Parere in materia di congedo parentale “straordinario” e di maturazione delle ferie. – Articolo 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 -

Congedo parentale straordinario Covid -19 – Ferie e tredicesima – Non maturano -.

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Massima

DFP-0020896-P-30/03/2021
AM/mrm

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico
Al Ministero omissis
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Oggetto: Parere in materia di congedo parentale “straordinario” e di maturazione delle ferie. – Articolo 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 -

Si fa riferimento alla nota del omissis prot. n. omissis, acquisita in pari data con protocollo DFP n. omissis, con la quale si richiede un parere in merito alla portata applicativa della normativa sui congedi straordinari previsti dall’articolo 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per consentire la cura e/o tutela dei figli a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. In particolare, il quesito posto attiene alla eventuale maturazione delle ferie durante il periodo di assenza dei dipendenti che utilizzino tale congedo.
Come noto, le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità sono organicamente previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”), nel cui ambito viene disciplinato, tra l’altro, il congedo parentale, che è un istituto utilizzabile alternativamente da entrambi i genitori per una durata massima di dieci mesi, ovvero undici qualora sia fruito dal padre per un periodo minimo consecutivo di tre mesi.
L’articolo 25 del decreto di cui in oggetto ha poi previsto disposizioni straordinarie in materia di congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, introducendo una nuova forma di congedo a favore dei genitori (anche affidatari), ulteriore rispetto a quello ordinariamente previsto dall’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001. Infatti, il bisogno urgente di soluzioni da praticare nella fase emergenziale al fine di ridurre al minino spostamenti di persone ha condotto alla previsione di un congedo la cui fruizione ha agito con retroattività rispetto all'entrata in vigore della stessa norma emergenziale.
Tale congedo straordinario, retribuito ai sensi dell’articolo del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e recentemente riproposto anche dall’art. 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, rappresenta, quindi, un beneficio di natura eccezionale ed aggiuntivo rispetto al congedo
parentale tipizzato dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. E’, tuttavia, possibile, per i genitori che fruiscano del periodo di congedo parentale ex artt. 32 e 33 del citato decreto legislativo n. 151/2001, chiederne la conversione nel congedo straordinario di che trattasi, con relativo diritto alla percezione dell’indennità spettante nella misura del 50% della retribuzione.
Dal quadro regolatorio sopra esposto, si desume che il congedo straordinario in argomento – anche in ragione della sua prevista convertibilità nel congedo parentale retribuito al 30% - può ritenersi giuridicamente assimilabile a quest’ultimo, dovendosi, quindi, richiamare, anche in questo caso, la disciplina prevista dall’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 che, in relazione ai periodi di congedo parentale, esclude, in particolare, gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

Il Direttore dell’Ufficio
F.to Riccardo Sisti