Parere Uppa n.43/08

Parere al Comune di Volla in merito all'applicazione della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Incremento percentuale part-time lavoratori provenienti dal bacino Lavoratori Socialmente Utili

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Parere UPPA n. 43/08

Al Comune di Volla 
Via Aldo moro, 1 
80040 - Volla (NA)

OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Incremento percentuale part-time lavoratori provenienti dal bacino Lavoratori Socialmente Utili.

Si fa riferimento alla nota n. 10813 dell'11 giugno 2008 con la quale codesta amministrazione chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di trasformare a tempo pieno il rapporto di lavoro delle 44 unità di personale assunte a tempo indeterminato part-time, derogando ai limiti di spesa previsti dall'art. 1, comma 557, legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 3, comma 120, legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al riguardo, come noto, l'art. 3, comma 120, della legge 244/2007 ha integrato il citato comma 557, prevedendo la possibilità per le amministrazioni di derogare al tetto di spesa ivi previsto, relativo all'anno precedente, ed aprendo per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, in via eccezionale, un margine sul fronte delle politiche occupazionali. Le condizioni previste dal legislatore per poter applicare la deroga sono: 

  1. è ammessa soltanto ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
  2. restando fermi i vincoli fissati dal patto per l'esercizio in corso, quindi per il 2008; 
  3. l'ente deve aver rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio, quindi negli anni 2005, 2006 e 2007; 
  4. il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
  5. il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non deve essere superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto. 

Come emerge dall'elencazione sopra riportata, il legislatore si è cautelato nell'aprire il margine sulle politiche occupazionali, attraverso l'indicazione di vincoli normativi rigidi che garantiscono comunque la solidità della gestione finanziaria complessivamente considerata. Poiché ci troviamo di fronte ad una integrazione della norma di cui al comma 557 e non ad una sua abrogazione, è chiaro che la deroga allo stesso, come si evince anche dalla natura stessa della disposizione, è applicabile soltanto per motivi eccezionali e purché ricorrano sufficienti rassicurazioni anche sull'apporto che ciascun ente è tenuto a dare per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. L'eccezionalità della deroga è rafforzata dal richiamo alla disposizione dell'art. 19, comma 8, della legge 448/2001 che obbliga l'ente a circostanziare in maniera dettagliata le cause che ne stanno alla base. In armonia, infatti, con la ratio del comma 557, l'art. 19, comma 8, ribadisce l'esigenza di improntare le scelte di politica del personale e quelle occupazionali, espresse nei documenti di programmazione triennale dei fabbisogni, ai principi di riduzione complessiva della spesa. Eventuali deroghe ai principi sopra richiamati, che rappresentano i canoni di riferimento imprescindibili nella gestione delle risorse, sono ammissibili solo se analiticamente motivate. Rilevano due elementi significativi: la necessità di una motivazione a sostegno di ogni atto finalizzato all'assunzione in deroga ed il fatto che le ragioni ad essa sottese siano espresse in modo analitico e puntuale al fine di consentire all'organo di controllo interno la verifica del rispetto dei principi di razionalizzazione delle spese. In generale, si ritiene che le motivazioni debbano essere connesse con indifferibili esigenze di amministrazione che abbiano carattere di particolare rilevanza debitamente relazionate, nonché, eventualmente, con l'implementazione dei servizi offerti, anch'essi opportunamente identificati ed espressi. Al riguardo è il caso di evidenziare che, rispetto agli enti commissariati, come codesto Comune, il rinvio operato dall'art. 1, comma 386, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 alle disposizioni previste per le spese per il personale per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno non è parziale, ovvero riferito solo alla norma di carattere generale del più volte richiamato comma 557, ma è all'intera disciplina. Ne deriva, in virtù dei canoni di non contraddittorietà, di coerenza e di razionalità che sono alla base dell'interpretazione delle leggi, che anche rispetto agli enti commissariati si possa applicare il testo del nuovo comma 557, come modificato dalla legge finanziaria 2008, tenendo conto che il rispetto dei vincoli posti per quanto riguarda il patto di stabilità interno relativo al triennio precedente si considera tamquam non esset, come specificato nella precedente lettera b), mentre per l'anno 2008 gli organi competenti, pur in assenza di un obbligo al rispetto del patto, dovranno adottare soluzioni finanziarie oculate, che si avvicinino il più possibile ai vincoli posti dal patto medesimo, per rispondere in maniera adeguata alla ratio della norma che subordina la deroga ad uno spirito di coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica. 

Dal quadro fin qui delineato emerge che la regola generale, applicabile è quella di un regime assunzionale ristretto improntato al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, come  disciplinato dal comma 557, derogabile solo ove ne ricorrano i presupposti e col rispetto di tutte le condizioni sopra esposte.  I vincoli imposti dal legislatore sono certamente significativi, risultando posti a garanzia della solidità finanziaria dell'ente e del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Nella nota in oggetto l'ente dichiara di rispettare le condizioni previste dal legislatore ai fini dell'applicabilità della deroga al comma 557, ma di superare, con le trasformazioni de qua, la spesa per il personale dell'anno 2007 avendo pertanto necessità di ricorrere alla deroga prevista dal citato comma 120, art.3, della legge 244/2007. Dalla documentazione allegata risulta, altresì, che il Collegio dei Revisori ha espresso parere negativo invitando il Comune a scelte più prudenti. Ferme restando le considerazioni di carattere ordinamentale sopra rappresentate, nel merito è parere dello Scrivente che nel caso di specie non si rinvengono motivazioni tali da considerare le assunzioni full time del predetto personale come inderogabili e connesse con ragioni di necessità ed urgenza, dalle quali non può prescindersi per lo svolgimento dell'ordinaria attività. Si ritiene che la necessità di rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale sia da considerare per codesto ente e per il raggiungimento degli obiettivi generali di finanza pubblica un interesse preminente rispetto alle aspettative del personale interessato all'operazione illustrata, maggiormente in ragione dell'assenza di ragioni oggettive collegate ad esigenze di funzionamento dell'ente e quindi di reale fabbisogno. Si ricorda, inoltre, che, la trasformazione in full-time di un qualunque rapporto di lavoro presuppone l'esistenza dei posti nella dotazione organica non essendo altrimenti giustificata una rimodulazione della dotazione stessa ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Ciò posto, alla luce delle considerazioni formulate, lo scrivente è del parere che il Comune debba operare nel rispetto dei principi e della normativa richiamata. 

Il Direttore dell'Ufficio 
Francesco Verbaro