DPR del 12 ottobre 2017

Recante autorizzazione al MIUR ad assumere n. 103 unità di personale ATA per le istituzioni AFAM
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2017- Reg.ne – Prev. n.2168
Pubblicato sulla G.U - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017

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VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e, in particolare, l’articolo 2, comma 6, che contiene disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle Istituzioni AFAM;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 3, comma 1, che, nell’ambito della disciplina delle facoltà di assunzione da parte di alcune amministrazioni, ribadisce l’applicazione della normativa di settore per il comparto scuola e università e, per analogia, agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica;

VISTO l’articolo 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, in attesa della completa attuazione della suddetta legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato articolo 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni, come peraltro chiarito con circolare del 22 febbraio 2011 n. 11786 del Dipartimento della funzione pubblica, adottata d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTO l’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e successive modificazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;

VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante, tra l’altro, misure urgenti in materia di scuola e università, e in particolare, l’articolo 1-quater, in base al quale per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in attesa dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della suddetta legge n. 508 del 1999, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994;

VISTO l’articolo 554 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l’accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l’articolo 19, comma 3-bis, che prevede la possibilità di assumere con contratto a tempo indeterminato, al maturare di tre anni di servizio, il personale che abbia superato un concorso pubblico per l’accesso all’Area Elevata professionalità EP/1 o all’Area Terza di cui all’Allegato A del CCNL 4 agosto 2010;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

VISTA la nota del 22 febbraio 2017, n. 2462, con la quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel comunicare che i posti vacanti del personale ATA ammontano a n. 313 e che le cessazioni dal servizio relative agli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 ammontano a n. 103 unità, ha richiesto l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un contingente di complessive n. 168 unità, di cui n. 2 Direttori di ragioneria e di biblioteca - EP/1, n. 6 Collaboratori, n. 75 Assistenti e n. 85 Coadiutori;

VISTA la posta certificata del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 agosto 2017, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 9 agosto 2017, n. 162112, con la quale si esprime parere favorevole all’assunzione a tempo indeterminato di un numero di unità pari alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ovvero n. 103 unità, e in modo da garantire a regime la sostenibilità dei relativi oneri finanziari;

RITENUTO di poter autorizzare, in conformità anche al predetto parere espresso dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’assunzione a tempo indeterminato di n. 103 unità di personale ATA;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

SULLA proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è autorizzato all’assunzione a tempo indeterminato n. 103 unità di personale ATA, nel rispetto della disciplina di settore in materia di reclutamento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2017

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2017- Reg.ne – Prev.n.2168
Pubblicato sulla G.U - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017