DPCM 19 ottobre 2016 di autorizzazione ad assumere alle amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei VVF

DPCM 19 ottobre 2016 recante autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore dell’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia Penitenziaria, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Registrato presso la Corte dei Conti in data 22  novembre 2016 Reg.ne-Prev. n. 3050

Versione testuale del documento

VISTO l’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell’anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2016;

VISTO l’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante modifiche all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008;

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, il quale, nel fissare il regime di turn-over applicabile alle pubbliche amministrazioni a partire dall’anno 2014, stabilisce, all’ultimo periodo, che ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore;

VISTO l’articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, secondo cui, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica connessi anche allo svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, è autorizzata, in via eccezionale, l’assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unità nella Polizia di Stato, di 1.050 unità nell’Arma dei carabinieri, di 400 unità nel Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalità e le decorrenze nella disposizione medesima previste;

VISTO l’articolo 16-ter, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015, secondo cui, per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche allo svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, è autorizzata, in via eccezionale, l’assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unità, per l’anno 2015 a valere sulle facoltà assunzionali del 2016, previste dall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalità e le decorrenze nella disposizione medesima previste;

VISTO l’articolo 16-ter, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2015, secondo cui le residue facoltà assunzionali relative agli anni 2016 e 2017 previste ai sensi dell’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi 1 e 3, possono essere effettuate in data non anteriore, rispettivamente, al 1º dicembre 2016 e al 1º dicembre 2017, fatta eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in data non anteriore al 1º dicembre 2016;

VISTO l’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le assunzioni previste, tra l’altro, dall’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri;

VISTO l’articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale prevede che La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al precedente comma 422 interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni sopra indicate comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all’assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2014;

VISTO l’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dall’articolo 1, comma 398, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che ha esteso l’applicazione delle disposizioni dei commi 424, 425, 426, 427 e 428 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 anche al personale della Croce Rossa Italiana di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dall’articolo 7 sopra citato;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, recante criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale;

CONSIDERATO che il limite capitario di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, si applica solo per le nuove assunzioni e non per l’acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità previste dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015;

VISTO l’articolo 8, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede tra i principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo, tra l’altro, la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e l’eventuale assorbimento in altra Forza di polizia;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

VISTE le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 2015 e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative all’anno 2016;

CONSIDERATO che le richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On. le dott.ssa Maria Anna Madia;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle Tabelle A, B, C, D e E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all’anno 2016, derivanti dai risparmi da cessazioni dell’anno 2015, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all’importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all’anno 2016, al netto, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in riferimento al limite delle unità di personale, dei posti riconducibili ai processi di mobilità di cui all’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nei limiti delle risorse finanziarie residue disponibili per l’anno 2016.

2. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio 2017, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All’onere derivante dalle assunzioni di cui ai comma 1 e 2 si provvede nell’ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Arma dei carabinieri), del Ministero dell’Interno (Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), del Ministero della Giustizia (Corpo di Polizia penitenziaria) e del Ministero dell’economia e delle finanze (Guardia di finanza).

Articolo 2

1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti previsti nelle tabelle allegate, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP.

Articolo 3

1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento possono essere effettuate nel rispetto delle decorrenze previste dalle disposizioni di legge richiamate in premessa.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2016

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Registrato dalla Corte dei Conti in data 22 novembre 2016 Reg.ne-Prev.n.3050
 

TABELLA A

ASSUNZIONI 2016 - CESSAZIONI 2015
(art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)

Amministrazione Qualifiche Unità
da assumere
Trattamento
complessivo
(onere individuale
annuo)
  Oneri a regime   Residuo budget
disponibile anno 2016 (al
netto delle assunzioni
effettuate ai sensi
dell'art. 16-ter
d.l. 78/2015)

Residuo unità
assumibili anno 2016
(al netto delle
assunzioni effettuate ai
sensi dell'art. 16-ter
d.l. 78/2015)

 

Ministero della
Difesa
Comando Generale
dell'Arma dei
Carabinieri
Allievi ufficiali del ruolo normale
(Vincitori)
50 € 52.973,64 € 2.648.682,00    
  Sottotenenti del ruolo speciale
(Vincitori)
2 € 52.973,64 € 105.947,28    
  Allievi Marescialli
(Vincitori)
560 € 48.458,17 € 27.136.575,20      
  Orchestrali
(Vincitori)
15 € 50.848,13 € 762.721,95    
  Atleti
(Vincitori)
10 € 39.453,42 € 394.534,20    
  Allievi Carabinieri
(Vincitori)
1119 € 39.453,42
 
€ 44.148.376,98    
    1756   € 75.196.837,61 € 100.755.492,00 1756

TABELLA B

ASSUNZIONI 2016 - CESSAZIONI 2015
(art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)

Amministrazione Qualifiche Unità
da assumere
Trattamento
complessivo
(onere individuale
annuo)
  Oneri a regime   Residuo budget
disponibile anno 2016 (al
netto delle assunzioni
effettuate ai sensi
dell'art. 16-ter
d.l. 78/2015)

Residuo unità
assumibili anno 2016
(al netto delle
assunzioni effettuate ai
sensi dell'art. 16-ter
d.l. 78/2015)

 

Ministero
dell'Economia e delle finanze
Guardia di finanza
Allievi ufficiali del ruolo normale
(Vincitori)
55 € 54.180,10 € 2.979.905,50    
  Allievi ufficiali del
ruolo aeronavale
(Vincitori)
5 € 54.180,10 € 270.900,50    
  Ufficiali del ruolo
T.L.A.
20 € 56.282,81 € 1.125.656,20    
  Tenente Vice
Direttore della
Banda musicale del
Corpo
1 € 56.282,81 € 56.282,81    
  Allievi marescialli
(Vincitori)
493 € 49.665,56 € 24.485.121,08    
  Allievi finanzieri
(Vincitori)
16 € 40.662,65
 
€ 650.602,40    
    590   € 29.568.468,49 € 34.876.003,25 590

 

TABELLA C

ASSUNZIONI 2016 - CESSAZIONI 2015
(art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)

Amministrazione Qualifiche Unità
da assumere
Trattamento
complessivo
(onere individuale
annuo)
  Oneri a regime   Residuo budget
disponibile anno 2016 (al
netto delle assunzioni
effettuate ai sensi
dell'art. 16-ter
d.l. 78/2015)

Residuo unità
assumibili anno 2016
(al netto delle
assunzioni effettuate ai
sensi dell'art. 16-ter
d.l. 78/2015)

 

Ministero
dell'Interno
Polizia di Stato
Commissari e ruolo
direttivo speciale
80 € 66.320,00 € 5.305.600,00    
  Direttori tecnici
 
40 € 66.320,00 € 2.652.800,00    
  Ispettori
 
116 € 51.350,00 € 5.956.600,00    
  Periti tecnici capo
orchestrali
5 € 56.320,00 € 281.600,00    
  Periti tecnici
 
330 € 53.720,00 € 17.727.600,00    
  Revisori tecnici
infermieri
46 € 50.640,00
 
€ 2.329.440,00    
  Allievi agenti
Fiamme oro
35 € 44.000,00 € 1.540.000,00    
  Allievi agenti
 
488 € 44.000,00 € 21.472.000,00    
    1.140   € 57.265.640,00 € 78.933.670,00 1.140

 

TABELLA D

ASSUNZIONI 2016 - CESSAZIONI 2015
(art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)

Amministrazione Qualifiche Unità
da assumere
Trattamento
complessivo
(onere individuale
annuo)
  Oneri a regime   TOTALE
cessazioni anno 2015
e conseguente budget
anno 2016
(100% cess. 2015)

Unità cessate
anno 2015 e conseguenti
unità assumibili
anno 2016
(100% cess. 2015)
 

Ministero della
Giustizia
Polizia Penitenziaria
Agente
(Vincitori)
887 € 38.565,87 € 34.207.926,69    
  Agente Fiamme azzurre
(Vincitori)
18 € 38.565,87 € 694.185,66    
  Agente
(riammissione)
3 € 38.565,87 € 115.697,61    
  Agente scelto
(riammissione)
2 € 39.978,79 € 79.957,58    
  Vice sovrintendente
(riammissione)
1 € 44.838,01 € 44.838,01    
  Ispettore Capo
(riammissione)
1 € 52.258,49
 
€ 52.258,49    
    912   € 35.194.864,04 € 42.861.538,00 943

 

TABELLA E

ASSUNZIONI 2016 - CESSAZIONI 2015
(art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)

Amministrazione Qualifiche Unità
da assumere
Trattamento
complessivo
(onere individuale
annuo)
  Oneri a regime   Residuo budget
disponibile anno 2016 (al
netto delle assunzioni
effettuate ai sensi
dell'art. 16-ter
d.l. 78/2015)

Residuo unità
assumibili anno 2016
(al netto delle
assunzioni effettuate ai
sensi dell'art. 16-ter
d.l. 78/2015)

 

Ministero dell'Interno
Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco
Vigile del fuoco
(idonei)
255 € 40.051,00 € 10.213.005,00    
 

Vigile del fuoco
gruppo sportivo
Fiamme Rosse
 

12 € 40.051,00 € 480.612,00    
  Vice ispettore
antincendi
1 € 44.750,00 € 44.750,00    
    268   € 10.738.367,00 € 13.834.365,00 289