Parere n. 180/03

Possibilità di corrispondere dei buoni pasto al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e ai collaboratori coordinati e continuativi

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SINTESI: L'erogazione dei buoni pasto spetta al personale contrattualizzato dipendente della pubblica amministrazione a fronte di un orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi ed in assenza di un servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede di servizio. Pertanto al personale con rapporto a tempo determinato possono essere erogati i buoni pasto con le modalità previste dal contratto del comparto Ministeri. Per quanto concerne, invece, i collaboratori, mancando i requisiti della contrattualizzazione e dell'obbligo della prestazione oraria, oltre a non essere qualificabili come dipendenti dell'amministrazione, non può esservi concessione dei buoni pasto.

Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni

Prot. n.180/03 Roma, 20 ottobre 2003

OGGETTO: quesito in merito alla possibilità di corrispondere buoni pasto al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e ai collaboratori coordinati e continuativi.

Con nota (…) codesta Amministrazione ha posto allo scrivente un quesito in merito alla possibilità di corrispondere al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed ai collaboratori coordinati e continuativi i buoni pasto.

Al riguardo si fa presente che per quanto concerne il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato tale fattispecie è disciplinata dall'articolo 26 del CCNL Comparto Ministeri del 12 giugno 2003, il quale rinvia all'Accordo sulla concessione dei buoni pasto del 30 aprile 1996.
Per quanto concerne, invece, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si formulano le seguenti osservazioni.
Come noto l'erogazione di buoni pasto spetta al personale contrattualizzato dipendente della pubblica amministrazione a fronte di un orario di lavoro articolato sui cinque giorni lavorativi ed in assenza di un servizio o mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede di servizio (si veda l'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, legge finanziaria 1996). L'erogazione del buono pasto spetta, inoltre, "anche ai dipendenti civili delle Amministrazioni e loro articolazioni del comparto Ministeri, nelle quali, per le particolari esigenze fatte salve dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non sia attivato l'orario di servizio e lavoro su cinque giorni" (si veda l'articolo 3 della legge 2 ottobre 1997, n. 334). Infatti in presenza di un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione vi sarà una corrispondente copertura della spesa per i buoni pasto, in conformità ai principi dettati in materia di spesa per il personale dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

La collaborazione coordinata e continuativa costituisce rapporto di lavoro autonomo e si caratterizza, oltre che per la continuità della prestazione, la coordinazione con le attività e le finalità del committente e la prestazione prevalentemente personale, anche per la gestione autonoma del tempo di lavoro da parte del collaboratore. In altri termini l'attività del collaboratore può anche svolgersi in luogo diverso da quello nel quale opera l'organizzazione che fa capo al committente, venendo questi in contatto con l'organizzazione solo nei tempi utili allo svolgimento della sua collaborazione. Da ciò deriva che al collaboratore non può essere richiesta alcuna attestazione della propria presenza nei luoghi nei quali si svolge l'attività del committente. Pertanto il collaboratore non entra a far parte dell'organizzazione del committente e, nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione, questi non può in alcun modo essere considerato un suo dipendente.

In considerazione di quanto sopra esposto non appare possibile attribuire buoni pasto a fronte di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.