Parere n. 215/05

Ricostituzione del rapporto di lavoro ex art.26 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 14.09.2000. Art.34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165.

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Parere n. 215/05

3 giugno 2005

Alla regione Liguria 
Direzione centrale risorse umane, finanziarie e strumentali 
Settore coordinamento e gestione risorse umane 
Via Fieschi 
16100 - Genova

Oggetto: art.34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 - ricostituzione del rapporto di lavoro ex art.26 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 14.09.2000.

Sintesi: Nel caso in cui un'amministrazione intenda accogliere una domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro presentata da un proprio ex dipendente, non è richiesto l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'art.34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, ferma restando la necessità di rispettare i vincoli derivanti dalla legge 30 dicembre 2004, n.311, e le clausole dei contratti collettivi di riferimento. Si fa riferimento alla lettera del 22 aprile 2004, prot. n.53327/1512, con la quale codesta Amministrazione chiede il parere del Dipartimento della funzione pubblica in merito alla sussistenza dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art.34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, al caso di ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.26 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 14 settembre 2000. 

In merito, si espongono le seguenti considerazioni. L'art.26, comma 1, del citato CCNL del 14 settembre 2000 prevede che il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'accoglimento dell'istanza di riassunzione è subordinato alla vacanza del posto nella dotazione organica dell'amministrazione. Con la ricostituzione si instaura un nuovo rapporto di lavoro svincolato da quello precedente, fatto salvo il ricongiungimento dei due periodi di servizio ai fini pensionistici. In termini economico - finanziari, la riammissione in servizio è sottoposta per le regioni e gli enti locali ai vincoli previsti dall'art.1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale, ai fini della partecipazione delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, fissa criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005 - 2007, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 34 bis del d.lgs. n.165 del 2001 al caso prospettato, la norma prevede, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, l'obbligo di comunicazione ai soggetti di cui l'art.34, commi 2 e 3, dell'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità. Benché la menzionata disposizione al comma 1 consideri esplicitamente le procedure di assunzione del personale, a parere dello scrivente, essa va riferita alle procedure di reclutamento, come si desume dal riferimento contenuto nel medesimo comma ai posti per i quali "si intende bandire concorso" ovvero alle nuove assunzioni connesse all'utilizzo di graduatorie di idonei o di altre  amministrazioni (in ricorrenza dei presupposti; cfr.: lettera circolare DFP dell'11 aprile 2005, pubblicata sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica, www.funzionepubblica.it). La ricostituzione del rapporto di lavoro non rappresenta l'inserimento di una nuova unità per effetto di una nuova procedura di reclutamento, quanto piuttosto l'inquadramento in ruolo di un soggetto che era già dipendente dell'amministrazione in connessione all'esercizio di una facoltà accordata dalla contrattazione collettiva e secondo le condizioni ivi stabilite. Conseguentemente, si ritiene che nell'ipotesi in questione non sussistano i presupposti per l'applicazione del citato art. 34 bis. 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 
(Francesco Verbaro)