DPCM 15 novembre 2018 di autorizzazione ad assumere unità di personale di varie PA

DPCM 15 novembre 2018, recante autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in favore di varie amministrazioni.

Registrato alla Corte dei Conti  in data 10 dicembre 2018 Reg.ne Succ. n.2190

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Il Presidente del Consiglio dei ministri

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l’anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l’anno 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018;

VISTO l’articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 secondo cui le amministrazioni indicate all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2017, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventitrè dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l’articolo 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le assunzioni sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

 VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ed in particolare l’articolo 20, comma 1, 2 e 3, concernente il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la circolare del 23 novembre 2017 n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”;

VISTA la circolare del 9 gennaio 2018 n. 1 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto “Legge di bilancio 2018 – integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3”;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 12 febbraio 2018;

RITENUTA la necessità di autorizzare, per le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 90 del 2014, le assunzioni di cui al succitato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 con le modalità dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO, altresì, l’articolo 6, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale nelle amministrazioni statali, il piano triennale di fabbisogno di personale adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti;

VISTA la disposizione transitoria dell’articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017 secondo cui il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 maggio 2018, pubblicato in  Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018, recante “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare il paragrafo 2.3 che chiarisce la disciplina transitoria in materia di piani dei fabbisogni applicabile ai piani adottati come atti presupposti del presente provvedimento;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l’articolo 1, comma 1148, lett. a) con il quale si dispone che l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici delle amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l’eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l’articolo 1, comma 1148, lett. d) che ha modificato l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.11, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2018 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2018;

VISTO l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;

VISTO l’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato;

VISTO l’articolo 4, comma 3-sexies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, il quale dispone che “Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione”;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, con il quale è stata disposta la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTO l’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dall’articolo 1, comma 398, della legge 28 dicembre 2015 n. 208;

VISTO l’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219 con il quale si dispone che “Le camere di commercio, all’esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 3, comunicano l’elenco dell’eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il suddetto personale soprannumerario è ricollocato, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal decreto adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con le procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario ecceda la soglia prevista dal periodo precedente, la stessa può essere rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare le esigenze di ricollocamento dello stesso personale presso le Amministrazioni interessate”;

VISTA la nota di Unioncamere n. 0010047 del 2 maggio 2018 inviata al Dipartimento della funzione pubblica con l’aggiornamento relativo alla situazione del personale in soprannumero;

RITENUTO, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 219 del 2016, che le amministrazioni di cui al presente provvedimento dovranno mantenere la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire l’eventuale mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato delle Camere di commercio, su futuri budget ove sorgesse la necessità di dover riallocare il suddetto personale;

PRESO ATTO delle motivazioni esplicitate dalle amministrazioni finalizzate alla deroga di cui all’articolo 4, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 101 del 2013, fermo restando che prima di indire nuovi concorsi devono garantire il rispetto dei punti a) e b) dell’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013;

VISTO l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 che ha modificato l'articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sostituendo le parole “secondo periodo” con le parole “terzo periodo”;

CONSIDERATO che, in virtù della modifica al citato articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 178 del 2012, apportata dal predetto decreto-legge n. 13 del 2017, al personale della CRI, collocato in mobilità, ai sensi del l’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, in altre amministrazioni pubbliche continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento dell’amministrazione di destinazione, come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi;

VISTO il decreto interministeriale in data 12 luglio 2017 adottato a seguito del monitoraggio previsto dal succitato articolo 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure correttive volte a neutralizzare l’incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni del personale in regime di diritto pubblico del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato;

VISTE le richieste e le note integrative delle amministrazioni destinatarie del presente provvedimento;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 2018 n. 34392 nella quale vengono rappresentati gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione analogica dell’articolo 9, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

CONSIDERATO che gli oneri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale relativo al triennio 2016-2018 per il personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali, trovano copertura ai sensi dell’articolo 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e che conseguentemente i budgets assunzionali riferiti al citato personale e relativi agli anni 2016 e 2017 sono stati, in alcuni casi, rivalutati al fine di rendere omogeneo il valore finanziario delle cessazioni con quello delle assunzioni di personale da disporsi a decorrere dall’anno 2018 a parità di inquadramento al fine di non alterare il tasso di turn over previsto a normativa vigente;

TENUTO CONTO, con riferimento alle facoltà di assunzione per gli anni 2015 e 2016, derivanti dalle cessazioni rispettivamente degli anni 2014 e 2015, dello stato di avanzamento delle procedure di ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di area vasta e dell’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e del fatto che le amministrazioni di cui al presente provvedimento dovranno garantire la copertura degli oneri connessi con la predetta mobilità a valere, ove necessario, anche su budget di anni successivi;

 VISTO l’esito positivo dell’istruttoria svolta sulle predette richieste;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On. Sen. Avv. Giulia Bongiorno;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze;  

DECRETA

Articolo 1
(Presidenza del Consiglio dei Ministri)

  1. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato il budget assunzionale sul cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’anno 2016 – budget 2017, come da Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2018-2020 per unità di personale dirigenziale e non dirigenziale come da Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Le unità riportate con riferimento alla procedure di reclutamento di unità di categoria A-F1 sono eventualmente ridotte, all’atto dell’indizione del bando, in misura corrispondente alle unità assunte o da assumere mediante scorrimento di graduatorie vigenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101 del 2013.

Articolo 2
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Protezione civile)

  1. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione Civile è autorizzato il budget assunzionale sul cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’anno 2016 – budget 2017, come da Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione Civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale non dirigenziale sulle risorse da cessazione del personale non dirigenziale dell’anno 2017 – budget 2018, come da Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 3
(Consiglio di Stato)

  1. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale dell’anno 2015 – budget 2016, dell’anno 2016 – budget 2017 e dell’anno 2017 – budget 2018, unità di personale di qualifica dirigenziale, come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  2. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle risorse da cessazione del personale non dirigenziale dell’anno 2017 – budget 2018, unità di personale di qualifica non dirigenziale, come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 4
(Corte dei Conti)

  1. La Corte dei Conti è autorizzata ad indire procedure di reclutamento, nel triennio 2018-2020, per unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  2. La Corte dei Conti è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale a tempo indeterminato nella qualifica di referendario sulle risorse da cessazione 2017 – budget 2018, come da Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  3. La Corte dei Conti è autorizzata ad assumere unità di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale sulle risorse da cessazione 2017 – budget 2018, come da Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  4. La Corte dei Conti è autorizzata ad assumere unità di personale a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente sulle risorse da cessazione 2017 – budget 2018, come da Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 5
(Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria)

  1. Il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato sulle risorse da cessazione 2017-budget 2018, personale non dirigenziale, come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 6
(Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria)

  1. Il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unità di personale non dirigenziale sulle risorse da cessazione 2017 –budget 2018, come da Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 7
(Ministero per i Beni e le attività culturali)

  1. Il Ministero per i Beni e le attività culturali è autorizzato ad indire procedure di reclutamento per unità di personale di qualifica dirigenziale, sulle risorse del triennio 2018 –2020, come da Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  2. Il Ministero per i Beni e le attività culturali è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unità di personale dirigenziale, sulle risorse da cessazione 2017 – budget 2018, come da Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  3. Il Ministero per i Beni e le attività culturali è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unità di personale non dirigenziale, sulle risorse da cessazione 2017 – budget 2018, come da Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 8
(Ministero dello Sviluppo Economico)

  1. Il Ministero dello Sviluppo Economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’anno 2017 – budget 2018,  unità di personale dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 9
(Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca)

  1. Al Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, è autorizzato il budget assunzionale 2017 sulle risorse da cessazione del personale dirigenziale dell’anno 2016, come da Tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 10
(Agenzia per la promozione all’estero e la internazionalizzazione delle imprese italiane-ITA-ICE)

  1. L’Agenzia per la promozione all’estero e la internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale dell’anno 2017-budget 2018, unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 11
(Istituto nazionale previdenza sociale)

  1. L’Istituto nazionale previdenza sociale è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle risorse da cessazione del personale dirigenziale dell’anno 2013 – budget 2014 unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  2. AllIstituto nazionale previdenza sociale è autorizzato il budget assunzionale 2015 sulle risorse da cessazione del personale dirigenziale dell’anno 2014, sul quale grava la mobilità della C.R.I., come da Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  3. LIstituto nazionale previdenza sociale è autorizzato sul cumulo delle risorse da cessazione 2015 - budget 2016, cessazione 2016 - budget 2017 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale di qualifica non dirigenziale, come da Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  4. Ai soli fini ricognitivi gravano altresì, sul cumulo delle risorse da cessazione 2015 - budget 2016, cessazione 2016 - budget 2017 del personale dirigenziale e non dirigenziale la mobilità del personale della C.R.I, come da Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 12
(Agenzia Industrie e difesa)

  1. L’Agenzia Industrie e difesa è autorizzata ad indire procedure di reclutamento per unità di personale non dirigenziale sulle risorse da cessazione dell’anno 2017 - budget 2018 del personale non dirigenziale, come da tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  2. L’Agenzia Industrie e difesa è autorizzata ad assumere unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato sulle risorse da cessazione dell’anno 2017 - budget 2018 del personale non dirigenziale, tramite procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, utilizzando le risorse riconducibili all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 20 luglio 2010 n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015 – 2017, come da Tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 13
(Agenzia per l’Italia digitale)

  1. L’Agenzia per l’Italia digitale è autorizzata ad assumere, sul cumulo delle risorse da cessazione di personale dirigenziale e non dirigenziale dell’anno 2015 –budget 2016, dell’anno 2016 –budget 2017 e dell’anno 2017 –budget 2018, unità di personale dirigenziale, come da Tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  2. L’Agenzia per l’Italia digitale è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato sulle risorse da cessazione 2014 - budget 2015 di personale non dirigenziale, unità di personale di qualifica non dirigenziale, come da Tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 14
(Ministero della salute)

  1. Il Ministero della salute è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, tramite procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, unità di personale non dirigenziale, utilizzando le risorse assimilabili all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010 n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015 - 2017, come da Tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 15
(Ministero della giustizia -dipartimento giustizia minorile)

  1. Il Ministero della giustizia-dipartimento giustizia minorile è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato sulle risorse da cessazione 2017 - budget 2018 personale non dirigenziale, come da Tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 16
(Parco nazionale dell’arcipelago toscano)

  1. Il Parco nazionale dell’arcipelago toscano è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, unità di personale non dirigenziale, utilizzando le risorse di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 20 luglio 2010 n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015 - 2017, come da Tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 17
(Disposizioni generali)

  1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto ovvero all’utilizzazione del budget residuo, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, che valuteranno la richiesta, nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento.
  2. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, che l’avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati:

a) all’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) all’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

  1. L’avvio delle procedure concorsuali autorizzate con il presente provvedimento è, altresì, subordinato alla verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali con riferimento alle previsioni dell’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013.
  2. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta ferma quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
  3. L’avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti in dotazione organica, tanto alla data di emanazione del bando, quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge.
  4. Le amministrazioni di cui alle Tabelle allegate sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2019, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilità ai sensi dell’articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2018

Per  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Giulia Bongiorno 

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Giovanni Tria 

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N.R . Per le tabelle allegate al DPCM si rimanda al testo in formato PDF