Parere in materia di fruizione dei congedi parentali ad ore

Spetta all’amministrazione stabilire le condizioni per il cumulo dei permessi a ore

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Massima

DFP-0036610-P-28/05/2021
AM/mrm 1
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico
Al Ministero omissis
e, p. c. All’ARAN
protocollo@pec.aranagenzia.it
Oggetto: Parere in materia di fruizione dei congedi parentali previsti dall’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dall’art. 44 del CCNL Funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018.
Si fa riferimento alla nota del omissis prot. n. omissis, acquisita in pari data con protocollo DFP n. omissis, con la quale si richiede un orientamento sulla corretta applicazione delle clausole normative e contrattuali riguardanti il congedo parentale ad ore.
Preliminarmente, si rileva che la questione posta rientra sostanzialmente nella competenza dell’ARAN la quale, tra l’altro, ha formulato recentemente diversi orientamenti anche con specifico riguardo alle questioni sollevate da codesta amministrazione. Tuttavia, trattandosi di una materia che discende originariamente dalla fonte legale e, in particolare, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”), si ritiene opportuno esporre alcune considerazioni.
Rispetto il primo quesito posto, circa la possibilità di cumulo del congedo parentale ad ore con altre tipologie di permessi, nel richiamare il disposto dello stesso articolo 32, comma 1-ter, deve condividersi il parere espresso dall’Aran attraverso l’orientamento del 15 giugno 2018 (Cfr. n. CFC2), nel quale viene, altresì, precisato che: “La clausola in materia di divieto di cumulo (art. 32, comma 2, lett. d) è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell'arco della stessa giornata dei permessi per motivi personali e familiari, unitamente ad altre tipologie di permessi, l'assenza del dipendente si protragga per l'intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell'attività dell'amministrazione e dei servizi erogati…”.

Quindi, nel rispetto delle condizioni legali, si può ritenere che rientri comunque nell’autonomia organizzativa di codesta Amministrazione la valutazione in ordine alla possibilità di concedere i permessi al dipendente che ne faccia richiesta, anche nel caso in cui il coniuge fruisca contestualmente del riposo giornaliero ex articolo 39 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001. Infatti, se il legislatore avesse inteso condizionare la fruizione beneficio, nella norma sarebbero state riportate specifiche istruzioni in ordine alla possibilità di cumulo con altri istituti.
Relativamente alla corretta contabilizzazione del congedo parentale ad ore, deve considerarsi che, come noto, l’articolo 32, comma 1-bis, del citato decreto legislativo aveva inizialmente previsto la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria, rinviando alla contrattazione collettiva la regolamentazione delle modalità applicative. Successivamente, con l’emanazione del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è stato introdotto il richiamato comma 1-ter per cui il frazionamento orario del congedo in disamina è possibile, pur in assenza di apposita disciplina negoziale, nella misura “pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale”.
Sul punto è intervenuta l’ARAN (Cfr. orientamento del 6 agosto 2019 nr. CFC22) che, aderendo anche alla lettera circolare dell’INPS n. 152 del 18 agosto 2015, ha tenuto a precisare, tra l’altro, quanto segue: “La contrattazione collettiva nazionale, intervenendo dopo alcuni anni dall’entrata in vigore delle suddette disposizioni di legge, nel prevedere espressamente la fruizione su base oraria del congedo in esame, ha preferito limitarsi ad una conferma della possibilità di accesso a tale forma di flessibilità, rinviando quindi, implicitamente, alle modalità applicative perviste dalla citata fonte legale; ciò anche al fine di preservare eventuali soluzioni operative, nel frattempo poste in essere dalle amministrazioni, in linea con la norma di legge e con gli orientamenti applicativi sopra richiamati. La scelta operata dalle parti contrattuali, quindi, fa propria l’individuazione dell’intervallo di fruizione oraria nella forma di metà dell’orario medio giornaliero, il cui impatto, rispetto al montante di giornate di congedo spettanti, consuma una frazione pari allo 0,5”.
Pertanto, il conteggio delle ore spettanti dovrà essere effettuato su base giornaliera, in considerazione del rinvio della contrattazione collettiva alla disposizione normativa che stabilisce la misura del congedo nel limite di dieci mesi, elevabili ad undici in caso di fruizione da parte del padre di un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.
Il Direttore dell’Ufficio
F.to Riccardo Sisti