Parere sull’interpretazione dell’articolo 3, comma 1, della legge 113/1985

Parere n. 17466 del 30.04.2012 reso all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti in materia di assunzione di centralinisti non vedenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 113/1985

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All'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti 
Presidenza nazionale 

Via Borgognone, 38 
00187 Roma

e, p.c.: Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro 

Via Fornovo, 8 
00192 Roma

All'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti 
UIC Potenza 

uicpz@uiciechi.it

Oggetto: Interpretazione articolo 3, comma 1, legge 113/1985. Quesito.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 3912/2012 del 1° marzo 2012 [1] con cui l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti chiede chiarimenti in merito all'interpretazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113. Nella nota cui si risponde, nel premettere che la legge 113/1985 è destinata ai centralinisti telefonici per i quali le norme tecniche prevedono l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore, si evidenzia che il progresso tecnologico ha consentito di realizzare impianti telefonici che, per le loro caratteristiche tecniche, non necessitano di alcun posto riferito alla predetta posizione di lavoro. In mancanza di posto operatore non troverebbe applicazione l'obbligo di assunzione dei centralinisti non vedenti previsto dall'articolo 3, comma 1, della predetta legge 113/1985.

Quello che si rileva nella richiesta di parere, in termini generali, è che le caratteristiche tecniche dell'impianto telefonico non dovrebbero incidere sulla garanzia in materia di collocamento obbligatorio riconosciuta ai centralinisti non vedenti, per cui, a detta dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, la presenza del terminale telefonico da usare come centralino dovrebbe di per sé comportare l'obbligo di assunzione del centralinista non vedente.

Di contrario avviso è la Direzione provinciale del lavoro di Potenza. Nello specifico, nella nota si richiamano, infatti, le verifiche ispettive effettuate dal Servizio Ispezione del lavoro della predetta Direzione provinciale del lavoro di Potenza che ha escluso l'obbligo assunzionale in capo agli enti oggetto di ispezione in quanto dotati di un centralino telefonico con operatore automatico. Secondo l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, la verifica ha tenuto conto delle sole caratteristiche tecniche del centralino telefonico, "ignorando sia l'indicazione in segreteria telefonica dell'esistenza di un centralino sia l'esistenza effettiva di un operatore telefonico."

La questione è stata sottoposta anche all'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, per ragioni di competenza, ha trasmesso la richiesta di parere a questo Ufficio. Uno dei casi riportati dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti nella nota a cui si risponde, infatti, riguarda, il collocamento di centralinisti non vedenti presso pubbliche amministrazioni[2].

Si premette che l'orientamento che si andrà ad esprimere è volto a delineare la fattispecie in termini generali, tenuto conto della normativa primaria e della giurisprudenza sull'argomento, ferma restando la competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle verifiche ispettive effettuate.

Nel merito, come in parte anticipato, l'articolo 3 della legge 113/1985 fissa gli obblighi dei datori di lavoro, precisando, per quanto di interesse in riferimento al datore di lavoro pubblico, che:

  1. i centralinisti telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedono l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore (comma 1);
  2. anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 1 della stessa legge (comma 2);
  3. qualora il centralino telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia più di un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi della vista (comma 4).

Ai fini dell'obbligo assunzionale prescritto dal comma 1 della disposizone occorre verificare l'esistenza delle seguenti condizioni:

a)     le caratteristiche tecniche del centralino telefonico.

Sul punto appare utile il rinvio alla circolare dell'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 88 del 1986, che per quanto risalente continua a mantenere la sua attualità, tenuto anche conto dell'evolversi della tecnologia al riguardo;

b)     la presenza di uno o più posti operatori ossia l'esistenza di un posto di lavoro che, anche se non previsto in organico, sia di fatto destinato allo svolgimento delle specifiche mansioni di centralinista[3].

In presenza delle predette condizioni, il datore di  lavoro pubblico è dunque obbligato ad assumere il personale in argomento, con le modalità indicate nella legge 113/1985, rilevando, a garanzia dell'effettività della tutela riconosciuta alla particolare categoria di disabili, che l'obbligo assunzionale si applichi ogni qualvolta via sia personale di fatto destinato allo svolgimento delle mansioni di centralinista a prescindere dalla previsione nell'organico dell'amministrazione della relativa qualifica funzionale.

Nei casi in cui non si ravvisi la concorrenza delle predette condizioni, anche secondo costante giurisprudenza, l'amministrazione non ricade nell'obbligo di assumere centralinisti non vedenti.
E', infatti, da ritenere che la normativa di riferimento non imponga di procedere all'assunzione di detti disabili anche quando l'impianto telefonico non necessiti, per le sue caratteristiche tecniche, di alcun operatore, ma miri semplicemente a garantire l'assunzione di persone non vedenti in presenza di impianti telefonici che richiedano l'opera di un centralinista[4]. Nel caso l'amministrazione utilizzi un impianto con solo funzionamento manuale, l'eventuale mutamento dell'apparecchio in modalità automatica determina il venire meno del profilo professionale nella dotazione organica e del connesso fabbisogno. 
Il riconoscimento dell'obbligo assunzionale anche nel caso di assenza di posto operatore, oltre a non essere in linea con il dettato normativo dell'articolo 3, comma 1, della legge 113/1985, creerebbe un discrasia tra la disciplina in materia di collocamento mirato dei disabili e fabbisogno dell'amministrazione, vanificando il principio dell'inclusione fattiva nel contesto lavorativo, nonché dell'economicità dell'amministrazione pubblica. Al fine di garantire un impiego quanto più corrispondente alle capacità lavorative del disabile, infatti, l'articolo 2 della legge 68/1999 definisce il collocamento mirato dei disabili "quale serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione". Indubbiamente l'evoluzione tecnologica degli impianti telefonici riduce l'impatto applicativo della norma di favore prevista per i centralinisti non vedenti, riconducendo i benefici per la categoria alla tutela prevista dalla normativa generale sul collocamento obbligatorio dei disabili. Un'eventuale diversa attenzione alla tematica non può che essere presa in considerazione dal legislatore.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 
Maria Barilà


[1] La nota prot. n. 3912/2012 del 1° marzo 2012[1], a cui si risponde, riassume le tematiche oggetto di altre note precedenti quali quella del 18 febbraio 2011, n. 21/AL/CT, 14 giugno 2011, n. 629/11/14, 21 luglio 2011, n. 14753/2011, 3 febbraio 2012, n. 89/12/14, 16 aprile 2012, n. 370/12/14. Con la presente risposta si considerano affrontate le questioni di cui alle note sopracitate.

[2] In particolare, il Comune di Lauria.

[3] Cassazione civile, sez. lavoro, 18 novembre 1982, n. 6218 (Unione italiana ciechi c/ Cassa risparmio).

[4] TAR Piemonte, sez. I, 4 settembre 1998, n. 345. V. anche Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2004, n. 1966: "L'art. 3 comma 1 l. 29 marzo 1985 n. 113, mira a garantire l'assunzione di centralinisti non vedenti in presenza di impianti che non possono funzionare se non con l'opera di un centralinista, ma non impone che, in presenza di un impianto gestibile in entrambi i modi, cioè in automatico o con operazioni manuali, si debba necessariamente assumere un centralinista non vedente, rendendo operativo il centralino funzionante con l'assistenza di un operatore.". (Conferma Tar Calabria, Catanzaro, 26 aprile 2000 n. 430).