DPCM 4 settembre 2019 di autorizzazione ad assumere in favore delle amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Recante autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia Penitenziaria e dell’Arma dei carabinieri ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nonché ai sensi della legge 27 dicembre 2017 n. 205 in particolare l’art. 1, commi 287 e 299, ed ai sensi della legge 30 dicembre 2018 n. 145 in particolare l’art. 1, commi 381, 382, 384 e 387

Registrato alla Corte dei Conti il 17 ottobre 2019 Reg.ne Succ. n. 1989

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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

VISTO il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 , n. 95 secondo cui, a decorrere dall’anno 2016, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente;

VISTO l’articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l’articolo 3 della legge 19 giugno 2019 n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” ed in particolare i seguenti commi:

4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo:

a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;

b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.

5. Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.”;

CONSIDERATO che i commi 4 e 5 dell’articolo 3 della citata legge n. 56 del 2019 si applicano anche ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO l’articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, nel quale si prevede che “Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonché i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di: a) 350 unità per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza, 50 nel Corpo di polizia penitenziaria e 50 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”; b) 700 unità per l'anno 2019, di cui 200 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 100 nel Corpo di polizia penitenziaria e 100 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO l’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 nel quale si dispone che “Ai fini dell'attuazione del comma 287, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 287, con una dotazione di 1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455 euro per l'anno 2020, di 130.399.030 euro per l'anno 2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 euro per l'anno 2027, di 309.524.488 euro per l'anno 2028, di 309.540.559 euro per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2018 recante ”Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia penitenziaria e dell'Arma dei carabinieri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2018, n. 282;

VISTO l’articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 con il quale si dispone che “Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia, comprensivo di 362 unità della Polizia penitenziaria di cui al comma 382, lettera a), del presente articolo, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 384 e per un numero massimo di:

a) 1.043 unità per l'anno 2019, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri e 227 nel Corpo della guardia di finanza”;

VISTO l’articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 il quale dispone che “Per l'attuazione delle disposizioni del comma 381, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire secondo quanto previsto dalla tabella 3 allegata alla presente legge, con una dotazione di euro 4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335 per l'anno 2020, di euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022, di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990 per l'anno 2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di euro 251.673.838 per l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218 per l'anno 2028 e di euro 257.910.130 annui a decorrere dall'anno 2029”;

VISTO l’articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 con il quale si dispone che “Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, non prima del 1° marzo 2019, di:

a) 362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

b) 86 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) 200 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) 652 unità, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO l’articolo 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che dispone che “Per l'attuazione delle disposizioni del comma 382, il fondo di cui al comma 384 è incrementato di euro 17.830.430 per l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 22.434.840 per l'anno 2022, di euro 14.957.840 per l'anno 2023, di euro 15.392.240 per l'anno 2024 e di euro 15.479.120 annui a decorrere dall'anno 2025”;

VISTO l’articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 secondo cui “Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 382, lettere b) e c), pari a euro 338.410 per l'anno 2019, a euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 4.340.520 per l'anno 2022, a euro 11.817.520 per l'anno 2023, a euro 12.160.720 per l'anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al comma 384 è corrispondentemente incrementato”;

CONSIDERATO che le assunzioni di cui all’articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 sono autorizzate direttamente dalla legge nei limiti previsti dall’articolo 1, commi 385 e 386 sopra citati e del medesimo comma 382;

VISTO l’articolo 1, comma 387, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 nel quale si dispone che “Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 381, tenendo conto del numero di assunzioni”;

VISTO l’articolo 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 con il quale “Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 650 unità non prima del 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unità non prima del 1° settembre 2019 e di ulteriori 650 unità non prima del 1° aprile 2020. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.500 unità”;

VISTI i commi 390 e 391 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che dettano disposizioni speciali per le assunzioni ordinarie e straordinarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, comprese quelle derivanti dal citato comma 389;

VISTO il comma 392 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che stabilisce: “Per l'attuazione delle disposizioni del comma 389 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno 2019, di euro 56.317.262 per l'anno 2020, di euro 63.138.529 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per l'anno 2024, di euro 64.208.008 per l'anno 2025, di euro 64.337.545 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per l'anno 2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 annui a decorrere dall'anno 2031.”

CONSIDERATO che le assunzioni derivanti dall’articolo 1, commi 389, 390 e 391, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 sono autorizzate direttamente dalla legge nei limiti previsti dall’articolo 1, comma 392 sopra citato;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12;

VISTO il decreto legislativo del 6 ottobre 2018 n. 127;

VISTE le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l’autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 2018 e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative all’anno 2019, nonché gli oneri a regime;

CONSIDERATO che le richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On. Sen. Avv. Giulia Bongiorno;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze

DECRETA

Articolo 1

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle Tabelle A, B, C, D ed E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all’anno 2019, derivanti dai risparmi da cessazione dell’anno 2018, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all’importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all’anno 2019.

2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 le amministrazioni del comma 1, sono autorizzate per l’anno 2019, con decorrenza non anteriore al 23 ottobre 2019, fatto salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del presente comma, all’assunzione straordinaria a tempo indeterminato di 700 unità di personale come indicate nella Tabella F allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai sensi dell’articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, con riferimento alle 100 unità indicate per il Corpo della polizia penitenziaria, n. 86 unità sono autorizzate, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l’anno 2019 dall’articolo 1, comma 287, della legge n. 205 del 2017, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2019.

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 sono autorizzate per l’anno 2019, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla Tabella G, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 1.043 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima Tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

4. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell’Interno per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dell’economia e delle finanze per la Guardia di finanza, del Ministero della Difesa per il Corpo dell’Arma dei Carabinieri, del Ministero della Giustizia per il Corpo della Polizia penitenziaria.

5. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 del presente articolo, pari a euro 2.867.611,70 per l’anno 2019, euro 26.568.073,29 per l’anno 2020, euro 29.512.487,00 per gli anni dal 2021 al 2023, euro 29.700.378,67 per l’anno 2024, euro 30.455.757,67 a regime a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) relativa al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 3 del presente articolo, per l’anno 2019 pari ad euro 4.938.197,09, per l’anno 2020 pari ad euro 38.075.711,56, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 pari ad euro 44.183.352,62, per l’anno 2024 pari ad euro 44.456.148,78, dal 2025 a regime pari ad euro 45.683.825,28 si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell’autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito dall’articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386 della legge n. 145 del 2018, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a partire dall’anno 2020 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella H allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

8. Le amministrazioni di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2020, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

Articolo 2

1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate dalle Tabelle A, B, C, D ed E le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti derivanti dalle facoltà di assunzione, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP.

Articolo 3

1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento possono essere effettuate nel rispetto delle decorrenze previste dalle disposizioni di legge richiamate in premessa.

 

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2019

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell’economia e delle finanze

(Per la visione delle tabelle si rimanda al relativo PDF)