Chiarimenti sulla circolare DFP n. 2 del 2015

Chiarimenti sulla circolare DFP n. 2 del 2015 - Impatto dell'art. 1, comma 113, della legge di stabilità 2015.

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Comune di Brescia
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Oggetto: chiarimenti sulla circolare DFP n. 2 del 2015 - Impatto dell'art. 1, comma 113, della legge di Stabilità 2015.

Si fa riferimento alla e-mail del 23/02/2015 con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla circolare in oggetto. In particolare, si chiede quale sia l'impatto dell'art. 1, comma 113, della l. n. 190 del 2014 (legge di Stabilità 2015) sulla nuova formulazione dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, prevista dall'art. 1, comma 5, del d.l. n. 90 del 2014, convertito in l. n. 114 del 2014.

Preliminarmente, si rappresenta che l'art 1, comma 5, del citato d.l. n. 90 riscrive l'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 e prevede la possibilità per le amministrazioni di utilizzare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro come strumento a regime nei confronti del personale soggetto alla nuova disciplina pensionistica a decorrere dal compimento del requisito contributivo per la pensione anticipata (per il 2015: 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne e per il triennio 2016-2018: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne - cfr. circolare INPS n. 63 del 20/03/2015), purché il dipendente non abbia un'età anagrafica che possa farlo incorrere in penalizzazioni sull'importo della pensione. Infatti, il citato art. 1, comma 5, dispone: "Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1ºgennaio 2012 dall' articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24".

Come noto, è poi intervenuta la l. n. 190 del 2014 (legge di Stabilità 2015) che all'art. 1, comma 113 ha previsto: "Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell' articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all' articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017".

Alla luce di quanto sopra, per effetto di quanto previsto nella legge di Stabilità 2015, nel triennio 2015-2017 non operano più le penalizzazioni previste dall'art 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, per quei dipendenti che accedono alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età. Tali penalizzazioni opereranno di nuovo a partire dal 1° gennaio 2018, così come disciplinate nel citato art. 24, comma 10, fatto salvo il caso della maturazione del requisito della pensione anticipata entro il 31/12/2017.

A questo proposito, ad avviso dello scrivente è importante specificare che nel caso in cui il requisito contributivo per la maturazione del diritto alla pensione anticipata sia stato perfezionato in data antecedente all'1/01/2015 e il dipendente sia comunque rimasto in servizio in quanto la sua età anagrafica era inferiore ai 62 anni e quindi essere collocato a riposo avrebbe comportato penalizzazioni sull'importo della pensione, qualora l'amministrazione volesse esercitare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro potrebbe, con preavviso di 6 mesi, comunque esercitarla a partire dall'1/01/2015 a prescindere dall'età del dipendente, in quanto la norma contenuta nella legge di Stabilità 2015, come su specificato, prevede espressamente che le penalizzazioni non si applichino "Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015". Con riferimento invece al caso in cui la maturazione dei suddetti requisiti avvenga entro dicembre 2017 anche con età inferiori a 62 anni, seppure la decorrenza dell'assegno di pensione  ricade successivamente al 31/12/2017, a questi dipendenti non si applicheranno comunque penalizzazioni, in quanto la norma, come su riportata, esplicitamente dispone "Le disposizioni di cui all' articolo 24, comma 10, […] , in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.".

Ciò posto, in relazione alla possibilità per le amministrazioni di utilizzare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano raggiunto l'anzianità contributiva richiesta per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, come sopra determinata, per il combinato disposto delle due norme in esame, esse potranno utilizzare tale risoluzione a prescindere dall'età del dipendente, in quanto non sono più previste penalizzazioni in questo arco di tempo sull'importo della pensione. Dovranno quindi riprendere a considerare il vincolo dei 62 anni di età per l'esercizio della risoluzione unilaterale per quei dipendenti che  maturano i requisiti per la pensione anticipata a partire dall'1/01/2018.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Maria Barilà