Dpcm 11 maggio 2023 - Reclutamento e assunzione di personale in favore di varie PA

(Registrato dalla Corte dei Conti il 30 maggio 2023 al n. 1603)
(Pubblicato sulla G. U. il giorno 12 giugno 2023 n. 135)

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Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

VISTO il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modifiche, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO l’articolo 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter, del citato decreto;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 maggio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018, recante “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”.

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in particolare l’articolo 6, il quale prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;

VISTO il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 recante Regolamento di individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ed in particolare l’art. 2, comma 2, a mente del quale “ai fini di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati”;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 giugno 2022, n. 132, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 209 del 7 settembre 2022 con cui si definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 luglio 2022 recante “Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni” pubblicato in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 215 del 14 settembre 2022”;

VISTA la nota Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell’11 ottobre 2022 recante “Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80”.

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, tra l’altro, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l’anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l’anno 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018;

VISTA la legge 19 giugno 2019 n. 56 e in particolare l’articolo 3, comma 1, secondo cui, tra l’altro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

VISTO l’articolo 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019 con il quale si dispone che le assunzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, sopra richiamato, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo e che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile;

VISTO l’articolo 3, comma 4, della richiamata legge n. 56 del 2019, il quale dispone che al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga alle autorizzazioni con il decreto e con le procedure di cui all'articolo 35, comma 4 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno e all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione;

VISTO l’articolo 3, comma 5, della richiamata legge n. 56 del 2019, il quale dispone che le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3;

VISTO l’articolo 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019 secondo cui, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» ed in particolare il comma 4 dell’articolo 7, inerente al reclutamento dei dirigenti dove è previsto, tra l’altro, che la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso non può essere inferiore al cinquanta per cento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2020, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentodieci posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (8° corso-concorso);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentonovantaquattro posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (9° corso-concorso);

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare l’articolo 20 rubricato ”Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in particolare l’articolo 52, comma 1-bis, il quale dispone che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti.

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019 – 2021, ed, in particolare, l’articolo 18, commi 6, 7 e 8, secondo cui “In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella 3 di corrispondenza. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie della famiglia professionale di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5, i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25% omississ. Le progressioni di cui al comma 6 sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018 relativo al personale destinatario del presente CCNL”.

VISTO il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l’articolo 28 comma 1-ter secondo cui “Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti”.

VISTO il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l’articolo 28-bis, rubricato “Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia”, che, al comma 1, prevede “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, e dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica didirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggettiincaricati, con le modalità di cui al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il trienniosuccessivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia ela programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso”.

RITENUTO, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, che le amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 è prorogato al 31 dicembre 2023 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2023.

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO l’articolo 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

VISTO lo stesso articolo 4, comma 3-quinquies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato;

VISTO l’articolo 4, comma 3-sexies, del citato decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, il quale dispone, tra l’altro, che con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità;

CONSIDERATO che, in relazione alle motivazioni esplicitate dalle amministrazioni, finalizzate alla deroga al concorso unico di cui al citato articolo 4, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 101 del 2013, fermo restando che prima di indire nuovi concorsi deve essere garantito il rispetto del punto a) dell’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, occorre un’espressa autorizzazione da parte del Ministro per la pubblica amministrazione e che, in assenza, le procedure di autorizzazione a bandire si intendono riferite al concorso unico;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ed, in particolare, l’art. 10 recante misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale;

VISTO l'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione;

VISTE le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l’autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla normativa sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative a ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, nonché gli oneri a regime, come da asseverazioni pervenute dagli organi di controllo, in attuazione dell’art. 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come novellato dall’art. 11-bis, comma 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTA la nota del Dipartimento della funzione pubblica del 30 dicembre 2022, prot. n. DFP -0095729, con la quale le amministrazioni sono state invitate a formalizzare la richiesta relativa alle assunzioni da autorizzare ed alle procedure concorsuali da bandire ai sensi del citato comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 56 del 2019;

TENUTO CONTO, ai fini della verifica della conguità delle dotazioni organiche, delle assunzioni straordinarie riconosciute da norme che hanno consentito di ampliare le basi di calcolo;

VISTI i riscontri pervenuti da parte delle amministrazioni alla predetta nota del Dipartimento della funzione pubblica del 30 dicembre 2022;

VISTO l’esito positivo dell’istruttoria svolta sulle predette richieste;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022 e del 22 luglio 2022, che autorizza varie amministrazioni ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, che dispone l’incarico al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 novembre 2022, al numero 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze

DECRETA

 

Articolo 1

(Consiglio di Stato)

  1. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 2

 (Avvocatura generale dello Stato)

  1. L’Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale togato indicate nelle Tabelle 2 e 3 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 3

 (Avvocatura generale dello Stato)

  1. L’Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale amministrativo indicate nelle Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  2. L’Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unità di personale amministrativo indicate nella Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 4

 (PCM- Presidenza del Consiglio dei ministri)

  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicata nella Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 5

(PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento Protezione Civile)

  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Protezione Civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicata nella Tabella  7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 6

(Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica)

  1. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 7

(Ministero della cultura)

  1. Il Ministero della cultura è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 8

(Ministero della difesa)

  1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella Tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 9

(Ministero dell’economia e delle finanze)

1. Il Ministero dell’ economia e delle finanze è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2.  Il Ministero dell’economia e delle finanze  è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unità di personale indicate nella Tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 10

(Ministero della giustizia- Dipartimento Archivi notarili)

  1. Il Ministero della giustizia- Dipartimento archivi notarili è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicata nella Tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 11

(Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)

  1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicata nella Tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 12

(Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

  1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 13

(Ministero della giustizia-Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi)

  1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  2. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unità di personale indicate nella Tabella  17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

 

Articolo 14

(Ministero dell’interno)

  1. Il Ministero dell’interno è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella Tabella 18 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  2. Il Ministero dell’interno è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022 -2024 le unità di personale indicate nella Tabella 19 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 15

(Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 20 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 16

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 21 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 17

(Ministero della salute)

  1. Il Ministero della salute è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 22  allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 18

(Agenzia delle dogane e dei monopoli)

  1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 23 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  2.  L’Agenzia delle dogane e monopoli è autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unità di personale indicate nella Tabella 24 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo  19

(Agenzia delle Entrate)

  1. L’Agenzia delle Entrate è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 25 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 20

(AIFA - Agenzia italiana del farmaco)

  1. L’Agenzia italiana del farmaco – AIFA è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 26 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  2. L’Agenzia italiano del farmaco -AIFA è autorizzata ad procedure di reclutamento nel triennio 2022 - 2024 per le unità di personale indicate nella Tabella 27 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 21

(ACT - Agenzia per la coesione territoriale)

  1. L’ Agenzia per la coesione territoriale – ACT è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 28 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 22

(AICS - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

  1. L’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo- AICS è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 29 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 23

(AGID - Agenzia per l’Italia digitale)

  1. L’ Agenzia per l’italia digitale – AGID è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 30 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 24

(ITA – ex ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane)

  1. L’ Agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane – ITA ex ICE è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 31 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 25

(AGENAS – Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

  1. L’ Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 32 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 26

(ANSV – Agenzia nazionale sicurezza volo)

  1. L’ Agenzia nazionale sicurezza volo –ANSV è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 33 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 27

(ANSFISA - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)

  1. L’ Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – ANSFISA è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 34 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 28

(ARAN - Agenzia per la  rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni)

  1. L’ Agenzia per la  rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni –ARAN è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 35 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 29

(INL - Ispettorato nazionale del lavoro)

  1. L’Ispettorato nazionale del lavoro -INL è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 36 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 30

(INPS - Istituto nazionale previdenza sociale)

1. L’ Istituto nazionale previdenza sociale - INPS è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 37 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. L’ Istituto nazionale previdenza sociale - INPS è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022 – 2024 per le unità di personale indicate nella Tabella 38 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 31

(ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile)

  1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile- Enac è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 39 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 32

(AID - Agenzia industrie e difesa)

  1. L’ Agenzia industrie e difesa – AID è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 40 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 33

(Parco Nazionale dell’Asinara)

  1. Il Parco Nazionale dell’Asinara è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabella 41 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  2. Il Parco Nazionale dell’Asinara è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unità di personale indicate nella Tabella 42 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 34

(Parco Nazionale del Circeo)

  1. Il Parco Nazionale del Circeo è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella Tabella 43 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 35

(Parco Nazionale del Gargano)

1. Il Parco Nazionale del Gargano è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella Tabella 44 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 36

(Parco Nazionale Gran Paradiso)

1. Il Parco Nazionale Gran Paradiso è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella Tabella 45 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 37

(Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga)

  1. Il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nelle Tabelle 46 e 47 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 38

(Ente parco Geominerario storico ambientale Sardegna)

  1. L’ Ente Parco Geominerario storico ambientale Sardegna è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella Tabella 48 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 39

(Disposizioni generali)

  1. Per procedere ad assunzioni di unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, ovvero all’utilizzazione del budget residuo, le Amministrazioni possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, che la valuteranno nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. In assenza di diversa specificazione, le autorizzazioni a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite a procedure concorsuali e, ove previsto, al concorso unico.
  2. L’avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie vigenti graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le rispettive qualifiche, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.
  3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
  4. L’avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti tanto alla data di emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge.
  5. Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2023 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilità ai sensi dell’articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012.

 

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Roma, 11 maggio 2023

 

TABELLA 1

Consiglio di Stato

 

TABELLA 2

Avvocatura generale dello Stato

 

TABELLA 3

Avvocatura Generale dello Stato

 

TABELLA 4

Avvocatura Generale dello Stato

 

TABELLA 5

Avvocatura Generale dello Stato

 

TABELLA 6

PCM- Presidenza del Consiglio dei ministri

 

TABELLA 7

PCM- Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento Protezione Civile

 

TABELLA 8

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

 

TABELLA 9

Ministero della cultura

 

TABELLA 10

Ministero della difesa

 

TABELLA 11

Ministero dell’economia e delle finanze

 

TABELLA 12

Ministero dell’economia e delle finanze

 

TABELLA 13

Ministero della giustizia – Dipartimento archivi notarili

 

TABELLA 14

Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

 

TABELLA 15

Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

 

TABELLA 16

 Ministero della giustizia-Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi

 

TABELLA 17

Ministero della giustizia-Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi

 

 Tabella 18

Ministero dell’interno

 

TABELLA 19

Ministero dell’interno

 

TABELLA 20

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

TABELLA 21

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

TABELLA 22

Ministero della salute

 

TABELLA 23

Agenzia delle dogane e dei monopoli

 

TABELLA 24

Agenzia delle dogane e dei monopoli

 

TABELLA 25

Agenzia delle Entrate

 

TABELLA 26

AIFA - Agenzia italiana del farmaco

 

TABELLA 27

AIFA - Agenzia italiana del farmaco

 

TABELLA 28

ACT - Agenzia per la coesione territoriale

 

TABELLA 29

AICS - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

 

TABELLA 30

 AGID - Agenzia per l’Italia digitale

 

TABELLA 31

ITA – ex ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane

TABELLA 32

AGENAS – Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

 

TABELLA 33

ANSV – Agenzia nazionale sicurezza volo

 

TABELLA 34

ANSFISA - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

 

TABELLA 35

ARAN - Agenzia per la  rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

 

TABELLA 36

INL - Ispettorato nazionale del lavoro

 

TABELLA 37

INPS - Istituto nazionale previdenza sociale

 

TABELLA 38

INPS - Istituto nazionale previdenza sociale

 

TABELLA 39

Enac- Ente nazionale per l’aviazione civile

 

TABELLA 40

Agenzia industrie e difesa

 

TABELLA 41

Parco nazionale dell’Asinara

 

TABELLA 42

Parco Nazionale dell’Asinara

 

TABELLA 43

Parco nazionale del Circeo

 

TABELLA 44

Parco nazionale del Gargano

 

 TABELLA 45

Parco nazionale del Gran Paradiso

 

TABELLA 46

Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

 

TABELLA 47

Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

 

TABELLA 48

Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna