DPCM Corpi di polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2022  Reg. n. 3361

Versione testuale del documento

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 3, comma 10, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e finanze sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

VISTO il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui, a decorrere dall’anno 2016, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel quale si prevede che “Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonché i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di:

[omissis]

e) 2.118 unità per l’anno 2022, di cui 552 nella Polizia di Stato, 619 nell’Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 238 nel Corpo di polizia penitenziaria e 384 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO l’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nel quale si dispone che “Ai fini dell'attuazione del comma 287, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 287, con una dotazione di 1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455 euro per l'anno 2020, di 130.399.030 euro per l'anno 2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 euro per l'anno 2027, di 309.524.488 euro per l'anno 2028, di 309.540.559 euro per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime”;

CONSIDERATO che, con riferimento alle assunzioni straordinarie di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, si rende necessario ridurre il numero delle unità autorizzabili, nella misura indicata nella Tabella F allegata, al fine di compensare i maggiori costi connessi agli incrementi retributivi previsti dai rinnovi contrattuali relativi al triennio 2016-2018 e al triennio 2019-2021, intervenuti successivamente allo stanziamento del fondo di cui all’art. 1, comma 299, della legge citata;

VISTO l’articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale si dispone che “Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia, comprensivo di 362 unità della Polizia penitenziaria di cui al comma 382, lettera a), del presente articolo, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 384 e per un numero massimo di:

[omissis];

d) 1.143 unità per l’anno 2022, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell’Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;

[omissis]”;

VISTO l’articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo cui “Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, non prima del 1° marzo 2019, di:

  1. 362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
  2.  86 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  3.  200 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  4. 652 unità, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO l’articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il quale dispone che “Per l'attuazione delle disposizioni del comma 381, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire secondo quanto previsto dalla tabella 3 allegata alla presente legge, con una dotazione di euro 4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335 per l'anno 2020, di euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022, di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990 per l'anno 2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di euro 251.673.838 per l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218 per l'anno 2028 e di euro 257.910.130 annui a decorrere dall'anno 2029”;

VISTO l’articolo 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che dispone che “Per l'attuazione delle disposizioni del comma 382, il fondo di cui al comma 384 è incrementato di euro 17.830.430 per l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 22.434.840 per l'anno 2022, di euro 14.957.840 per l'anno 2023, di euro 15.392.240 per l'anno 2024 e di euro 15.479.120 annui a decorrere dall'anno 2025;

VISTO l’articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo cui “Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 382, lettere b) e c), pari a euro 338.410 per l’anno 2019, a euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 4.340.520 per l’anno 2022, a euro 11.817.520 per l’anno 2023, a euro 12.160.720 per l’anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al comma 384 è corrispondentemente incrementato”;

CONSIDERATO che le assunzioni di cui all’articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono autorizzate direttamente dalla legge nei limiti previsti dall’articolo 1, commi 385 e 386 sopra citati e del medesimo comma 382;

VISTO l’articolo 1, comma 387, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nel quale si dispone che “Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 381, tenendo conto del numero di assunzioni”;

  1. il decreto legislativo del 29 maggio 2017 n. 97 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che dispone: ”Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 60 unità a decorrere dal 1° aprile 2020, di 40 unità non prima del 1° ottobre 2021 e di 100 unità non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 500 unità”;

VISTO l’articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 secondo cui “Contestualmente agli incrementi di cui al comma 136 e nel limite delle unità ivi previste per ciascun anno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO l’articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base al quale “ Per l'attuazione delle disposizioni del comma 136 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per l'anno 2020, di euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno 2022, di euro 9.586.710 per l'anno 2023, di euro 13.933.077 per l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di euro 21.580.504 per l'anno 2026, di euro 21.732.469 per l'anno 2027, di euro 21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per l'anno 2029, di euro 21.987.440 per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno 2031, di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di euro 22.067.875 per l'anno 2033 e di euro 22.088.011 annui a decorrere dall'anno 2034”;

VISTO l’articolo 1, comma 140, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base al quale “Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 136, 137 e 139, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025”;

CONSIDERATO che le assunzioni derivanti dall’articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono autorizzate direttamente dalla legge nei limiti previsti dall’articolo 1, comma 139 sopra citato;

VISTO il decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e, in particolare, l’articolo 19, comma 1, lett. b) concernente le assunzioni straordinarie delle Forze di polizia secondo cui ”Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari e delle attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

[omissis]”;

b) settantotto unità per l'anno 2022, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria;

[omissis]

VISTO l’art. 19, comma 2, del citato decreto-legge n. 162/2019 il quale prevede che “Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031.”;

VISTO l’art. 19, comma 5, il quale prevede che “Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3.”

VISTO l’articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in base al quale “Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, per un numero massimo di 250 unità non prima del 1° ottobre 2021, di 250 unità non prima del 1° ottobre 2022 e di 250 unità non prima del 1° ottobre 2023”;

VISTO l’art. 1, comma 878, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, il quale prevede che “Ai fini dell'attuazione del comma 877 è autorizzata la spesa di euro 2.558.412 per l'anno 2021, di euro 13.104.943 per l'anno 2022, di euro 23.755.767 per l'anno 2023, di euro 31.848.179 per l'anno 2024, di euro 32.038.478 per l'anno 2025, di euro 32.382.499 per l'anno 2026, di euro 32.726.520 per l'anno 2027, di euro 32.984.535 per l'anno 2028, di euro 33.064.890 per l'anno 2029, di euro 33.386.308 per l'anno 2030, di euro 33.707.727 per l'anno 2031, di euro 33.948.790 per l'anno 2032 e di euro 34.087.694 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.”

VISTO l’art. 1, comma 879, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, il quale prevede che “Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 877, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2021, di euro 300.000 per l'anno 2022, di euro 525.000 per l'anno 2023 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2024.”

CONSIDERATO che le assunzioni derivanti dall’articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono autorizzate direttamente dalla legge nei limiti previsti dall’articolo 1, comma 878 sopra citato;

VISTO l’articolo 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nel quale si dispone che” Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 985 del presente articolo e per un numero massimo di:

[omissis]

b) 500 unità per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;

[omissis]”;

VISTO l’art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020 n 178, il quale prevede che “Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 984, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, di euro 32.318.063 per l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, di euro 151.510.382 per l'anno 2025, di euro 187.987.418 per l'anno 2026, di euro 195.007.907 per l'anno 2027, di euro 196.566.668 per l'anno 2028, di euro 199.622.337 per l'anno 2029, di euro 202.387.875 per l'anno 2030, di euro 204.480.113 per l'anno 2031, di euro 205.659.245 per l'anno 2032, di euro 206.733.517 per l'anno 2033, di euro 208.639.130 per l'anno 2034, di euro 210.838.415 per l'anno 2035 e di euro 213.454.024 annui a decorrere dall'anno 2036”;

VISTO l’art. 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che “Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870 per l'anno 2025, da iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno da ripartire tra le amministrazioni interessate con le modalità di cui al comma 984”;

VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215 e, in particolare, il comma 2, dell’articolo 16-septies, modificato dall'art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel quale - al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria - si dispone che:

[omissis];

c) [omissis].. Per le finalità di cui alla presente lettera e per le ulteriori esigenze connesse all'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria nell'ambito di analoghe situazioni emergenziali, la dotazione organica del ruolo ispettori della Guardia di finanza è incrementata di quarantacinque unità, di cui è autorizzata l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a euro 76.707 per l'anno 2022, euro 1.594.117 per l'anno 2023, euro 2.111.301 per l'anno 2024, euro 2.507.529 per l'anno 2025, euro 2.515.904 per l'anno 2026 ed euro 2.608.033 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

CONSIDERATO che le assunzioni derivanti dall’articolo 16-septies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 sono autorizzate direttamente dalla legge nei limiti ivi previsti;

VISTO l’art. 1, comma 961-sexies della  legge 30 dicembre 2021, n. 234,  così come inserito dall’art. 17 bis, comma 2, lettera b), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,  il quale prevede che  “Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria (…), con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di  un contingente massimo  di  complessive  1.574  unità  delle  Forze  di polizia, negli anni dal 2022 al  2055,  in  aggiunta  alle  ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno (…)

[omissis]

VISTO l’art. 1, comma 961-septies della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come inserito dall’art. 17 bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il quale prevede che “Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

  1. è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 95 unità, di cui 65 unità nei ruoli iniziali del personale che espleta funzioni specialistiche e 30 unità nei ruoli iniziali dei direttivi che espletano funzioni tecnico-professionali, a decorrere dal 15 novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 961, per un numero massimo di:
  1. 9 unità per l’anno 2022 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali.

[omissis]

CONSIDERATO che le assunzioni derivanti dall’articolo 1, comma 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono autorizzate direttamente dalla legge nei limiti ivi previsti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2021 recante “Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato complessive 12.914 unità di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia penitenziaria e dell'Arma dei carabinieri”.

VISTE le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l’autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 2021 e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative all’anno 2022, nonché gli oneri a regime;

CONSIDERATO che le richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, che dispone l’incarico al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo ZANGRILLO;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo ZANGRILLO;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze

DECRETA

Articolo 1

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle Tabelle A, B, C, D ed E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all’anno 2022, derivanti dai risparmi da cessazione dell’anno 2021, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all’importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all’anno 2022.

2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 le amministrazioni del comma 1, sono autorizzate per l’anno 2022, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre, all’assunzione straordinaria a tempo indeterminato di 1.466 unità di personale come indicate nella Tabella F allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 sono autorizzate per l’anno 2022, con decorrenza non anteriore al  1° novembre, per le amministrazioni di cui alla Tabella G, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 1.143 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima Tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

4. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386 della legge n. 145 del 2018, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 3 milioni di euro annui a partire dall’anno 2021 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella H allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

5. Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 162/2019 sono autorizzate per l’anno 2022, con decorrenza non anteriore al 1° novembre, per le amministrazioni di cui alla Tabella I, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 78 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima Tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

6. Ai sensi dell’articolo 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 sono autorizzate per l’anno 2022, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre, per le amministrazioni di cui alla Tabella L, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 500 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima Tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

7. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all’art. 19 del decreto-legge n. 162/2019, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 1 milioni di euro per l’anno 2021 e di euro 3 milioni a partire dall’anno 2022 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella N allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

8. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all’art.1, comma 984 della legge n. 178 del 2020, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di € 4.116.000 per l’anno 2021, di euro 2.590.800 per l’anno 2022, di euro 7.510.280 per l’anno 2023, di euro 7.422.830,00 per l’anno 2024 e di euro 5.915.870,00 per l’anno 2025 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella O allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

9. Ai sensi dell’articolo 1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, per l’anno 2022, le amministrazioni di cui alla Tabella M, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, con le decorrenze ivi indicate, alle assunzioni straordinarie di 118 unità di personale a tempo indeterminato, nei limiti indicati nella medesima Tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

10. Le risorse per finanziare la spesa di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui dell’articolo 1, commi 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, ivi comprese quella per mense e buoni pasto, sono ripartite tra le amministrazioni interessate come riportato nella tabella P allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

11. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell’Interno per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dell’economia e delle finanze per la Guardia di finanza, del Ministero della Difesa per il Corpo dell’Arma dei Carabinieri, del Ministero della Giustizia per il Corpo della Polizia penitenziaria.

12. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 del presente articolo, pari a euro 2.816.084 per l’anno 2022, euro 51.170.958 per l’anno 2023, a euro  64.198.648 rispettivamente per l’anno 2024 e 2025, a euro  64.234.189 per l’anno 2026, a euro  64.996.005 per l’anno 2027, a euro  68.261.060 per l’anno 2028 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) relativa al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 3 del presente articolo,  pari a euro  3.641.289 per l’anno 2022, a euro 40.912.066 per l’anno 2023, a euro  49.457.248 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a euro 50.030.157 per l’anno 2027, a euro  52.894.706 per l’anno dal 2028 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell’autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito dall’articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 5 del presente articolo, pari a euro  245.011 per l’anno 2022, a euro  2.856.838 per l’anno 2023, a euro  3.372.565 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, pari a euro  3.409.761 per l’anno 2027, a euro 3.595.743 dal 2028 a regime, si provvede ai sensi dall’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 162/2019.

15. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 6 del presente articolo, pari a euro  801.654 per l’anno 2022,  a euro  17.942.297 per l’anno 2023, a euro 21.630.945 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, pari a euro  21.720.785 per l’anno 2027, a euro  22.709.030 dal 2028 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell’autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito dall’articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 9 del presente articolo, pari a euro 551.343 per l’anno 2022, a euro  4.373.349 per l’anno 2023, a euro  5.348.625 per l’anno 2024, a euro 5.934.926 per l’anno 2025,  a euro 5.987.341 per l’anno 2026, a euro  6.143.354 per l’anno 2027, a euro  6.259.410  dal 2028 e  a regime, si provvede ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.  

17. Le amministrazioni di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2023, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

 

Articolo 2

1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate dalle Tabelle A, B, C, D ed E le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti derivanti dalle facoltà di assunzione, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1.12.2022

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Paolo Zangrillo

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti

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