DPCM 15 gennaio 2022

Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato di LSU ex percettori di integrazione salariale

Registrato dalla Corte dei conti in data  04/03/2022 n. 486
Pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.63 del 16 marzo 2022

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VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l’articolo 1, comma 495, secondo periodo, così come aggiunto dal comma 296, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per cui i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4 , commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497;

VISTO l’articolo 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 2019, così come modificato dall’articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

VISTO il citato articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), della legge n. 296 del 2006 che prevede che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea attraverso la stipula di un’apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTO l’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione nel quale affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l’occupazione;

VISTO l’articolo 1, comma 496, della citata legge n. 160 del 2019 che prevede che a decorrere dall’anno 2020, le risorse di cui al richiamato articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296 del 2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui;

PRESO ATTO che in relazione a quanto previsto dall’articolo 1 comma 495, secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, aggiunto dal comma 296 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, anche le amministrazioni utilizzatrici dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 possono accedere alle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296 del 2006 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione per l’assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori e che, in base alle rilevazioni effettuate, gli stessi risultano essere esclusivamente utilizzati da amministrazioni delle regioni Campania e Sicilia;

VISTA la nota a firma congiunta del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. DFP-0046235 del 14 luglio 2021 con oggetto: “Articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n.76: proroga al 31 luglio 2021 del termine per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione e art.1 comma 495 secondo periodo, della legge 160 del 27 dicembre 2019, aggiunto dal comma 296 dell’articolo 1 della legge 178 del 30 dicembre 2020.”;

VISTE le istanze presentate secondo le modalità indicate nella citata nota a firma congiunta prot n. DFP-0046235 del 14 luglio 2021 per il riparto delle risorse destinate ad incentivare l’assunzione a tempo indeterminato, fra l’altro, dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

CONSIDERATO che n. 3 amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 hanno presentato istanze ammissibili ai sensi dell’articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019 in relazione all’assunzione a tempo indeterminato di complessivi n 21 lavoratori;

RITENUTO di dover ripartire, in attuazione del richiamato articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019, le risorse statali di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006 tra le regioni Campania e Sicilia, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, riconoscendo alle amministrazioni destinatarie un incentivo statale a regime, per un importo annuo pari a euro 9.296,22 per ciascun lavoratore, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con cui l’on. Renato Brunetta è nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con cui all’on. Renato Brunetta è conferito l’incarico relativo alla pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. Renato Brunetta;

DI CONCERTO con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTA l’intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 16 dicembre 2021

DECRETA

Articolo 1

Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, presso le amministrazioni indicate nell’elenco allegato 1 al presente decreto sono ripartite, per l’annualità 2021, tra le regioni Campania e Sicilia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto, come indicato nel seguente prospetto:

 

 

A

B

C

D (B x C)

 

N. LAVORATORI

N. LAVORATORI ISTANZE AMMISSIBILI DA STABILIZZARE - 2021

IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO PRO-CAPITE

IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO TOTALE

CAMPANIA

18

7

9.296,22

65.073,54

SICILIA

22

14

9.296,22

130.147,08

TOTALE

40

21

9.296,22

195.220,62

 

2. Resta fermo che per le restanti assunzioni a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, le residue risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono ripartite, per le annualità 2022 e successive, a seguito dell’istanza da parte degli enti interessati, tra le regioni di cui al comma 1, tenendo conto della medesima misura del contributo annuo pro-capite a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato.

3. Le risorse suindicate sono assegnate alle regioni di cui al comma 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne disciplina le modalità di trasferimento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Registrato dalla Corte dei conti in data  04/03/2022 n. 486
Pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.63 del 16 marzo 2022

 

ELENCO ALLEGATO 1

CAMPANIA

N. ENTI

PROV

ENTE

CODICE FISCALE ENTE

N. TOTALE  LAVORATORI ISTANZA

DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI

DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI

1

CASERTA

PASTORANO

80008150619

5

5

0

2

CASERTA

VITULAZIO

01659360612

2

2

0

     

TOTALE

7

7

0

 

SICILIA

 

N. ENTI

PROV

ENTE

CODICE FISCALE ENTE

N. TOTALE  LAVORATORI ISTANZA

DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI

DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI

1

SIRACUSA

SIRACUSA

80001010893

14

14

0

     

TOTALE

14

14

0