DM ripartizione distacchi sindacali 2016-18 – Carriera prefettizia

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DECRETO DI RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE COMPLESSIVO DEI DISTACCHI SINDACALI RETRIBUITI AUTORIZZABILI PER IL TRIENNIO 2016-2018 NELL’AMBITO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA.

Visto     il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto     il d.P.R. 4 aprile 2008, n.105, di “Recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia”;

Visto     in particolare, l'art. 12, comma 1, del citato decreto 4 aprile 2008, n. 105, che fissa in cinque unità il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera prefettizia;

Visto     l’art. 7, comma 1 del Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, il quale ha stabilito che a fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale, di conseguenza il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili  a favore del personale della carriera prefettizia è allo stato individuato nel contingente complessivo di 4 unità;

Visto     il medesimo art. 12, comma 2, del menzionato decreto 4 aprile 2008, n. 105, il quale prevede che alla ripartizione del predetto contingente complessivo di cinque distacchi (ora 4 come rideterminato ai sensi del Decreto Legge n.90 del 2014), tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione), sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;

Visto     il secondo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 12 del citato d.P.R. 4 aprile 2008, n. 105,  il quale statuisce che la ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali, che ha validità fino alla successiva, tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) concernente l’individuazione della delegazione sindacale trattante, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione, accertate per ciascuna organizzazione sindacale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene operata la ripartizione;

Visto     l'art. 15, comma 1, del suddetto decreto 4 aprile 2008, n. 105, il quale prevede che il Ministero dell'interno invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;

Vista     la nota prot. OM 6161/BIS/P-715 del 16 marzo 2016 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, “Ai fini di quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 27 del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139 e agli artt. 13 e 15 del d.P.R. 4 aprile 2008, n. 105…”, i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali riguardanti le organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia riferiti al 31 dicembre 2015, evidenziando che “le schede sono state debitamente sottoscritte dal rappresentante sindacale di ciascuna sigla, ad eccezione di quelle riguardanti le OO.SS. UGL-Intesa Funzione Pubblica e SI – SINDACATO ITALIANO, le quali, pur regolarmente convocate, non hanno inviato un proprio delegato per la sottoscrizione.”;

Vista     la nota del 18 ottobre 2016, prot. DFP 53899 del Dipartimento della funzione pubblica, con la quale le Organizzazioni sindacali del personale della carriera prefettizia, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, sono state invitate a formulare eventuali osservazioni sull’ipotesi di ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi;

Vista     la nota del 21 ottobre 2014, prot. n. 70/2016, dell’organizzazione sindacale SNADIP-CISAL, con la quale sono state formulate alcune osservazioni in merito;

Vita     la nota del  9 novembre 2016, prot. 58656, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha rappresentato al Ministero dell’interno che le osservazioni formulate dalla Organizzazione sindacale non potevano essere accolte;

Visto     il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale l’On. Dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto     il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014, con il quale all’On. Dott.ssa Maria Anna Madia, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l’incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto     il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2014, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è stato delegato, tra l’altro, ad esercitare le funzioni riguardanti “...le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni…”, nonché le funzioni riguardanti, tra l’altro, “..l’attuazione…del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,…” ;

DECRETA:

Articolo 1
Rideterminazione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il triennio 2016-2018, nell'ambito del personale della carriera prefettizia.

Il contingente complessivo di cinque distacchi sindacali previsto dall’articolo 12 del d.P.R. 4 aprile 2008, n. 105, a favore del personale della carriera prefettizia, è rideterminato ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, nel contingente complessivo di 4 unità.

Articolo 2
Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il triennio 2016-2018, nell'ambito del personale della carriera prefettizia

Il contingente rideterminato è ripartito, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione ed accertate alla data del 31 dicembre 2015, tra le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, incluse nel decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 3 agosto 2016 di “Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell’accordo relativo al triennio normativo ed economico 2016-2018 riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139”:

1) SI.N.PREF.: n. 2 distacco sindacale;

2) SNADIP-CISAL: n. 1 distacco sindacale;

3) AP- ASSOCIAZIONE SIND. PREFETTIZI: n. 1 distacco sindacale.

Articolo 3
Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali.

La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.P.R. 4 aprile 2008, n. 105, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva ripartizione.

Articolo 4
Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito.

Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera prefettizia è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 12, commi 3, 4 e 5,   del d.P.R. 4 aprile 2008, n. 105.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2016

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

MARIA ANNA MADIA