Parere in merito al limite di spesa applicabile ai contratti di lavoro flessibile

Parere n. 0013354 del 19.03.2013 in ordine al limite di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, del d.l. 95/2012 (l. 135/2012).

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Alla Città di XXX
Piazza XXX
XXX

e, p.c.: Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Oggetto: Richiesta di parere contratti di lavoro a tempo determinato Società "XXX".

Si fa riferimento alla nota prot. n. 2323 del 5 febbraio 2013 con cui la Città di XXX chiede il parere di questo Ufficio in ordine alla possibilità per la Società "XXX XXX", di cui il Comune è socio unico e che gestisce il servizio di igiene ambientale, di assumere personale a tempo determinato in deroga al limite di spesa previsto per i contratti di lavoro flessibile.

In particolare, il quesito è volto a chiarire se anche per i contratti a tempo determinato necessari ad assicurare lo svolgimento delle funzioni connesse alla raccolta dei rifiuti sia possibile applicare la deroga per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale prevista dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 [1].
L'estensione della deroga, secondo il Comune, troverebbe fondamento nel fatto che le funzioni di polizia locale e quelle connesse alla raccolta dei rifiuti, di cui come detto si occupa la Società "XXX XXX", sono entrambe funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, comma 27, del predetto d.l. 78/2010. In particolare, in base all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro flessibile, nelle tipologie indicate dalla norma, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 [2]. Nel fissare il tetto di spesa, la disposizione normativa prevede specifici casi di deroga per cui, a decorrere dal 2013, gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Ad avviso dell'Ente il rinvio all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 con l'applicazione del limite di spesa fissato per i contratti di lavoro flessibile e delle deroghe previste opera in base all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 [3] secondo cui alle società di cui al comma 1 ovvero alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante.
Un'interpretazione in tal senso, ove fosse fondata e condivisibile, consentirebbe all'Ente di gestire il flusso turistico presente in gran parte dell'anno.

Al riguardo, in via preliminare e per ragioni di completezza, si evidenzia che, secondo quanto precisato nella richiesta di parere, la Società "XXX XXXXX" rientra tra le società di cui al comma 1 dell'articolo 4 del d.l. 95/2012 a cui, come sopra riportato, rinvia il comma 9 della disposizione. Pur tuttavia la Città di XXX, in qualità di amministrazione controllante, non è tenuta agli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del d.l. 95/2012 in ragione del regime derogatorio previsto dal comma 3 secondo cui "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica (…)". Non si rinvengono, nella richiesta di parere, informazioni che consentano allo scrivente Ufficio di rilevare l'impatto applicativo dell'articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010. Si ricorda che tale disposizione prevede che entro il 31 dicembre 2012 i comuni, con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni, fatti salvi i casi di società già costituite che:

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

Ciò detto, nel merito della questione si precisa che, per le sopra indicate società, la disposizione da prendere a riferimento per l'individuazione del limite di spesa applicabile ai contratti di lavoro a tempo determinato è da rinvenire nell'articolo 4, comma 10, del d.l. 95/2012. L'articolo 4, comma 9, del d.l. 95/2012, richiamato nel quesito, laddove dispone che alle società sopra indicate si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante, è da riferirsi alle sole assunzioni a tempo indeterminato.
Ciò chiarito, l'articolo 4, comma 10, del d.l. 95/2012 prevede che, per quel che concerne la spesa per i contratti di lavoro flessibile, a decorrere dall'anno 2013 le suddette società possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. La previsione normativa non opera un rinvio dinamico all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 fissando piuttosto un preciso limite di spesa che le società interessate sono chiamate ad applicare in riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In assenza di un rinvio espresso all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 si ritiene che non possano trovare applicazione le deroghe ivi previste, sia pur solo in riferimento alla ratio che le connota, tra le quali quella, richiamata dal Comune, relativa alle assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale. Peraltro, anche laddove l'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 fosse stato direttamente applicabile alle Società sopra indicate, non sarebbe stato comunque possibile interpretare estensivamente e in via analogica i casi di deroga disposti dalla previsione normativa atteso che, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale, le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Si precisa in ogni caso che, in base alla formulazione letterale della disposizione, il limite di spesa previsto dell'articolo 4, comma 10, del d.l. 95/2012 trova applicazione in riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche alle altre tipologie di lavoro flessibile, tra cui la somministrazione di lavoro (articoli 20 e ss. del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276) e il lavoro accessorio (articolo 70 del medesimo d.lgs. 276/2003). Infatti, laddove il legislatore ha voluto prevedere un limite di spesa applicabile alle diverse tipologie di lavoro flessibile lo ha fatto espressamente, come nel caso del richiamato articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010. Alla luce di quanto detto, si tiene che la Società in questione possa stipulare contratti di lavoro a tempo determinato ovvero contratti di collaborazione coordinata e continuativa ne limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; come detto, in tale tetto non rientrano invece altre tipologie di lavoro flessibile, tra cui la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio, a cui la Società potrà eventualmente fare ricorso, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio e, ovviamente, nel rispetto dei principi generali di contenimento delle spese previsti dalla normativa vigente, per far fronte allo svolgimento della funzione fondamentale di gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Maria Barilà

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

[2] L'estensione della previsione normativa agli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata disposta dall'articolo 4, comma 102, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.

[3] Convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135.