Il divieto degli incarichi ai soggetti in quiescenza si applica anche ai lavoratori autonomi

Parere sull'applicazione dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012 e dell’articolo 33, comma 3 del d.l. n. 223 del 2006 al fine del conferimento di un incarico negli uffici di diretta collaborazione, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.l. n. 165 del 2001

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Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per la gestione del personale pubblico
 
DFP 47871 del 20/07/2020
 

Regione ___________

Gabinetto del Presidente

 

Oggetto: applicazione dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012 e dell’articolo 33, comma 3 del d.l. n. 223 del 2006 al fine del conferimento di un incarico negli uffici di diretta collaborazione, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.l. n. 165 del 2001.

Si fa riferimento alla nota del 15/07/2020, protocollo n. 136597/10AE del 15/07/2020, con la quale si chiede un parere circa l’applicazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 3, del d.l. n. 223 del 2006 e dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012.

In particolare, codesta Regione chiede di conoscere l’orientamento dello scrivente Dipartimento rispetto alla possibilità di attribuire un incarico nell’ambito degli Uffici di diretta collaborazione dell’organo di direzione politica dell’ente territoriale, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, ad un soggetto, libero professionista, che ha superato l’età limite ordinamentale per la permanenza in servizio dei dipendenti pubblici.

Come noto, la disciplina contenuta nell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012 prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di studio, consulenza, direttivi o dirigenziali a lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza. Come più volte ribadito nelle circolare (1) a firma del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione pro tempore, questa disciplina si aggiunge, senza modificarle, a quelle disposizioni già esistenti nell’ordinamento che prevedono limitazioni simili. La norma richiamata, contenuta nell’art. 33, comma 3, del d.l. n. 233 del 2006, si inserisce nel quadro delle limitazioni al conferimento di incarichi, che nello specifico sono quelli conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. Per effetto del vigente quadro regolativo, i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici si applicano anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali. Pertanto, non è possibile conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 19, comma 6, del citato d.lgs. n. 165 a soggetti che abbiano compiuto tale età che, per la generalità dei dipendenti pubblici, è fissata a 65 anni (2).

Per quanto attiene alla richiesta di delucidazioni in merito alla dizione riportata nell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, ed esplicitata in entrambe le circolari, “soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”, si fa presente che – ancorché le due predette circolari l’abbiano interpretata asserendo che con l’espressione “lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza si intendono esclusivamente i lavoratori dipendenti e non quelli autonomi” - la sopravvenuta giurisprudenza contabile ha consolidato un orientamento diverso. Infatti, intervenuta a più riprese sull’argomento, la Corte dei conti ha ribadito che “l'uso del termine «lavoratori» e non «dipendenti» va interpretato proprio al fine di comprendere tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, a prescindere dall'attività lavorativa svolta prima di essere collocati in quiescenza, in coerenza, peraltro, con la ratio della disposizione di conseguire risparmi di spesa”.

In ultimo, rispetto all’applicabilità di tale normativa agli uffici di diretta collaborazione dell’organo di direzione politica, si rappresenta che - come anche riportato nelle più volte menzionate circolari - in assenza di espresse deroghe al riguardo, devono ritenersi rientranti nel divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza attribuiti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici.

IL CAPO DIPARTIMENTO

F.to Cons. Ermenegilda SINISCALCHI

 

(1) Circolare n. 6 del 2014: “Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90”.

Circolare n. 4 del 2015: "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014".

(2) Art. 4, comma 1 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092 “Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età”.