Nota Circolare Uppa n. 208/05

Nota Circolare su permessi retribuiti di cui all'art.33, commi 2 e 3 della Legge n.104/92

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UFFICIO P.P.A./ROM Roma,
Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento

Nota Circolare

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Roma

A tutti i Ministeri
Direzione generale AA.GG. e personale
Loro sedi

Agli Enti pubblici non Economici
(tramite i Ministeri Vigilanti)
Loro sedi

Agli Enti Pubblici (ex art. 70, D. Lgs. n. 165/2001)
Loro sedi

Alle Istituzioni universitarie
(tramite il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)
Loro sedi

Agli Enti di ricerca
(tramite il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca)
Roma

Al Consiglio di Stato
Ufficio del Segretariato Generale
Roma

Alla Corte dei Conti
Ufficio del Segretariato Generale
Roma

All'avvocatura generale dello Stato
Ufficio del Segretariato generale
Roma

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
Roma

Al Ministero dell'economia e finanze
Dipartimento della RGS-IGOP
Roma

All'INPDAP
Direzione Generale Entrate
Roma

All'INPS
Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane
Roma

e p. c.

All'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)

All'Unione delle Province d'Italia (UPI) Loro sedi

OGGETTO: permessi retribuiti di cui all'art. 33, commi 2 e 3 della legge n. 104/92.

Numerose richieste di chiarimenti pervengono in ordine all'incidenza o meno, sulla 13° mensilità, dei permessi retribuiti di cui all'art. 33, commi 2 e 3 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate). Sull'argomento che più volte è stato oggetto di incertezze sul piano applicativo, si è ritenuto opportuno, in attesa che la materia venga disciplinata in sede contrattuale, l'intervento da parte di questo Dipartimento al fine di fornire alle amministrazioni un indirizzo univoco allo scopo di evitare situazioni di discriminazione tra dipendenti pubblici che usufruiscono del medesimo beneficio. Con specifico riferimento al lavoro pubblico si ritiene pertanto utile precisare quanto segue.

Come già accennato in premessa, il punto nodale della questione riguarda l'incidenza o meno sul calcolo dei ratei della tredicesima mensilità dei permessi retribuiti di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, che prevedono per i soggetti disabili, nonché per i familiari che li assistono, due ore di permesso al giorno o tre giorni di permesso al mese. La rilevanza della questione ha reso necessario da parte di questo Dipartimento, il ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato, per l'acquisizione di un apposito parere. Il predetto organo, con nota n. 142615 del 2 novembre 2004 (di cui si allega copia), nell'esprimersi in merito alla problematica, è giunto alla conclusione che "…vista la ratio di tutela e protezione della normativa in esame a favore di soggetti particolarmente deboli, tra cui i lavoratori familiari di persone portatrici di handicap, e vista l'evidente finalità sociale delle disposizioni esaminate, non si può non interpretare la normativa in esame, nel senso che la tredicesima mensilità non subisce decurtazioni o riduzioni nell'ipotesi nella quale un lavoratore scelga di fruire dei permessi disposti dal 2° e 3° comma del citato art. 33. Del resto, analoga disciplina è direttamente seguita dal legislatore in casi analoghi, come nell'ipotesi di periodi di assenza per malattia ed infortunio, per gravidanza e puerperio e nel caso di congedo matrimoniale." Alla luce di quanto sopra rappresentato e in aderenza al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, lo scrivente Dipartimento ritiene di poter affermare che la fruizione dei permessi retribuiti, di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità.

Il Direttore dell'Ufficio
Francesco Verbaro