Codice della giustizia contabile

8 settembre 2016

Una raccolta organica e sistematica delle disposizioni processuali di tutte le tipologie di giudizi che si svolgono davanti alla Corte dei conti: da quelli sulla responsabilità erariale ai giudizi di conto, a quelli sanzionatori e pensionistici. L'articolato, sulla base di questi principi e criteri direttivi, contiene anche significativi elementi di novità, soprattutto sul fronte dei giudizi di responsabilità per danno erariale. In questi giudizi, sono stati recepiti i principi del "giusto processo" e, in particolare, quello della parità delle parti. 

E' quanto previsto dal decreto sul codice della giustizia contabile attuativo dell'art. 20 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 giugno 2016 e in via definitiva il 10 agosto 2016. Sono stati disciplinari i poteri del pubblico ministero, al quale si chiede di svolgere attività di indagine non solo per provare gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, ma anche per accertare gli elementi che escludono tale responsabilità; è stato previsto l'obbligo di motivazione degli atti istruttori e introdotta, in difetto, una specifica causa di nullità; sono state valorizzate le tutele difensibile sin dalla fase istruttoria; sono stati introdotti riti alternativi e semplificati, con l'obiettivo di ridurre il volume del contenzioso senza trascurare le finalità risarcitorie, in parallelismo con gli analoghi sistemi deflattivi del contenzioso introdotti per i giudizi ordinari; sono state dettate norme per rendere più certa l'esecuzione delle sentenze di condanna. In sintesi, il processo contabile, fin qui disciplinato da norme risalenti in alcuni casi addirittura agli anni Trenta, diventa più celere; le garanzie della difesa sono adeguatamente rafforzate, il principio del giusto processo permea tutti gli istituti processuali: il tutto senza perdere di vista l'interesse pubblico al ristoro del danno erariale e al contrasto agli sprechi e alla corruzione.