Parere n.221/05

Contributi speciali in materia di assunzioni di personale impiegato in attività socialmente utili (art. 8 bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248).

Versione testuale del documento

Roma, 13 dicembre 2005

Parere n. 221/05

Ministero dell'economia e delle finanze 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP 
Via XX Settembre n. 97 - 00100 ROMA

Ministero dell'interno 
Direzione centrale per le autonomie 
Piazza del Viminale 1 
00184 ROMA

Oggetto: contributi speciali in materia di assunzioni di personale impiegato in attività socialmente utili (art. 8 bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248).

Recentemente, il legislatore è intervenuto per agevolare la stabilizzazione del personale impegnato in attività socialmente utili presso gli enti locali. In particolare, l'articolo 8 bis, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005 ha stabilito che, al fine di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva dell'incremento dei livelli occupazionali in atto nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati, finalizzato alla proroga per il citato anno 2006 dei rapporti di lavoro a tempo determinato in atto. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al medesimo comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Ciò posto questo Ufficio, tenuto conto delle richieste pervenute circa la procedura e la fissazione dei criteri da seguire ai fini dell'attuazione della suindicata disposizione legislativa, ritiene opportuno fornire alcune indicazioni richiamando, tra l'altro, quanto previsto in materia di assunzione di personale negli enti locali dal comma 98 dell'art. 1 della legge 311/2004 e dagli Accordi attuativi del 28 luglio 2005 e del 24 novembre 2005 sottoscritti dal Governo e dalle autonomie locali in sede di Conferenza Unificata. Come è noto, in materia di reclutamento di personale, salvo disposizioni speciali, le pubbliche amministrazioni debbono applicare gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001; ove si tratti di enti locali, valgono le previsioni degli artt. 91 e 92 del D.lgs. n. 267/2000 nonché la specifica disciplina regolamentare che ciascuno ente adotta nell'esercizio della propria potestà statutaria ed organizzativa. 

L'art. 36, comma 2, del citato D.Lgs. 165/2001 stabilisce che la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, circostanza che si può invece verificare per il settore del lavoro privato. Come altrettanto noto, l'art. 97 della Costituzione pone una fondamentale ed inconfutabile differenza tra i regimi lavoristici pubblici e privati, proprio in una fase determinante,  come quella costitutiva del rapporto di lavoro, per la quale deve essere rispettato il principio della selezione mediante concorso pubblico. Il comma 3 del medesimo art. 97, infatti, individua nel concorso lo strumento di selezione che consente, in linea di principio, di individuare nel modo più efficiente possibile e con soddisfacente grado di imparzialità i dipendenti migliori, così garantendo il buon andamento dell'azione amministrativa. Anche la Corte Costituzionale (sentenza 27/3/2003, n. 89) ha escluso la possibilità di conversione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni da tempo determinato a tempo indeterminato in quanto contrastante con i principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Ciò posto la disposizione di cui all'oggetto deve essere interpretata alla luce di queste norme e principi, con la conseguenza che l'avviamento di "iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei lavoratori socialmente utili" va inteso come rinvio all'assolvimento delle procedure di reclutamento. Infatti, non è possibile derogare a quanto previsto dall'art. 97 della Costituzione e dall'art. 35 del d.lgs. 165/2001. Pertanto, le amministrazioni locali rientranti nella fattispecie indicata, devono aver adottato iniziative per avviare procedure di reclutamento, ad esempio mediante concorsi per esami e titoli. 

Si ritiene, altresì, che tali procedure devono tenere conto della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 93 dell'articolo 1 della legge n. 311/2004 e secondo le modalità e i limiti previsti dall'Accordo raggiunto in Conferenza Unificata il 24/11/2005  attuativo del comma 98 dell'art. 1 della citata legge 311/2004. Eventuali eccedenze temporanee di personale derivanti dall'esaurimento dei posti disponibili e previsti nella dotazione organica, devono essere riassorbite con le future cessazioni. In merito a quanto previsto in materia di mobilità, per le procedure di reclutamento debbono essere rispettati gli adempimenti di cui all'art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 poiché l'immissione di nuove unità nell'apparato organizzativo non può andare a ledere la tutela del diritto al lavoro di soggetti eventualmente iscritti nelle liste di disponibiltà in quanto collocati in disponibilità, né la normativa specifica giustifica una deroga alla regola generale enunciata dal predetto art. 34 bis. Si ricorda comunque che nel rispetto del Punto 10 dell'Accordo del 24 novembre 2005, le procedure concorsuali dovranno essere oggetto di comunicazione, trasmettendo i relativi bandi, le dotazioni organiche rideterminate e una relazione circa il personale che ha superato le procedure concorsuali e che verrà inquadrato sulla base della disposizione richiamata. 

In considerazione delle competenze in materia del Ministero dell'Interno e della Ministero dell'economia e delle finanze si rimane in attesa di aggiuntive indicazioni per quanto di loro competenza, a cui dovranno essere soggette le richiamate procedure, nel rispetto dei principi di coordinamento di finanza pubblica e di leale collaborazione che devono regolamentare, pur nella loro autonomia, l'azione dei diversi livelli di governo. 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Verbaro