DPCM 3 ottobre 2023 - Autorizzazione al MIM ad avviare procedure per 979 dirigenti scolastici

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023 - Reg.ne n. 2839 
Pubblicato in GU Serie Generale n. 271 del 20-10-2023

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Il Presidente del Consiglio

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, e, in particolare, l’articolo 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e, in particolare, l’articolo 29 relativo al reclutamento dei dirigenti scolastici, che si realizza mediante concorso selettivo per titoli ed esami, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

VISTO il decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante “Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, e, in particolare, l’articolo 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, e, in particolare, l’articolo 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, che, al comma 557 dell’articolo 1, apporta modificazioni al citato articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;

VISTO il comma 978 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede, tra l’altro, che, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato;

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, e, in particolare, l’articolo 19-quater in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, e, in particolare, l’articolo 47, relativo a misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione che, nel modificare il predetto comma 978 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, introduce, al comma 8, misure in materia sia di mobilità regionali e interregionali che di conferimento di ulteriori incarichi per i dirigenti scolastici;

VISTO il decreto- legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, e, in particolare, i commi dall’11-quinquies all’11-octies dell’articolo 5, concernenti, tra l’altro, la validità della graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017, e la previsione di una procedura riservata ai partecipanti al predetto concorso con un contenzioso pendente;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, e, in particolare, l’articolo 5 che, al comma 20-bis, novella il predetto articolo 19-quater del decreto-legge n. 4 del 2022, e, al comma 20-ter, prevede la reintegrazione nel posto di lavoro dei destinatari dei provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”, e, in particolare, il comma 6-ter dell’articolo 20 che modifica il sopra citato articolo 5 del decreto-legge n. 198 del 2022, innovando il comma 11-quinquies e aggiungendo i commi 11-decies e 11-undecies;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, e, in particolare, l’articolo 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che ai fini del conseguimento della pensione anticipata per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 2 marzo 2023, prot. n. 28204, con la quale è richiesta, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, l’autorizzazione ad avviare le procedure per il reclutamento di complessivi n. 1.140 dirigenti scolastici, di cui almeno n. 684 destinati alla procedura ordinaria e fino a n. 456 destinati alla procedura riservata di cui al citato decreto-legge n. 198 del 2022;

PRESO ATTO che con la stessa nota del 2 marzo 2023, prot. n. 28204, con riferimento al triennio scolastico dal 2023/2024 al 2025/2026, viene comunicato che il numero dei posti vacanti e disponibili per il personale con qualifica di dirigente scolastico è stimato in n. 1.399 unità e viene specificato che le cessazioni dal servizio che si prevede si verifichino sono stimate in n. 1.423 unità, di cui n. 477 al 31 agosto 2023, n. 470 al 31 agosto 2024 e n. 476 al 31 agosto 2025;

CONSIDERATO che con la predetta nota del 2 marzo 2023, prot. n. 28204, viene anche comunicato che il numero delle istituzioni scolastiche da coprire con incarico a tempo indeterminato ai dirigenti scolastici oggetto del presente provvedimento ammonta a n. 7.519 per l’anno scolastico 2023/2024, a n. 7.461 per l’anno scolastico 2024/2025 e a n. 7.401 per l’anno scolastico 2025/2026 e che, pertanto, la riforma del dimensionamento di cui al citato articolo 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 comporterà, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, una riduzione di n. 118 istituzioni scolastiche;

PRESO ATTO che nella più volte richiamata nota del 2 marzo 2023, prot. n. 28204, viene, altresì, specificato che il contingente di n. 1.140 posti, per il quale si richiede l’autorizzazione a indire procedure, è stato calcolato partendo dal fabbisogno triennale di organico di n. 1.399 posti di dirigente scolastico, al quale vanno sottratti n. 166 posti destinati alle immissioni in ruolo degli idonei ancora in graduatoria del concorso nazionale bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, n. 44 posti destinati alle immissioni in ruolo degli idonei del concorso bandito con D.D.G. 13 luglio 2011, nonché, in via prudenziale, n. 49 posti autorizzati ed accantonati in attesa della definizione di contenzioso giurisdizionale;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del 20 giugno 2023, prot. n. 180287, trasmessa con nota del Gabinetto del medesimo Ministero del 28 giugno 2023, prot. n. 27153, con la quale, nell’esprimere considerazioni in merito, vengono richiesti ulteriori elementi utili alla definizione del contingente di dirigenti scolastici per i quali dare avvio alle procedure di reclutamento;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del 4 agosto 2023, prot. n. 213433, trasmessa con nota del Gabinetto del medesimo Ministero del 9 agosto 2023, prot. n. 34601, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso all’autorizzazione all’avvio di procedure di reclutamento nel limite di n. 979 unità di dirigente scolastico, da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria per titoli ed esami e la procedura di reclutamento riservata;

RITENUTO di poter autorizzare il Ministero dell’istruzione e del merito, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, all’avvio di procedure volte al successivo reclutamento di complessivi n. 979 dirigenti scolastici, da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria per titoli ed esami e la procedura di reclutamento riservata;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze

D E C R E T A

1. Il Ministero dell’istruzione e del merito è autorizzato, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, ad avviare le procedure per la copertura di complessivi n. 979 posti di dirigente scolastico, da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria ex articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e la procedura di reclutamento riservata prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 3 ottobre 2023

per          IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell’economia e delle finanze