Delibera n.12.2013

14 marzo 2013

Delibera n.12/2013: Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV).  
 
LA COMMISSIONE   PREMESSO CHE  
- l’art. 13, comma 6, lett. g), d. lgs. n. 150 /2009, prevede che la Commissione definisce i requisiti per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione di cui all’art. 14 dello stesso decreto;
- il successivo art. 14, nel disciplinare la costituzione e le competenze dell’OIV, prescrive, al comma 3, ai fini della nomina dei componenti, l’acquisizione di un parere preventivo della Commissione;
- con delibera n. 4/2010 del 16 febbraio 2010, la Commissione ha definito i requisiti per la nomina dell’OIV;
- con delibere n. 107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012, la Commissione ha provveduto ad integrare la citata delibera n. 4/2010;  
   
CONSIDERATO CHE  

- venendo a scadenza, nel corso dell’anno, la maggior parte dei componenti degli OIV nominati in sede di prima applicazione del d. lgs. n. 150/2009, è opportuno procedere, sulla base dell’esperienza tratta dalla applicazione delle citate delibere e, sotto altro profilo, in considerazione dell’emanazione della l. n. 190/2012, alla modifica e alla integrazione della citata delibera n. 4/2010, per disciplinare le conferme e le nuove nomine;
- dette modifiche e integrazioni riguardano, in particolare, la individuazione in modo analitico dei casi di incompatibilità e la predeterminazione di cause ostative alla formulazione di un parere favorevole, nonché degli altri criteri ai quali la Commissione si ispirerà in sede di formulazione del parere ai sensi del citato art. 14, comma 3;   all’esito della consultazione delle amministrazioni centrali e degli enti pubblici nazionali, dei relativi OIV, delle regioni e delle province autonome, dell’UPI, dell’ANCI e delle camere di commercio;  
 
 APPROVA  la seguente delibera:

1. Ambito di applicazione   
Tutti gli enti e le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, d. lgs. n. 165/2001, fermo restando quanto previsto dagli articoli 16 e 74 del d. lgs. n. 150/2009, sono tenuti a nominare - entro la scadenza del mandato prevista dall’atto di nomina o, in mancanza, entro la scadenza del triennio dalla presa di possesso - i componenti dell’OIV, previo accertamento dei requisiti indicati nella presente deliberazione e la formulazione del parere favorevole della Commissione. Ai sensi della delibera n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16. Qualora, però, detti enti procedano alla nomina dell’OIV - o in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del d. lgs. n. 150/2009, o per autonoma decisione - devono individuarne i componenti in conformità all’art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla presente delibera, previo parere favorevole della Commissione.  

2. Organo competente a nominare l’ OIV  
La formulazione della richiesta di parere e il successivo provvedimento di nomina spettano all’organo di indirizzo politico – amministrativo che, per quanto riguarda i comuni, va individuato nel Sindaco, in coerenza con quanto motivatamente deciso dalla Commissione con delibera n. 21/2012.   

3. Requisiti generali   

3.1.Cittadinanza   
Possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dell’Unione europea.  

3.2.Età   
L’età dei componenti deve essere tale da assicurare all’Organismo esperienza e capacità di innovazione.  Per queste ragioni, si deve evitare la scelta di componenti privi di una esperienza significativa o alla soglia del collocamento a riposo.  A tale riguardo, deve escludersi che possano essere nominati componenti che abbiano superato la soglia dell’età della pensione di vecchiaia. Particolari deroghe possono essere ammesse in considerazione delle specificità organizzative dell’amministrazione, che possono riguardare la sua articolazione interna, la particolare natura delle attività svolte, o la appartenenza di dipendenti e dirigenti a diversi status professionali.

 3.3.Equilibrio di genere   
La scelta dei componenti deve essere tale da favorire il rispetto dell’equilibrio di genere, che deve essere promosso anche con riferimento alla struttura tecnica permanente. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.

3.4.Divieto di nomina   
Ai sensi dell’articolo 14, comma 8, d. lgs. n. 150/2009, i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. La Commissione ritiene, altresì, che, sulla base di una interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di valutazione della performance e di quelle che identificano il ruolo dell’OIV nell’ambito del d. lgs. n. 150/2009, il componente interno deve comunque cessare dalle funzioni precedentemente svolte, quando il contemporaneo esercizio di queste ultime potrebbe determinare una situazione di sovrapposizione della posizione di valutatore con quella di valutato e, in ogni caso, impedire il pieno e corretto svolgimento del ruolo che il legislatore ha assegnato all’OIV.  Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell’ipotesi in cui il conferimento dell’incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l’erogazione del corrispettivo ad una società per l’attività prestata dal singolo; si sarebbe in presenza, in tal caso, di un’ipotesi di interposizione, con riflessi anche sul principio della tendenziale esclusività.   

3.5.Conflitto di interessi e cause ostative  In analogia con le previsioni della l. n. 190/2012 e tenendo conto dello spirito che la anima, la Commissione, in sede di formulazione dei criteri cui ispirerà le proprie decisioni, precisa che non esprimerà parere favorevole nei confronti di coloro che:
a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;  
d) si trovino, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV;
g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione;
h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico - amministrativo;   
i) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del mandato;
l) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
m) presso gli enti locali, incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.    
In ogni caso, l’assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato che deve essere trasmessa alla Commissione.

3.6.Componenti interni ed esterni all’amministrazione   
Nel caso di organo collegiale, va assicurata la presenza sia di un componente che abbia un’adeguata esperienza maturata all’interno dell’amministrazione interessata, sia di componenti in possesso di conoscenze tecniche e capacità utili a favorire processi di innovazione all’interno dell’amministrazione medesima. Nel caso di organo monocratico, deve essere comunque assicurata un’adeguata conoscenza dell’amministrazione interessata e la scelta deve essere comunque compensata, quanto alle professionalità occorrenti, all’atto della costituzione della struttura tecnica permanente.  

4. Requisiti attinenti all’area delle conoscenze   
Ai fini della formulazione del parere, la Commissione terrà conto dei requisiti e degli elementi di seguito indicati, accertati dall’amministrazione, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum, anche mediante un colloquio e preferibilmente nell’ambito di una valutazione comparativa.   

4.1.Titolo di studio   
Il componente deve essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi. E’ valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi dell’Unione Europea.  

4.2.Tipologia del percorso formativo   E’ richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale. Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del  management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance.  Sono ammessi anche titoli di studio universitario e post-universitario in discipline attinenti alle specificità della singola amministrazione.  In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso dell’esperienza, prevista dal  paragrafo 5, di almeno cinque anni.   

4.3.Titoli valutabili   Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui al paragrafo 4.2, conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche.  Sarà necessario distinguere, ai fini della ponderazione del titolo, tra titoli conseguiti all’esito di un percorso formativo di durata comunque superiore a quella annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di specializzazione.  

4.4.Studi o stage all’estero   E’ valutabile, se afferente alle materie di cui al paragrafo 4.2, un congruo periodo post-universitario di studi o di stage all’estero.  

5. Requisiti attinenti all’area delle esperienze professionali   
I componenti devono essere in possesso di un’esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico - amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della l. n. 190/2012. Ai fini del rinnovo o della nomina dell’OIV, assume rilievo l’esperienza già maturata nella stessa qualità, anche presso altra amministrazione, fermo restando quanto previsto dal punto 3.5, lett. i), in ordine alla rilevanza di una eventuale rimozione dall’incarico prima della scadenza.  

6. Requisiti attinenti all’area delle capacità   
I componenti devono possedere, anche in relazione alla natura e ai compiti dell’amministrazione, adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonchè della trasparenza e della integrità. L’interessato deve essere chiamato ad illustrare, in una relazione di accompagnamento al curriculum, le esperienze che ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere. Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente di OIV, anche presso altra amministrazione, deve darne indicazione nel curriculum e nella relazione di accompagnamento e illustrare l’attività precedentemente svolta nella qualità.  

7. Requisito linguistico   
Il componente deve avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, deve altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana. Deroghe al requisito linguistico possono essere ammesse negli enti di piccole dimensioni.  

8. Conoscenze informatiche   Il componente deve avere buone e comprovate conoscenze informatiche.  

9. Esclusività del rapporto   
Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione. Il principio di esclusività può essere derogato nelle ipotesi in cui si tratti di incarichi in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini e che operano nella stessa area geografica, anche in relazione alla valutazione complessiva degli impegni desumibili dal curriculum. L’assenza o l’eventuale contemporanea presenza in altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato che deve essere trasmessa dall’amministrazione alla Commissione. Si segnala l’opportunità di evitare che le amministrazioni procedano a nomine incrociate, nel senso che l’appartenente a una amministrazione sia nominato componente dell’OIV di un’altra amministrazione che ha come componente dell’OIV persona appartenente all’amministrazione del candidato.

10. Durata del mandato e eventuale revoca dell’incarico  
Il mandato ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina o, in mancanza, dalla presa di possesso. A garanzia dell’indipendenza dell’Organismo, non può essere prevista l’automatica decadenza dei componenti dell’OIV in coincidenza con la scadenza dell’organo di indirizzo politico – amministrativo dell’amministrazione che li ha designati.  L’eventuale revoca dell’incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata e preceduta dal parere della Commissione.  

11. Struttura tecnica permanente   
L’amministrazione deve istituire una struttura tecnica permanente, quale necessario supporto dell’OIV. Alla struttura tecnica, nel rispetto del principio di economicità e del costo opportunità delle risorse, devono essere destinate risorse umane e finanziarie adeguate allo svolgimento delle funzioni di supporto alle attività dell’OIV, nonché un adeguato sistema informativo, tenendo conto delle dimensioni e delle specificità organizzative dell’amministrazione e della esigenza di assicurare, soprattutto in caso di Organismo in forma monocratica, il carattere multidisciplinare delle professionalità.    

12. Indicazione del compenso   In sede di formulazione della richiesta di parere ex art. 14, comma 3, d. lgs. n. 150/2009, l’amministrazione deve comunicare il compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico. La determinazione del compenso è rimessa all’autonoma decisione dell’amministrazione, nel rispetto del principio, desumibile dai principi fondamentali sottesi al d. lgs. n. 150/2009, secondo cui devono essere stabiliti importi adeguati alle dimensioni e alla complessità organizzativa dell’amministrazione stessa, salvaguardando, nel contempo, il profilo della economicità della gestione e del costo opportunità delle risorse, che assume particolare rilievo negli enti di piccole dimensioni.    

13. Principio di economicità di gestione  Nel rispetto del principio di economicità di gestione, devono essere operate scelte congrue e coerenti con le specificità istituzionali, organizzative e dimensionali delle singole amministrazioni. In questa prospettiva, deve essere preferita la costituzione di un Organismo in forma associata nelle ipotesi di enti di ridotte dimensioni di natura omogenea, o dislocati sulla stessa area territoriale, o che trattano problematiche affini. Analoga esigenza si presenta nel caso di consorzi, associazioni e unioni di enti locali. Deve essere, altresì, preferito il ricorso all’OIV costituito presso l’amministrazione centrale nelle ipotesi di enti da questa vigilati o di sue articolazioni funzionali o territoriali.   

14. Adempimenti procedimentali   

14.1. Richiesta di parere alla Commissione   
Ai fini dell’acquisizione del parere prescritto dall’articolo 14, comma 3, d. lgs. n. 150/2009, l’amministrazione è tenuta a trasmettere alla Commissione i curricula dei candidati, le rispettive dichiarazioni relative all’assenza di cause di incompatibilità di cui ai punti 3.4 e 3.5 e al rispetto del principio di esclusività di cui al punto 9, nonché una relazione motivata dalla quale risultino le ragioni della scelta con riferimento ai requisiti posti dalla presente deliberazione, gli esiti della procedura comparativa eventualmente espletata e il compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico.  
La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; il termine resta sospeso per la durata di un’eventuale istruttoria, da svolgere nel caso di carenze nella richiesta e nella relativa documentazione.   

14.2. Trasparenza   
Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi, il parere della Commissione e la relativa richiesta con la documentazione allegata. Sul sito della Commissione saranno pubblicati i nomi e i curricula dei componenti, la decorrenza del provvedimento di nomina, il compenso previsto e il parere ex art. 14, 3° comma, d. lgs. n. 150/2009.

La presente delibera sostituisce le delibere n. 4/2010, n. 107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012.   

Roma, 27 febbraio 2013             

Romilda Rizzo