondo i principi della giurisprudenza costituzionale in materia di reclutamento da parte delle amministrazioni pubbliche.

Anche per queste progressioni, nel confermare l'applicazione della già citata disposizione contenuta nell'art. 9, comma 21, del d.l. 78/2010, si rimarca che, qualora si intenda, per il triennio in corso, attivare la progressione di livello per i ricercatori ed i tecnologi ai soli effetti giuridici, deve essere accantonata la corrispondente quota retributiva a carico delle risorse assunzionali.

Resta ferma la normativa generale in tema di accesso mediante concorsi pubblici le cui assunzioni sono autorizzate secondo le procedure e nel rispetto dei vincoli di cui al citato articolo 66 del d.l. 112/2008.

Si rammenta, infine, che l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo cui sono escluse dalla contrattazione collettiva, tra le altre materie, quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 che comprende al n. 4) procedimenti di selezione per l'accesso al

lavoro e di avviamento al lavoro. L'art. 2, comma 2, del citato d.lgs 165/2001 prevede che le disposizioni contenute nel medesimo decreto, costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Il successivo comma 3-bis dello stesso art. 2 sancisce la nullità delle disposizioni contrattuali che violano norme imperative oppure i limiti fissati alla contrattazione, con conseguente applicazione  degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

6. Autorizzazioni ad assumere Corpi di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 
Per quanto riguarda i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, queste categorie, in relazione alle esigenze prioritarie di sicurezza del Paese, hanno un regime assunzionale speciale. Il comma 9-bis all'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, poi modificato dall'art. 9, comma 6, del d.l. 78/2010, prevede che, a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Per questa categoria di personale non è prevista la preventiva procedura di mobilità. Il limite del 100% del turn over si applica sia per il calcolo dell'ammontare massimo di risorse da destinare alle assunzioni, computato sui risparmi per cessazione, sia per definire il limite massimo delle unità che possono essere assunte rispetto al personale cessato. Queste assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del d.lgs 165/2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. (Art. 9, comma 12, del d.l. 78/2010). Particolare rilevanza assume il comma 209 dell'art. 2, della  legge 191/2009 ove viene previsto che le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dalla normativa di riferimento. Si tratta di disposizioni di favore dettate per queste categorie di personale che, dopo la riforma dell'ordinamento militare ed il venir meno degli obblighi di leva, sono quelle che garantiscono la consistenza numerica della truppa nell'ambito delle Forze armate, per il tempo di ferma previsto. Le norme di favore previste per una loro assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del comparto sicurezza, nascono dall'esigenza di incentivare l'arruolamento dei volontari nelle Forze armate. Ai fini della presentazione delle richieste assunzionali si rinvia alle istruzioni che seguono, ove compatibili con il settore.

7. Autorizzazioni a bandire triennio 2010-2012 e ad assumere anno 2010. Richieste di trattenimento in servizio. Proroga dei termini utili per effettuare le assunzioni 
Molte delle richieste pervenute a seguito della nota circolare 46078/2010 sono state già evase. In particolare è già stato adottato il dPCM in data 30 novembre 2010 di autorizzazione a bandire, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011 (registro 1 foglio 38), rinvenibile sul sito istituzionale di questo Dipartimento 
Sono stati già adottati, in conto assunzioni 2010, diversi provvedimenti rinvenibili sul sito istituzionale di questo Dipartimento nell'area:

Attività : Politiche del personale : Assunzioni e reclutamento : Autorizzazione ad assumere

E' stato, inoltre, predisposto uno schema di dPCM di autorizzazione ad assumere per l'anno 2010 in attesa di definizione. Non appena risulterà completata questa fase il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Dipartimento nell'area di cui sopra. Si ricorda che l'art. 1 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, ancora non convertito in legge, proroga al 31 marzo 2011 la possibilità per le amministrazioni interessate di effettuare le assunzioni di cui all' articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, ovvero quelle relative all'anno 2010, fatta salva l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del predetto termine del 31 marzo 2011. Analoga proroga è prevista per le assunzioni relative al 2010 per i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché per gli enti di ricerca.

8. Proroga della vigenza delle graduatorie e loro utilizzo. Amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni
In considerazione delle numerose richieste di approfondimento in tema di utilizzo delle graduatorie, si ritiene utile rappresentare quanto segue. Il decreto legge 225/2010, in corso di conversione, ha spostato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011 la proroga delle graduatorie come disciplinata dall'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto 2009, n. 102. Il predetto comma 19, dell'art. 17, del d.l. 78/2009, stabilisce che "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010 (ora 31 marzo 2011)."

Come si evince dalla norma, la proroga della vigenza si riferisce solo alle graduatorie relative a concorsi pubblici. Non sono interessate dalla norma le graduatorie relative a concorsi riservati o a procedure verticali. Rimane fermo, tra l'altro, per quanto attiene alle procedure verticali, il disposto di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che al comma 1, prevede che: "Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni." La norma non consente di ricorrere allo scorrimento di graduatorie relative ad idonei delle progressioni verticali già a decorrere dal 1° gennaio 2010. 
Le graduatorie interessano le procedure concorsuali a tempo indeterminato. Rimangono vigenti le scadenze ordinarie previste dalla normativa vigente per quanto riguarda il tempo determinato. 
Individuate le tipologie di graduatorie interessate dalla proroga, occorre ora definire le amministrazioni che possono avvalersi della proroga medesima. Al riguardo occorre puntualizzare che il legislatore prevede un regime di vigenza puntuale per le graduatorie. Si ricorda, l'articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs 165/2001, per cui "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.", nonché lo stesso termine di tre anni fissato dall'art. 91, comma 4, del d.lgs 267/2000. La previsione di una vigenza temporale limitata delle graduatorie risponde a molteplici finalità: certezza del diritto, imparzialità, trasparenza, utilizzo delle graduatorie per un arco temporale coerente con il contesto dell'ordinamento giuridico su cui si è fondata la selezione. La previsione di una proroga della vigenza delle graduatorie è da intendere, perciò, come norma di deroga ed in quanto tale circoscritta nell'ambito ristretto ed in ragione della causale specifica voluti dal legislatore. Questa precisazione è necessaria per sottolineare che la disposizione che si commenta è rivolta esclusivamente "alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni" trovando proprio nella predetta limitazione, che di fatto rende non utilizzabile le graduatorie, la giustificazione di una deroga al regime ordinario. La limitazione alle assunzioni può nascere tanto da una disciplina assunzionale ordinaria che limita il turn over, quanto da una disciplina sanzionatoria legata a mancati adempimenti da parte delle amministrazioni. In entrambi i casi si applica la deroga. Per l'anno 2011 le amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni sono pressoché tutte: le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, tutte le Agenzie, le Regioni, le Province, i Comuni, le Università, le Camere di commercio, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, compresi gli enti di ricerca, inseriti nell'elenco ISTAT, fermo restando per questi ultimi quanto detto nel paragrafo 4Non sono sottoposti a vincoli assunzionali il Comparto Scuola e le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, i segretari provinciali e comunali. Per quanto riguarda gli enti pubblici regionali e locali il regime è fissato dai rispettivi ordinamenti. Analogamente avviene per le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto che il regime ordinario non prevede vincoli, salvo eventuali indicazioni prescritte dalla Regione o i vincoli che derivano dai piani di rientro. Le amministrazioni che non hanno vincoli non possono avvalersi della proroga della vigenza delle graduatorie. 
In ogni caso i suddetti principi valgono soltanto per le graduatorie "approvate successivamente al 30 settembre 2003".

Tutte le graduatorie precedenti hanno ormai cessato la loro efficacia e non possono essere più utilizzate.

In merito all'utilizzo delle graduatorie di idonei, mediante scorrimento, la giurisprudenza costante ritiene che, pur in presenza di proroghe delle stesse, la posizione vantata dal soggetto risultato idoneo, a seguito dell'espletamento di un pubblico concorso, non ha natura e consistenza di un diritto soggettivo laddove l'amministrazione intenda coprire il posto in pianta organica, ma di mera aspettativa (C.d.S sez. V - 1° ottobre 2010, C.d.S sez. IV - 27 luglio 2010, n. 4910), essendo il c.d. scorrimento una facoltà, espressione del potere discrezionale, e non un obbligo dell'amministrazione, che può anche decidere di bandire un nuovo concorso.

In merito all'utilizzazione di graduatorie si ricorda l'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 che  rinviava ad un regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. Tuttavia con l'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stato previsto che, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della predetta legge 3/2003, le medesime amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni prescritte in materia di assunzioni, possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

9. Regime generale delle assunzioni, trattenimento in servizio e regime speciale per gli enti di nuova istituzione 
Si richiama la tabella sintetica che descrive il regime assunzionale utilizzata nella nota circolare 46078/2010. 
Tabella di sintesi del regime delle assunzioni per le amministrazioni dello Stato (con esclusione della scuola delle AFAM, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco), gli Enti pubblici non economici, le Agenzie e gli enti di cui all'art. 70 comma 4 del d.lgs. 165/2001 (con esclusione dell'Asi e dell'Enea). 

Anno

Doppio vincolo

%  economie da turn over e % unità cessate

Riferimento normativo

Obbligo

Adempimenti indispensabili

Procedura

2011

20% economie da cessazioni 2010

20% unità cessate nel 2010

Articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

svolgimento procedure di mobilità

- richiesta da parte delle amministrazioni,

 

- analitica dimostrazione delle cessazioni e conseguenti economie,

 

-  individuazione unità da assumere e  correlati oneri,

 

- asseverazione da parte degli  organi di controllo

Autorizzazione mediante DPCM secondo la procedura di cui all'art. 35, comma 4, d.lgs 165/2001

2012

20% economie da cessazioni 2011

20% unità cessate nel 2011

2013

20% economie da cessazioni 2012

20% unità cessate nel 2012

2014

50% economie da cessazioni 2013

50% unità cessate nel 2013

Articolo 66 comma 9, del d.l. 112/ 2008

2015

100% economie da cessazioni 2014

100% unità cessate nel 2014

Articolo 9, comma 8, del d.l. 78/2010

 

Si ribadisce che il nuovo regime, nel definire i criteri per calcolare l'ammontare delle risorse finanziarie che ciascuna amministrazione può utilizzare per nuove assunzioni, presenta il vantaggio di consentire alle stesse di programmare il reclutamento di nuovo personale, in coerenza con le scelte di razionalizzazione degli assetti organizzativi e con le politiche di gestione del personale ispirate a criteri di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane.

Si ricordano le previsioni di riduzione degli assetti organizzativi di cui all'art. 2, commi 8-bis e seguenti, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, le cui indicazioni interpretative sono contenute nella Circolare n. 9/2010 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ricordando, per le amministrazioni interessate, la sanzione del divieto di assunzione che perdura fintanto che le stesse non provvedono a dare corso agli adempimenti prescritti. Il divieto si estende anche ai trattenimenti in servizio. Sono, inoltre, in corso, per diverse amministrazioni, gli adempimenti previsti dall'art. 7 del d.l. 78/2010, in tema di soppressione e incorporazione di enti pubblici. Le amministrazioni che acquisiscono i nuovi enti dovranno preoccuparsi di effettuare una programmazione del fabbisogno che tenga conto dei nuovi assetti seppur non ancora definiti.

10. Indicazioni per la pianificazione del fabbisogno e in materia di mobilità 
In tema di programmazione del fabbisogno si richiamano  le norme vigenti in tema di esonero dal servizio, di trattenimento in servizio, di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, richiamati dall'art. 72 del decreto legge n. 112 del 2008, sulla cui applicazione si fa rinvio alle circolari adottate in materia dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. 
In sede di programmazione occorrerà considerare che i passaggi di area non sono più consentiti, se non attraverso le modalità del concorso pubblico, con riserva dei posti non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, e che tanto le richieste di autorizzazione a bandire, quanto quelle di autorizzazione ad assumere dovranno tenere conto delle percentuali di turn over fissate dal legislatore. Mentre i passaggi d'area riservati al personale interno non incidevano sul numero dei soggetti assumibili (vincolo del 20% delle unità cessate nel 2010), per i concorsi pubblici con riserva di posti al personale interno, l'eventuale assunzione di un proprio dipendente va computata nel numero delle unità che concorrono al raggiungimento del predetto limite. Si calcola sempre il differenziale retributivo laddove il soggetto assunto dipenda dalla medesima amministrazione, fermo restando che in tal caso il soggetto non potrà essere computato tra i cessati dal servizio ai fini della determinazione del budget assunzionale utile per l'anno successivo. Si sottolinea l'obbligo delle amministrazioni di attivare le procedure di mobilità (obbligatoria e volontaria), prima di procedere alla copertura dei posti vacanti. Ai sensi dell'articolo 34-bis del D.lgs 165/2001 le procedure di assunzione di personale devono essere precedute dalle comunicazioni previste dal medesimo articolo al fine dell'esperimento delle procedure di mobilità. Le richieste di mobilità, in applicazione dell'art. 34 bis sopra citato, disposizione che dovrà essere specificamente indicata nell'oggetto della lettera, dovranno essere presentate esclusivamente con nota distinta rispetto a quella di autorizzazione a bandire e ad assumere,  e saranno trattate dal competente Ufficio del Dipartimento della funzione pubblica. Come previsto dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 4 del 2008, in caso di scorrimento di graduatorie ancora efficaci, riguardanti concorsi già espletati, la richiesta di assegnazione di personale in disponibilità agli uffici competenti va ogni volta ripresentata. A tutela dell'interesse generale a rendere effettivo il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost., in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120 Cost.), il legislatore ha previsto la nullità degli atti posti in essere in violazione delle norme imperative di cui al predetto articolo 34-bis.

Per quanto attiene all'obbligo di esperire preventivamente le procedure di mobilità volontaria, lo stesso risponde ad un'esigenza di razionalizzazione dell'organizzazione pubblica e di riduzione della spesa di personale, senza trascurare l'aspirazione dei pubblici dipendenti di conciliare meglio vita personale e lavorativa attraverso una maggiore vicinanza alla propria abitazione. La nuova formulazione dell'art. 30, comma 1, del d.lgs 165/2001, come voluta dalla d.lgs 150/2009, introduce poi l'obbligo di "rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta". Le procedure di mobilità volontaria, pertanto, vanno avviate mediante indizione di appositi bandi. Non si ritiene, infatti, rispettato il precetto normativo con un mero esame delle domande di trasferimento presentate spontaneamente da alcuni dipendenti, salvo disposizioni derogatorie previste dalla legge. Non sarebbe garantita l'imparzialità e la trasparenza della selezione.

Si richiama, infine, la giurisprudenza consolidata secondo cui l'obbligo delle amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, di attivare le procedure di mobilità evidenzia un obiettivo chiaro del legislatore di accordare all'istituto della mobilità priorità assoluta rispetto all'assunzione di nuovo personale pubblico. Secondo un orientamento univoco l'obiettivo va perseguito anche se alla nuova assunzione si procede mediante lo scorrimento di graduatorie ancora efficaci, "nell'evidente scopo di contenimento della spesa pubblica inerente il personale di tutte le pubbliche amministrazioni." E' necessario, altresì, rispettare quanto prescritto dal citato articolo 30, comma 2-bis, circa l'immissione prioritaria in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, subordinatamente alla verifica dell'esistenza dei necessari presupposti normativi e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni. L'immissione in ruolo del personale comandato può essere decisa dall'amministrazione a prescindere dall'avvio di procedure concorsuali. In tal caso il bando dei posti che l'amministrazione intende occupare può avere rilevanza interna rivolta solo a coloro che sono in posizione di comando. Questa procedura non libera l'amministrazione dall'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 30 del d.lgs 165/2001 (bando di mobilità) laddove si intenda procedere con assunzioni dall'esterno. Le procedure di mobilità che l'amministrazione ritiene di attuare vanno indicate nella programmazione triennale del fabbisogno, specificando le autorizzazioni necessarie per acquisire personale in mobilità da amministrazioni pubbliche che non sono soggette a vincoli assunzionali specifici, considerando che la mobilità, anche intercompartimentale, ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, "In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato", è consentita "tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche".

Si rinvia al paragrafo 8 per individuare le amministrazioni che hanno limitazioni in tema di assunzioni per le quali la mobilità che si svolge tra le stesse è neutrale finanziariamente. La mobilità dei segretari comunali e provinciali è considerata assunzione, ad eccezione dei segretari collocati in disponibilità nell'elenco di cui all'art. 34 del d.lgs 165/2001. Ciò in quanto l'assunzione degli stessi è autorizzata in relazione ad un fabbisogno che non trova copertura finanziaria in un budget appositamente dedicato dalla legge. La relativa assunzione è quindi priva di vincoli normativi specifici. In caso contrario si avrebbe un'alterazione dei livelli occupazionali, rigidamente controllati finanziariamente, in quanto l'assunzione di segretari comunali potrebbe fungere da serbatoio che alimenta le amministrazioni sottoposte a vincoli.

Per quanto riguarda l'istituto del trattenimento in servizio si richiamano ancora le nuove disposizioni dettate dalla manovra finanziaria del 2010. L'art. 9, comma 31, del d.l. 78/2010 stabilisce che "Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni" a decorrere  dal 31 maggio 2010, "fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio."

Si ricorda che:

  • il trattenimento in servizio dal 65° al 67° anno di età viene equiparato, in termini finanziari, ad una nuova assunzione e va, pertanto, gestito nei limiti del turn over, intesi sia sotto l'aspetto della percentuale di assunzioni possibili in relazione alle unità cessate, sia rispetto alla percentuale di utilizzo delle economie derivanti dalle cessazioni stesse che va a costituire l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili;
  • è fatta salva la disciplina ordinamentale che dà facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi;
  • sono confermati i vincoli temporali di presentazione della domanda di trattenimento. Essa va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. Il rispetto dei tempi prescritti assume, oggi, particolare rilevanza in quanto può consentire all'amministrazione procedente di operare una programmazione più puntuale del fabbisogno e di attivare le procedure autorizzatorie necessarie;
  • il trattenimento in servizio è sottoposto ad autorizzazione ad assumere come ordinariamente previsto dal regime vigente (art. 35, comma 4, d.lgs 165/2001). Non si rinvengono nella disposizione margini che possano consentire deroghe. Ne scaturisce che le amministrazioni dovranno, come detto, favorire un puntuale rispetto della tempistica prescritta dalla disciplina dettata per l'istituto giuridico trattato. Per questa fattispecie potranno essere adottati appositi provvedimenti;
  • ai fini del calcolo della spesa, il costo relativo ad un dipendente trattenuto andrà computato in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dal trattenimento (trattamento economico fondamentale ed accessorio) con i parametri che verrano meglio spiegati nel paragrafo che segue. Il dipendente trattenuto potrà essere considerato cessato dal servizio solo una volta e  precisamente all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro;
  • la normativa illustrata sul trattenimento in servizio si applica al personale dirigenziale ed al personale non dirigenziale. Non vi sono distinzioni tra personale in regime pubblicistico e personale contrattualizzato in regime privatistico;

Il nuovo regime esclude dall'ambito di applicazione i trattenimenti in servizio previsti dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria, limitatamente agli anni 2011 e 2012, i capi di rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto.

Una speciale disciplina in tema di assunzioni è poi prevista dall'art. 9, comma 36, del d.l. 78/2010 per gli enti di nuova istituzione, in considerazione del fatto che gli stessi non possono contare sul turn over del personale in servizio. La nuova istituzione va intesa in senso assoluto come nuovo ingresso dell'ente nell'ordinamento giuridico non rilevando, ai fini dell'applicazione del regime speciale, il nuovo ente che deriva da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi. In quest'ultimo caso avremmo, infatti, per l'ente derivato una disciplina delle assunzioni rientrante in quella ordinaria.La peculiarità della fattispecie è considerata dal legislatore con una certa attenzione limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione del nuovo ente. Pertanto, per gli enti la cui istituzione è risalente in epoca anteriore al quinquennio, il regime delle assunzioni è  riconducibile alla disciplina ordinaria.Come per tutte le assunzioni, anche in questo caso le stesse possono avvenire solo previo esperimento delle procedure di mobilità.Fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, gli enti di nuova istituzione possono effettuare assunzioni nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica.A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.I piani annuali approvati sostituiscono le procedure autorizzatorie di cui alla presente nota circolare.Anche le riammissioni in servizio, nel rispetto della normativa vigente, sono equiparate a nuova assunzione.Il limite del turn over indicato nella Tabella di sintesi del regime delle assunzioni va inteso nel senso che sono ricomprese nel regime delle assunzioni a tempo indeterminato anche le assunzioni del personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per le amministrazioni destinatarie della presente nota circolare, fermo restando quanto già detto per i Corpi di polizia ed iL Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.Non rientrano nelle predette limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, nel solo limite della copertura della quota d'obbligo, e quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004. Va da sé che le cessazioni di personale appartenente alle categorie protette non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni. In sostanza le dinamiche inerenti a questa categoria di soggetti vanno neutralizzate tanto in uscita quanto in entrata.Sono subordinate ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di part-time concernenti il personale che è stato assunto con tale tipologia di contratto. Si ricorda, infatti, che l'art. 3, comma 101, della legge 244/2008 prescrive che "Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta."Le leggi finanziarie 2007 e 2008 avevano introdotto una procedura speciale volta a stabilizzare i rapporti di lavoro subordinato di personale a tempo determinato che avevano maturato il requisito dei tre anni, secondo le specifiche indicate nella legge e trattate nel dettaglio dalla Circolare 5/2008 del Dipartimento della funzione pubblica.Per ripristinare le procedure di reclutamento tramite concorso pubblico il decreto legge 78/2009 (articolo 17 commi da 10 a 13)  ha previsto procedure speciali per il triennio 2010-2012.Si tratta di disposizioni che prevedono, per quella platea di lavoratori subordinati a tempo determinato individuata dalle leggi finanziarie 2007 e 2008 come possibili destinatari di stabilizzazione, la possibilità di indire procedure concorsuali pubbliche con una riserva di posti non superiore al 40% di quelli messi a concorso (art. 17, comma 10, d.l. 78/2009).Inoltre, per le suddette categorie di personale, unitamente ai titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi finanziarie 2007 e 2008, sono contemplate procedure speciali per titoli ed esami volti a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata (art. 17, comma 11, d.l. 78/2009).Altra procedura è quella che riguarda il personale che, avendo maturato i requisiti previsti per la stabilizzazione in qualifiche per le quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbia la professionalità richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, può accedere ad assunzioni a tempo indeterminato nelle stesse qualifiche previa adozione di apposite graduatorie da parte della relativa amministrazione (art. 17, comma 12, d.l. 112/2009).Le amministrazioni devono, alla luce delle suddette disposizioni, valutare nella loro programmazione del fabbisogno, la possibilità di destinare il 40% delle risorse finanziarie per l'indizione dei suddetti concorsi (art. 17, comma 13, d.l. 78/2009).Una novità introdotta dall'articolo 9, comma 11, del  d.l. 78/2010, riguarda gli enti per i quali, generalmente a causa della loro piccola dimensione, le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità. Per questi enti le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.

Alla luce di quanto sopra, per una corretta programmazione del fabbisogno per il triennio 2011/2013 occorre tenere conto:

×       di una corretta sintesi a consuntivo delle informazioni principali in materia di personale per eventi relativi all'anno precedente;

×       degli adempimenti di cui all'art. 2, comma 8-bis e seguenti, della legge 25/2010;

×       del regime assunzionale delineato dal legislatore per il prossimo triennio;

×       delle singole procedure concorsuali e di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, per i livelli ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, che si intendono realizzare con indicazione dei tempi di inizio e conclusione previsti;

×       dell'obbligo di esperire le procedure di mobilità (articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

×       dei criteri in merito all'istituto dell'esonero volontario e alla facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi nel caso di compimento dell'età massima contributiva di 40 anni del personale dipendente (art. 72 del D.L. n. 112 del 2008). Andrà altresì considerato il nuovo regime del trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età ;

×       del corretto ricorso alle tipologie di lavoro flessibile nel rispetto rigoroso ed attento delle condizioni di ammissibilità connesse con le esigenze temporanee o eccezionali, escludendone, pertanto, l'utilizzo per far fronte ad esigenze ordinarie e continuative (si vedano al riguardo l'articolo 7, comma 6, per il lavoro flessibile di tipo autonomo, e l'art. 36, per il lavoro flessibile subordinato, del D.lgs n. 165 del 2001). A tal fine si ricordano anche i vincoli finanziari previsti, a decorrere dall'anno 2011, di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 che riducono le disponibilità nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Si ricorda poi che "Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.  Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni." Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste dal citato comma 28, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.  Il mancato rispetto dei predetti limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Si rammenta, inoltre, che  un utilizzo improprio delle tipologie di lavoro flessibile determina nuovo precariato e le amministrazioni pubbliche, nonché i competenti organi di controllo, dovranno  evitare l'insorgere di tali fenomeni, che si pongono in antitesi con i principi che riguardano il corretto funzionamento delle stesse;

×       i criteri seguiti ai fini della concessione del part-time al personale dipendente tenuto conto della previsione di cui all'art. 73, del D.L. n. 112 del 2008 che qualifica come facoltà e non più come obbligo l'accoglimento della richiesta di trasformazione del rapporto a tempo parziale da parte dell'amministrazione;

×       per i contratti di formazione e lavoro, al fine di una corretta applicazione della normativa specifica, che vede un'evoluzione naturale degli stessi verso rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la loro costituzione deve essere sottoposta a preventiva autorizzazione alla stessa stregua di un'assunzione a tempo indeterminato. Ciò per garantire che i relativi contratti vengano, ove ricorrano le condizioni, convertiti al momento della loro conclusione, tenuto conto che agli stessi non è applicabile l'istituto della proroga. Si invitano, pertanto, le amministrazioni a tenere in considerazione quanto detto e di strutturare la richiesta di avvio di procedure di reclutamento mediante contratti di formazione e lavoro nella forma di una richiesta di autorizzazione ad assumere al fine di vincolare la destinazione delle risorse finanziarie relative alle assunzioni per le necessità di conversione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

Al riguardo è utile rappresentare che eventuali dimissioni o cessazioni dal servizio del neo assunto, che intervengano prima della conclusione del suo periodo di prova previsto dal CCNL di riferimento e nei limiti temporali entro cui possono essere effettuate le assunzioni autorizzate, consentono il riutilizzo delle risorse che hanno finanziato la relativa assunzione mediante scorrimento della stessa graduatoria, se vi sono idonei, oppure ricorrendo ad altra graduatoria in assenza di idonei.

E' evidente che in questo caso la fattispecie sopradescritta non potrà essere annoverata tra le cessazioni che contribuiranno a determinare il budget assunzionale per l'anno successivo.

Rimane fermo, altresì, il principio che la mobilità non si configura come cessazione neppure se interessa un soggetto che è posto in mobilità durante il periodo di prova. Per le ipotesi sopradescritte le amministrazioni dovranno comunicare allo Scrivente e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le determinazioni adottate.

11.   Provvedimenti di autorizzazione
Le autorizzazioni ad assumere di cui alle disposizioni richiamate nella Tabella di sintesi del regime delle assunzioni sono concesse con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, (quindi adozione di DPCM), previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri. Il rinvio all'art. 35, comma 4, del D.lgs n.165/2001 va inteso nel senso di individuare il tipo di procedimento e di provvedimento da utilizzare. La specificazione ivi contenuta relativa alle amministrazioni con organico superiore alle 200 unità rileva solo per l'avvio delle procedure concorsuali (richieste di autorizzazione a bandire). Il procedimento autorizzatorio delle assunzioni si applica invece indistintamente anche agli enti pubblici in indirizzo con dotazione organica inferiore alle 200 unità. Si ricorda che il regime delle assunzioni prevede un doppio limite:

  • uno fondato sui risparmi realizzati;
  • l'altro relativo alle unità cessate (fatta eccezione per gli enti di ricerca, per i quali rimane ferma l'adozione di altra nota circolare, come evidenziato sopra).

Inoltre, la richiesta delle amministrazioni interessate deve essere corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.Con la presente nota circolare si intende dare corso alle procedure di autorizzazione ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il triennio  2011-2013.

12. Ex dipendenti Basi nato

L'articolo 1 del citato decreto-legge n. 225/2010 ha prorogato, tra l'altro, anche il termine di scadenza previsto dall'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
Tale norma estendeva il beneficio - previsto dalla legge 9 marzo 1971, n. 98 - dell'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorresse, nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato al personale civile che, prestando servizio continuativo per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, fosse stato licenziato in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica ed adottati entro tale data. Ai fini delle assunzioni, la norma istituiva, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. L'intervento di aggiornamento operato, pur lasciando inalterati il regime giuridico del beneficio, i requisiti di ammissibilità ed i limiti di spesa previsti, al netto degli importi già utilizzati per le assunzioni degli ex dipendenti della Base militare di La Maddalena, sposta al 31 marzo 2011 il termine ultimo entro il quale possa essere avvenuto il licenziamento da una base NATO, sempre in conseguenza di un provvedimento di soppressione o riorganizzazione della stessa, affinché il personale interessato possa chiedere di essere inquadrato nei ruoli di una amministrazione dello Stato in applicazione della citata legge 98/1971.In relazione a quanto sopra, le amministrazioni statali sono chiamate a valutare una disponibilità di massima all'assunzione di dette unità di personale, in relazione ai rispettivi fabbisogni, tenuto conto di sedi periferiche viciniore alle località ove hanno sede le basi NATO interessate dai processi di riorganizzazione sopra indicati, in particolare Catania (Sigonella) e Napoli. Ciò anche in considerazione del fatto che dette assunzioni non devono essere computate nell'ambito del budget assunzionale ordinario, ma sono finanziate dal fondo previsto dall'articolo 2, comma 100, della legge 244/2007. Dai dati fin qui disponibili, suscettibili ancora di aggiornamenti, la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari riguarda:

  • n. 24 unità di personale proveniente dalla base della marina militare USA di Sigonella;
  • n. 3 unità licenziate dalla base della marina militare USA di Napoli.

Non appena il suddetto personale sarà inquadrato nelle posizioni economiche previste dal CCNL del comparto Ministeri, si procederà ad una ricognizione puntuale dei posti che le amministrazioni statali vorranno rendere disponibili.

13. Adempimenti procedurali
E' necessario presentare una richiesta di autorizzazione ad assumere per il 2011 e di autorizzazione a bandire per il triennio 2011-2013. Accanto agli adempimenti che seguono è opportuno specificare che la richiesta dovrà essere accompagnata dai modelli allegati debitamente compilati (modello 1 autorizzazione a bandire triennio 2011-2013, modello 2 - art. 3 - comma 102 - L 244/2007, modello 3 - art. 66 - comma 9-bis, d.l. 112/2008).

Si rimarca la necessità di compilare debitamente, per singola posizione economica, tutte le parti ed in particolare quelle relative a:

  • le unità richieste, con separata indicazione di quelle da trattenere, specificando se a tempo pieno o part-time, con relativa qualifica. Qualora per una stessa qualifica si verificassero più casistiche, occorrerà utilizzare più righe nella tabella;
  • il numero dei posti in organico per ciascuna posizione, i presenti in servizio, le relative vacanze;
  • la retribuzione complessiva annua lorda da riconoscere al personale richiesto o il differenziale in caso di assunzione di personale risultato vincitore o idoneo di concorso di cui si richiede l'assunzione, già dipendente di ruolo dalla stessa amministrazione;
  • la data di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso interessato dalla richiesta, ovvero la data di decorrenza del provvedimento nel caso di trattenimento in servizio.

Elemento necessario è l'importo del risparmio realizzato per le cessazioni verificatesi nell'anno precedente, dando una dimostrazione analitica di come si è giunti al calcolo del medesimo, indicando le cessazioni avvenute con relativa causale, ferma restando la certificazione da parte del relativo organo.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere corredate anche di:

  • delibera di approvazione delle dotazioni organiche vigenti e dell'atto di programmazione triennale dei fabbisogni di personale. Detta programmazione dovrà dare evidenza dei piani di reclutamento che l'Amministrazione intende porre in essere in relazione al fabbisogno, tenuto conto delle disposizioni in materia di assunzioni;
  • relazione concernente l'effettivo svolgimento delle procedure preventive di mobilità;
  • relazione tecnico-finanziaria concernente i programmi di attuazione delle assunzioni richieste ed i costi unitari e complessivi per ciascun anno e a regime.

Per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione a bandire, da presentare nel rispetto delle risorse disponibili per le assunzioni, si ricorda che è necessaria solo per le amministrazioni che hanno una dotazione organica superiore alle 200 unità. La richiesta va presentata per le procedure concorsuali relative ad assunzioni a tempo indeterminato a prescindere dal numero dei posti ma anche per quelle a tempo determinato laddove i posti da bandire superino le 5 unità (inclusi i contratti di formazione e lavoro per i quali è fatto salvo anche l'aspetto relativo all'autorizzazione ad assumere sopra rappresentato).

Le amministrazioni interessate, ai fini della relativa autorizzazione dovranno, pertanto, indirizzare contestualmente apposita richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A. - Servizio per la programmazione delle assunzioni e reclutamento - Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 - 00186 Roma (anche mediante posta elettronica al seguente indirizzo: servizioreclutamento@funzionepubblica.it) ed al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. - Ufficio II, Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma (rgs.igop.ufficio2@tesoro.it) entro il 15 marzo 2011.

14. Criteri di calcolo 
Ai fini del calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni, da computare sempre sui 12 mesi, a prescindere dalla data di cessazione dal servizio e dei relativi costi, si segnala la necessità di utilizzare criteri omogenei a quelli seguiti per il calcolo degli oneri assunzionali. A decorrere dall'anno 2011, per il calcolo delle assunzioni in relazione alle cessazioni avvenute nell'anno 2010, andrà tenuto conto del disposto dell'articolo 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ove viene previsto che l'ammontare complessivo delle risorse destinato annualmente al trattamento accessorio del personale viene automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Ciò implica che la cessazione di un soggetto genera per l'amministrazione economie sia in riferimento al trattamento fondamentale sia relativamente al trattamento accessorio. Pertanto, rispetto all'impostazione seguita in precedenza, cambiano i criteri di calcolo sia ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno 2010 sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni per l'anno 2011. In particolare, per ciascuna categoria di personale (dirigenti, professionisti, personale delle aree, etc...) il calcolo dovrà tenere conto della retribuzione fondamentale, cui deve essere sommato, con separata evidenziazione, un valore medio di trattamento economico accessorio calcolato dividendo la quota complessiva del fondo relativo all'anno 2010 per il valore medio dei presenti nel medesimo anno, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre. Si rammenta, inoltre, che il trattamento economico fondamentale del personale inquadrato nelle aree deve tenere conto della posizione economica di ingresso del cessato. Per quanto riguarda la cessazione di dirigenti di prima fascia va considerato risparmio solamente la parte relativa al trattamento economico complessivo della seconda fascia, in quanto il conferimento di incarico di prima fascia non è soggetto ad autorizzazione ad assumere. Per il dipendente cessato che era titolare di incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs n.165/2001 si considera risparmio solo il trattamento retributivo corrispondente alla qualifica posseduta. Nell'ambito delle cessazioni non vanno conteggiate le mobilità verso enti o amministrazioni sottoposte ad un regime assunzionale vincolato, mentre possono essere considerate quelle verso amministrazioni che non hanno vincoli assunzionali. Si rammenta, infine, quanto già precisato in relazione alle categorie protette ed all'eventuale scorrimento delle graduatorie in seguito a dimissioni avvenute nel periodo di prova. Una volta individuati gli importi complessivi dei risparmi da cessazione, definiti nei termini di cui sopra, il budget assunzionale viene calcolato applicando la percentuale di turn over prevista dalla normativa vigente. Tanto sui risparmi quanto sui costi gli importi vanno calcolati al lordo degli oneri riflessi.

Si specifica che l'onere relativo al personale per cui viene disposto il trattenimento in servizio va determinato con le medesime modalità utilizzate per il computo di personale proveniente dall'esterno dell'amministrazione precisando, comunque, che il costo relativo al trattenimento di un dirigente titolare di incarico dirigenziale generale va calcolato sulla base del trattamento economico complessivo di prima fascia effettivamente percepito dal medesimo. Si precisa, infine, che le modalità di computo illustrate rilevano unicamente ai fini della determinazione delle facoltà assunzionali consentite dalla normativa vigente, mentre l'effettiva determinazione dei fondi avverrà sulla base dei criteri che saranno fissati con apposita circolare sulla materia.

L'Ispettore generale Capo dell'IGOP - RGS          
(Ines Russo) 

Il Capo Dipartimento della Funzione Pubblica
(Antonio Naddeo)