DPCM 16 dicembre 2022 - Autorizzazione a reclutamento e assunzioni in favore della Corte dei conti

Registrato dalla Corte dei Conti il 29/12/2022 n. 3349

Pubblicato sulla GU Serie Generale n. 11 del 14 gennaio 2023

Versione testuale del documento

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l’anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l’anno 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018;

VISTA la legge 19 giugno 2019 n. 56 e in particolare l’articolo 3, comma 1, secondo cui “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore”;

VISTO l’articolo 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019 secondo cui, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTO il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in particolare l’articolo 52, comma 1-bis, come novellato da ultimo dall'art. 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 il quale dispone che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti;

VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 2018, 2019 e 2020 è prorogato al 31 dicembre 2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2022;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO l’articolo 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 101 del 2013, come modificato dall’art. 1, comma 363, della legge n. 145 del 2018 che ha abrogato la relativa lett. b), secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

VISTO lo stesso articolo 4, comma 3-quinquies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato;

VISTO l’articolo 4, comma 3-sexies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, il quale dispone, tra l’altro, che con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità;

CONSIDERATO che, in relazione alle motivazioni esplicitate dall’amministrazione, finalizzate alla deroga al concorso unico di cui al citato articolo 4, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 101 del 2013, fermo restando che prima di indire nuovi concorsi deve essere garantito il rispetto del punto a) dell’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, occorre un’espressa autorizzazione da parte del Ministro per la pubblica amministrazione e che, in assenza, le procedure di autorizzazione a bandire si intendono riferite al concorso unico;

VISTE le note DFP prot. n. 0043739 del 2 luglio 2019 e prot. n 48296 del 22 luglio 2019, con le quali il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri autorizzava la Corte dei conti a svolgere direttamente le procedure concorsuali per il reclutamento di n. 94 unità di personale amministrativo di area III F1, di n. 288 unità di personale amministrativo di area III F3 e n. 7 unità di personale dirigenziale;

VISTO l’articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di autorizzazioni a bandire nuovi concorsi per la qualifica dirigenziale;

VISTO l'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recanteMisure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

VISTO il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 recante Regolamento di individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ed in particolare l’art. 2, comma 2, a mente del quale “ai fini di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati”;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 maggio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018, recante “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2022 recante “Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni” pubblicato in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 215 del 14 settembre 2022”;

VISTE le richieste di autorizzazione ad assumere trasmesse dalla Corte dei conti rispettivamente con nota n. 0007731 del 06/10/2022 registrata al Prot. DFP 0075504 -A- 06/10/2022 e con nota n. 0007733 del 06/10/2022 registrata al prot. DFP 0075522 -A- 06/10/2022;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”, in particolare l’articolo 4 in base al quale la Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese;

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15 recante “Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, adottato con Deliberazione n. 1/DEL/2010, in particolare l’articolo 23 che richiama le funzione esercitate dalla Direzione generale programmazione e bilancio, "che ribadisce la peculiare collocazione della Corte dei conti per la quale non si applicano i limiti relativi alle pubbliche amministrazioni, fatti salvi i principi generali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento di autonomia finanziaria approvato con deliberazione delle Sezioni riunite in sede deliberante n. 1/DEL/2012, modificato con deliberazione del Consiglio di presidenza in diverse adunanze nel 2019 ridenominato “Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità”, in particolare l’articolo 2 secondo cui l’autonomia finanziaria della Corte dei conti, prevista all’articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si esercita, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici, di coordinamento della finanza pubblica e di programmazione, ottimizzazione, efficienza e trasparenza nell’uso delle risorse, nelle forme e nei modi disciplinati dal regolamento autonomo di amministrazione e contabilità. Si applicano, altresì, le disposizioni recate da norme di legge espressamente riferite alla Corte medesima, agli Organi di rilevanza costituzionale ovvero alla Magistratura contabile, nonché ogni altra norma ritenuta compatibile con la sfera di autonomia e indipendenza costituzionalmente riconosciuta all’Istituto;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria della Corte dei conti adottato con provvedimento del 31 ottobre 2012, in particolare l’articolo 3 secondo cui la gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione e l’articolo 38 secondo cui il Segretario generale, su proposta dei titolari dei centri di responsabilità, predispone, entro il 30 settembre di ciascun anno, la pianificazione triennale dei lavori e la aggiorna annualmente nonché l’elenco dei lavori da eseguire nell’anno successivo.

VISTO l’esito positivo dell’istruttoria svolta sulle predette richieste;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, che dispone l’incarico al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo ZANGRILLO;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, che dispone l’incarico al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo ZANGRILLO;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 novembre 2022, al numero 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo ZANGRILLO;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1
(Corte dei conti)

  1. La Corte dei conti è autorizzata, sul budget assunzionale derivante dalle cessazioni dell’anno 2019 – budget 2020 del personale di magistratura, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  2. La Corte dei conti è autorizzata, sul budget assunzionale derivante dalle cessazioni dell’anno 2020 – budget 2021 del personale di magistratura, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  3. La Corte dei conti è autorizzata, sul budget assunzionale derivante dalle cessazioni dell’anno 2021 – budget 2022 del personale di magistratura, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  4. La Corte dei conti è autorizzata, sul budget assunzionale derivante dalle cessazioni dell’anno 2019 – budget 2020 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella  4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  5. La Corte dei conti è autorizzata, sul budget assunzionale derivante dalle cessazioni dell’anno 2020 – budget 2021 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella  5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  6. La Corte dei conti è autorizzata, sul budget assunzionale derivante dalle cessazioni dell’anno 2021 – budget 2022 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella  6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 2
(Disposizioni generali)

  1. Per procedere ad assunzioni di unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, ovvero all’utilizzazione del budget residuo, la Corte dei conti può avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, che la valuteranno nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. In assenza di apposita autorizzazione le procedure a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite al concorso unico.
  2. L’avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.
  3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
  4. L’avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti in dotazione organica, tanto alla data di emanazione del bando, quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove  previsti dalla legge.
  5. La Corte dei conti è tenuta a trasmettere, entro il 31 dicembre 2022 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere in attuazione del presente decreto, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilità ai sensi dell’articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2022

Per     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell’economia e delle finanze

 

(Per le Tabelle vedasi PDF)