Lavoro pubblico

7 giugno 2017

Con il testo unico sul pubblico impiego vengono riorganizzate le regole del lavoro pubblico in funzione dei servizi che devono arrivare ai cittadini, valorizzando le persone che lavorano nella pubblica amministrazione. Tra le principali novità la possibilità di assumere i lavoratori precari che hanno superato un concorso, la riforma delle modalità di reclutamento, l’introduzione della logica dei fabbisogni, un modello più equilibrato di relazioni sindacali.

È quanto previsto dal decreto che modifica e integra il testo unico sul pubblico impiego attuativo degli articoli 16 e 17 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 27 febbraio 2017 e in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 19 maggio 2017 dopo aver raccolto il parere favorevole delle commissioni parlamentari, della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Viene introdotta la nuova disciplina dei fabbisogni, che prevede il nuovo strumento del Piano triennale dei fabbisogni, allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Nell’ambito del piano, le amministrazioni curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano deve essere accompagnato dall’indicazione delle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti di quelle disponibili a legislazione vigente, nonché dell’importo complessivo della spesa di personale sostenibile ai sensi della legislazione vigente in materia.

Per quanto riguarda il reclutamento viene stabilito un limite nelle percentuali di idonei delle graduatorie dei concorsi pubblici, che non possono superare il venti per cento dei posti messi a concorso; si prevede la possibilità di richiedere il titolo di dottore di ricerca, quale requisito per specifici profili o livelli di inquadramento; anche le Regioni possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica per lo svolgimento dei concorsi; si valorizza la conoscenza della lingua inglese nei concorsi pubblici.

In materia di lavoro flessibile viene stabilito, a regime, il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione; viene delimitato l’ambito delle collaborazioni ammesse; i contratti di tipo flessibile ammessi sono i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e i contratti di formazione e lavoro, rinviando per le altre forme contrattuali flessibili alle disposizioni contenute nel codice civile e nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Vengono introdotte misure a sostegno alla disabilità nel lavoro pubblico. Viene istituita la Consulta nazionale presso il Dipartimento della funzione pubblica con il compito di favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. Il monitoraggio sulle quote di riserva delle persone disabili, da parte della Consulta nazionale, viene estesa anche alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere.

In materia di contrattazione  vengono chiariti gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali. La contrattazione collettiva destina al trattamento collegato alla performance, intesa come performance organizzativa, una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento accessorio.

Viene, quindi, stabilito che la quota prevalente delle risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio vada devoluta al trattamento collegato alla performance (organizzativa e non più individuale).

Vengono riformati il procedimento disciplinare e, più in generale, il tema della responsabilità disciplinare: sono estese le procedure accelerate a tutti i casi di flagranza; viene unificato il procedimento e la competenza in capo all’Ufficio per il procedimento disciplinare; la violazione dei termini e delle altre disposizioni meramente procedurali non determinano la decadenza dall’azione disciplinare, ovvero l’invalidità della sanzione irrogata. Diventano perentori i termini, 120 giorni, per la conclusione dei procedimenti. Le amministrazioni devono comunicare all’Ispettorato della Funzione Pubblica gli atti di avvio e conclusione dei procedimenti, inclusi quelli di sospensione cautelare.

Viene istituito il Polo unico per le visite fiscali che regola il nuovo esercizio delle funzioni di accertamento medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia da parte dell’INPS. Viene istituita una disciplina transitoria per il trasferimento delle funzioni all’INPS.

In materia di superamento del precariato, viene data alle pubbliche amministrazioni la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale in possesso dei requisiti previsti dal decreto: aver superato un concorso per l’assunzione a tempo determinato, essere in servizio presso l’amministrazione e aver maturato, negli ultimi otto anni, almeno tre anni di anzianità di servizio. I dipendenti possono aver superato le procedure concorsuali anche in un’amministrazione diversa rispetto a quella in cui prestano servizio. Per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e della ricerca è possibile maturare il requisito temporale attraverso più contratti, svolti in diverse amministrazioni. Le amministrazioni possono indire nuove procedure concorsuali, nella misura del 50% dei posti disponibili, per le persone contratti di lavoro flessibile e con un’anzianità di almeno tre anni negli ultimi otto. Sono state prorogate le procedure per l’assunzione a tempo indeterminato dei Lavoratori Socialmente Utili nel 2018-2020. Allo scopo di valorizzare il personale interno è stata prevista la possibilità di progressioni interne attraverso procedure selettive riservate nel triennio 2018-2020 sul 20% dei posti disponibili, fermi restando il titolo di studio e la valutazione positiva come titolo di preferenza.