Parere n.123/02

Retribuzione di posizione parte variabile e retribuzione di risultato

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DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
21 maggio 2002

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Oggetto: Retribuzione di posizione parte variabile e retribuzione di risultato

SINTESI : Per stipulare un contratto e conferire un incarico dirigenziale di livello generale è necessario che l'amministrazione abbia normativamente previsto un posto di funzione. In tale caso ai dirigenti di prima fascia compete la retribuzione di posizione parte variabile e la retribuzione di risultato

Con riferimento alla nota n. 38834 in data 19 aprile 2002 ed in relazione alle indicazioni nella medesima fornite, si fa presente che in entrambi i casi esposti i dirigenti, prima della nomina a componenti della Commissione Tributaria Centrale, non ricoprivano un incarico specificatamente individuato dall'ordinamento. Tale condizione è, invero, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, presupposto per la stipulazione di un contratto e per l'emanazione di un D.P.C.M.
In relazione a quanto sopra, lo scrivente Ufficio concorda con l'orientamento espresso da codesto Ufficio in merito alla liquidazione delle retribuzioni previste nell'articolo 37, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) a decorrere dal 31 dicembre 1988.

Il Direttore dell'Ufficio del Ruolo Unico