Parere sulla revoca dimissioni per domanda di pensionamento in “quota 100

La revoca della domanda di pensionamento in “quota 100” rende possibile la riammissione in servizio

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DFP-0026789-P-20/04/2021

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

Al Comune (omissis)

 

Oggetto: revoca dimissioni per domanda di pensionamento in “quota 100

 

Si fa riferimento alla nota protocollo omissis, acquisita in pari data al protocollo DFP omissis, con la quale si chiede di conoscere il parere dello scrivente Dipartimento in ordine alla possibilità di revoca delle dimissioni volontarie presentate da un proprio dipendente ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato con “quota 100”, di cui all’articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Codesto Comune fa presente che con delibera di giunta comunale si è proceduto a prendere atto delle dimissioni volontarie e della domanda di collocamento a riposo presentata dal dipendente, nel rispetto del periodo di 6 mesi di preavviso di cui al comma 6 lettera c) dello stesso articolo 14, avviando l’iter e gli atti connessi alla conclusione del rapporto di lavoro. In seguito, il dipendente ha chiesto di revocare le dimissioni. Si chiede, pertanto, un parere in ordine alla possibilità di revoca delle dimissioni volontarie nella disciplina del rapporto di lavoro dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

Nell’ambito della funzione di indirizzo e coordinamento in materia di lavoro pubblico, attribuita dalla legge allo scrivente Dipartimento, si rappresentano di seguito indicazioni generali sull’interpretazione della disciplina applicabile, al fine di supportare l’Ente nelle determinazioni da assumere nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nell’esercizio delle sue funzioni gestionali.

La disciplina della cessazione del rapporto alle dipendenze della pubblica amministrazione riconosce, all’articolo 132 [1] del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, l’istituto della riammissione in servizio.

La lettera della norma - nel disciplinare la possibilità per l’impiegato di essere riammesso in servizio e, quindi, riconoscendogli la possibilità di farne richiesta - demanda al parere dell’organo di governo dell’amministrazione la valutazione dell’ammissione della domanda, anche in considerazione della disponibilità nell’organico, a cui comunque è vincolata la riammissione stessa. L’orientamento dello scrivente Dipartimento, anche a seguito di consolidata giurisprudenza [2] formatasi in materia, è che tale disposizione consenta all’amministrazione un’ampia discrezionalità nel valutare l’opportunità della riammissione in servizio del dipendente che ne abbia fatto richiesta, dovendo prevalere l’ottica del buon andamento, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione pubblica.

Anche i contratti del comparto Regioni ed Enti Locali si sono occupati di tale istituto specificando, all’articolo 26 del CCNL del 14 settembre 2000, che il dipendente che si è dimesso può fare istanza di ricostituzione del rapporto di lavoro entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse. Nella previsione contrattuale, come anche specificato dall’ARAN [3] nei propri orientamenti applicativi, la riammissione in servizio non costituisce un diritto per l’ex impiegato, dovendo l’amministrazione agire nella preminente considerazione dell’interesse proprio, ferma la disponibilità del corrispondente posto in organico.

Con riguardo al caso prospettato nella richiesta di parere, che attiene alle dimissioni volontarie presentate dal proprio dipendente nell’ambito dell’accesso a “quota 100” [4], si deve tenere conto che la norma, al fine di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, prevede che il dipendente presenti la domanda di collocamento a riposo all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi. Tale periodo di tempo consente all’amministrazione una gestione calibrata delle uscite per pensionamento per accesso a “quota 100”, che - come noto – sono aggiuntive rispetto a quelle già programmate prima dell’entrata in vigore dalla misura. Si tratta, quindi, di una disposizione che permette alle amministrazioni, attraverso una comunicazione preventiva da parte del proprio dipendente, di adeguare la programmazione alle necessità organizzative degli uffici dovendo garantire l’efficiente erogazione dei servizi.

Quanto sopra premesso, sempre in un’ottica generale, a parere dello Scrivente il dipendente che ha formulato le dimissioni volontarie può presentare domanda di riammissione in servizio, residuando, in ogni caso, in capo all’amministrazione la valutazione circa l’accoglimento o meno della richiesta.

 La valutazione dell’amministrazione, pur nell’ampia discrezionalità ad essa riconosciuta, dovrà comunque essere motivata sulla base di criteri coerenti, al fine di evitare atti irragionevoli e disparità di trattamento

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
F.to Riccardo Sisti

                                                                                                                                 

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[1]L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

[…].

L'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

 

[2] Consiglio di Stato Sez. III, Sent., (ud. 18/04/2019) 22-05-2019, n. 3335; Consiglio di Stato Sez. III, Sent., (ud. 17/05/2013) 20-05-2013, n. 2701; Corte costituzionale, (ud. 14/01/1994) 26-01-1994, n. 3; T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 27/11/2020) 04-01-2021, n. 51;

[3] RAL432 Orientamenti Applicativi del 6/11/2011; RAL434_Orientamenti Applicativi;

[4] Articolo 14, comma 6, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: “Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;

b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.