D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 – Forze di polizia, NOTE

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AVVERTENZA:

     Il testo delle note qui pubblicato  è stato redatto, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi  qui trascritti.

     Per le direttive CEE  vengono forniti  gli estremi  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

  

Note alle premesse:

- L’articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

-L’articolo 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante “Ordinamento del corpo della Guardia di finanza”, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.

- la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”,  è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  10 aprile 1981, n. 100.

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”,  è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214.

- il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante “Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”,  è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.

- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, di attuazione dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26 marzo 2001, n. 71.

- La direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, recepita con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) è pubblicata nella  Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24.4.2002 n. L 108/33.

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2013, n. 218.

- la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.”, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2004, n. 37.

- il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.

- il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229”,  è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80.

- il Regolamento n. 885/2006/CE del 21 giugno 2006 recante “Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 23 giugno 2006, n. L 171.

- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.

- il Regolamento n. 907/2014/UE dell’ 11 marzo 2014 recante “Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro”,  è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 28 agosto 2014, n. L 255.

- Si riporta il testo dell’articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”:

 

«Art. 8.  Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato

1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)  con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo princìpi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge;

2. – 4. (Omissis)

5.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

6.- 7. (Omissis) ».

Il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 128 agosto 1997, n.281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.) , pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

“Art. 8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni .

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici .

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM .

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.”

Nota all’articolo 1

Per il testo dell’articolo 8, comma 1 , lettera a), della citata legge 7 agosto 2015, n. 124, si vedano le note alle premesse.

Note all’articolo 2

Il testo dell’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:

“Art. 1. Attribuzioni del Ministro dell'interno.

Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia.

Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Restano ferme le competenze del Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti.”

Il testo dell’articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia) è il seguente:

“Art. 11. Attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza.

1. Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonché le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unità e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione dei predetti comandi, unità e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.”

Note all’articolo 3

Il testo dell’articolo  177 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (Codice dell'ordinamento militare) è il seguente:

“Art. 177 Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri

1. Il Comandante generale istituisce o sopprime comandi territoriali di livello non superiore a comando provinciale con propria determinazione, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con il Ministro dell'interno.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, l'istituzione o la soppressione di comandi diversi da quelli di cui al comma 1, nei limiti delle dotazioni di personale previste dalle disposizioni vigenti, è disposta dal Comandante generale, previo consenso del Capo di stato maggiore della difesa, con l'assenso del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico.”

Per il testo dell’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) si vedano le note all’articolo 2.

Il testo dell’articolo 1, comma 147, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) è il seguente:

“147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.”

Il testo dell’articolo 8, comma 1, lettera e), della citata legge 7 agosto 2015, n. 124, è il seguente:

“Art. 8. Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) – d) (omissis)

e) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato, eventualmente prevedendo l'attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi, ferma restando la separazione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo, e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;

Il testo dell’articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n.34 (Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449) è il seguente:

“Art. 2. Ordinamento generale.

1. Il Corpo della Guardia di finanza è ordinato su:

a) comando generale;

b) comandi e organi di esecuzione del servizio;

c) comandi, istituti e centri di reclutamento e di addestramento;

d) comandi e reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo.

2. I comandi e gli organi di esecuzione del servizio sono a loro volta distinti in:

a) comandi territoriali: con competenza interregionale, regionale e provinciale, in relazione alle esigenze operative e funzionali, e comandi speciali;

b) organi di esecuzione del servizio: nuclei di polizia tributaria, nuclei speciali, gruppi, reparti operativi minori, stazioni navali, reparti navali minori e sezioni aeree.

3. La linea gerarchica territoriale è formata dal comando interregionale, dal comando regionale, dal comando provinciale, con funzioni prevalenti di indirizzo e controllo.

4. Al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, attraverso la flessibilità dell'organizzazione degli uffici, il comandante generale stabilisce, con proprie determinazioni, il numero, la sede, il livello e, fatto salvo quanto disposto al comma 3, le dipendenze dei comandi di cui ai commi 1 e 2.

5. Tali determinazioni sono adottate, sentito, salvo casi di particolare urgenza, il Consiglio superiore della Guardia di finanza e tenendo conto delle esigenze funzionali e operative determinate dalla legge e dal particolare contesto sociale ed economico, valutato in riferimento alle esigenze di contrasto all'evasione fiscale ed alla criminalità economico-finanziaria, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici complessivi.

6. La corrispondenza tra le denominazioni previgenti e quelle nuove dei comandi e reparti è stabilita nell'allegata tabella A.”

Nota all’articolo 5

Si riporta l’articolo 5, comma 1,  lettera a) della citata legge n. 121 del 1981:

“Art. 5. Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza.

Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

  1. ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6;

(omissis)”

Nota all’articolo 6

Il testo dell’articolo 75-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è il seguente:

“Art. 75-bis Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo

(omissis)

  1. Per l'esercizio dei poteri di cui al comma 1, il Ministro dell'interno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese.

(omissis)”

Note all’articolo 7:

-  Si riporta il testo dell’art. 35 del D.lgs 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203 del - supplemento ordinario, n. 163:

“Art. 35 - (Istituzione del ministero e attribuzioni).  1. E' istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

 a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del ((Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;

b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;

d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

 3. Al ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi' trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.”

- La legge 19 dicembre 1975, n° 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973)  è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1976, n.49, - supplemento ordinario.

- Si riporta il testo dell’art. 24 della legge 31 gennaio 1994, n° 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1994, n. 32, - supplemento ordinario n. 24:

“Art. 24 - (Informatica e telematica). 1. Le comunità montane possono operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficolta' di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto.

2. L'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sentita l'Unione nazionale comuni comunita' ed enti montani (UNCEM), predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione.

3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, nell'ambito del proprio sistema telematico, gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunità, i comuni montani e l'UNCEM.

4. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita l'UNCEM, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei rispettivi bilanci, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale della montagna.”

- La legge 24 dicembre 2003, n° 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2004, n° 3.

Note all’art. 8:

- Si riporta il testo degli articoli 169 e 174, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell’8 maggio 2010, n. 106 - supplemento ordinario n. 84, come modificato dal presente decreto:

“Art. 169 - (Articolazione dell’Arma dei Carabinieri)

1. La struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri e' articolata in:

a) Comando generale;

b) organizzazione addestrativa;

c) organizzazione territoriale;

c bis) organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;

d) organizzazione mobile e speciale;

e) reparti per esigenze specifiche.”

 “Art. 174 - (Organizzazione mobile e speciale dell’Arma dei Carabinieri).

1. L'organizzazione mobile e speciale comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione, a integrazione, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in:

a) Comando unità mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti;

b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze.”

Nota all’articolo 10:

- Il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio dell’8 luglio 2005, n. 176 (Regolamento concernente i controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), da adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150) è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2005, n. 206 – supplemento ordinario n. 149 .

Note all’articolo 11:

- Si riporta il testo dell’art. 8-quinquies, della legge 7 febbraio 1992,  n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del 22 febbraio 1992, n. 44:

“Art. 8-quinquies

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del Tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sono determinate la misura e le modalità di versamento all'erario del diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiedere o presentare:

a) la licenza o il certificato di importazione, la licenza di esportazione, il certificato di riesportazione e il certificato CITES, previsti dal decreto del Ministro del commercio con l'estero di cui all'articolo 2, comma 1; b) le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica previste dagli articoli 5, comma 1, e 5-bis, comma 4;

c) la domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche prevista dall'articolo 5-bis, comma 8;

d) l'autorizzazione alla detenzione degli esemplari vivi prevista dall'articolo 6, comma 3;

e) la dichiarazione di idoneità per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, prevista dall'articolo 6, comma 6;

f) il certificato di conformità per nascite o riproduzioni in cattività previsto dall'articolo 8-bis;

g) la denuncia di scorte di pelli ed il relativo marcaggio previsti dall'articolo 8-ter, nonché il marcaggio di cui all'articolo 5, comma 5.

2. La misura dei diritti speciali istituiti con la presente legge dovrà essere determinata in modo da assicurare la integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme. I relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per la parte eccedente l'importo di cui al comma 3.

3. I diritti corrisposti per il rilascio dei certificati di cui al comma 1 dovranno essere determinati in misura tale da garantire anche la copertura della spesa annua di lire 240 milioni relativa al contributo che viene versato al segretario CITES in adempimento della convenzione di Washington.

 3-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 e del decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede all'istituzione nonché al funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in lire 700 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-ter. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede alla conservazione degli esemplari confiscati per violazione delle disposizioni citate nel medesimo articolo 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 5, il Ministero dell' Agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede al marcaggio, conformemente a standard internazionali, degli esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-quinquies. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.”

- Si riporta il testo dell’articolo 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del 1 febbraio 2013, n. 27:

“Art. 7 - (Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale)

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed e' istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco e' data pubblicita' mediante l'albo pretorio, con la specificazione della localita' nella quale esso sorge, affinche' chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia e' aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”

 

- Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 10-ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2012, n. 156 – supplemento ordinario n. 141, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012, n. 189 – supplemento ordinario, n. 173:

“Art. 2 Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

(omissis)

10-ter - Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

(omissis)”

 

Note all’articolo 12

- Per il testo dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della citata legge 7 agosto 2015, n. 124 si vedano le note alle premesse.

- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 gennaio 2005 (Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato), è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del  25 marzo 2005, n. 70 serie generale.

- Si riporta il testo dell’art. 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 112:

“8. -  Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il Lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, e successive modificazioni ed integrazioni.”

 

- Si riporta il testo dell’art. 30, comma 2 - quinquies, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

"2-quinquies -  Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione".

 

Note all’articolo 13:

- Il Regolamento Delegato (UE) 11 marzo 2014, n. 907 (che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro), è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 255 del 28 agosto 2014.

 

- Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 202 del 30 agosto 1997:

“Art. 2 - (Compiti).

1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato - regioni:

a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;

b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;

c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalita' di cui all'articolo 6;

f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;

g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;

h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;

i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attivita' o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.

(omissis)”

 

Nota all’articolo 14

 

Si riporta il testo degli articoli 666, 683, 692, 708, 738, 800, 821, 823, 973, 1040, 1045, 1226-bis,  del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto:

“Art. 666  Immissioni in ruolo

1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normale e speciale.

2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale e nel ruolo speciale non può in ogni caso superare rispettivamente un dodicesimo e un quindicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di ciascun ruolo.

3. Le immissioni annuali nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri non possono superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.

3-bis. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo forestale non può in ogni caso superare un ottavo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di detto ruolo.”

“Art. 683 Alimentazione del ruolo degli ispettori

1. Il personale del ruolo ispettori reclutato mediante pubblico concorso è immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici.

2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei. I posti disponibili sono messi a concorso con la seguente ripartizione:

a) un terzo ai brigadieri capi;

b) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri;

c) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.

3. I posti riservati alle categorie di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rimasti scoperti, sono proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle medesime restanti categorie risultati idonei ma non vincitori; permanendo posti non attribuiti, questi sono conferiti ai concorrenti idonei ma non vincitori del concorso di cui all’articolo 679, comma 1, lettera a).

4. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui all’articolo 679, comma 1, lettera a), l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale.

4-bis. AI fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale, il numero di posti degli ispettori da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.

5. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme contenute nel regolamento.

6. Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri avviene con le modalità stabilite al capo VI del presente titolo.”

 “Art. 692 Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti

1. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell’articolo 690, comma 2, lettera a), è bandito un concorso per titoli per l'ammissione al corso di aggiornamento e formazione professionale, previsto dall’articolo 775, al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale.

2. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell’articolo 690, comma 2, lettera b), è previsto un concorso per titoli ed esame scritto, riservato agli appuntati scelti, agli appuntati, ai carabinieri scelti e ai carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, e il superamento del corso di qualificazione, previsto dall’articolo 776.

3. L'esame scritto di cui al comma 2, consiste in risposte a un questionario articolato su domande volte ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale degli aspiranti.

4. Le modalità di svolgimento dei concorsi, la nomina delle commissioni, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreti ministeriali.

4-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale, il numero di posti dei sovrintendenti da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.

5. Gli appuntati scelti possono partecipare per ciascun anno soltanto a uno dei concorsi di cui ai commi 1 e 2.

6. E' ammesso ai concorsi di cui ai commi 1 e 2 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

a) è idoneo al servizio militare incondizionato o è giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data d'inizio dei relativi corsi;

b) ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio equivalente;

c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della «consegna»;

d) non è sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato, né è sospeso dal servizio, o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;

e) non è stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore.

7. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 2, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.”

 

“Art. 708 Bandi di arruolamento

1.Le procedure di arruolamento, la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento, le prove di selezione e concorsuali, le modalità di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, la durata dei corsi, il numero complessivo e le riserve di posti, l'individuazione e la valutazione dei titoli preferenziali, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

1-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il numero di posti dei carabinieri da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.

2. I termini di validità della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per il reclutamento di cui all’articolo 706, possono essere prorogati con motivata determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in caso di successive e analoghe procedure di reclutamento avviate entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.”

“Art. 738 Obblighi di servizio

1. Gli allievi dell'Accademia all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente sono vincolati a una nuova ferma di nove anni, che assorbe quella da espletare.

2. Gli ufficiali reclutati nel ruolo speciale, se non già in servizio permanente, e quelli nel ruolo normale a nomina diretta, all'atto dell'ammissione ai corsi, sono vincolati a una ferma di tre anni. Al superamento del corso applicativo sono vincolati a una nuova ferma di cinque anni, che assorbe quella da espletare.

3. I vincitori dei concorsi per la nomina a ufficiale del ruolo tecnico-logistico e del ruolo forestale, se non già in servizio permanente, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso formativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.”

“Art. 800 Consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri

1. La consistenza complessiva degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, speciale ,tecnico-logistico e forestale è di 4.188 unità.

2. La consistenza organica del ruolo ispettori e dei periti è fissata in 30.979 unità, di cui 13.920 marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e periti superiori.

3. La consistenza organica del ruolo sovrintendenti e dei revisori è fissata nel numero massimo di 21.182 unità.

4. La dotazione organica del ruolo appuntati e carabinieri e degli operatori e collaboratori è costituita da 65.464 unità.

5. La forza extraorganica dell'Arma dei carabinieri è prevista nella sezione III del capo VI del presente titolo.”

Art. 821 Ruoli del personale in servizio permanente

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:

a) ruolo normale;

b) ruolo speciale;

c) ruolo tecnico-logistico.

c-bis) ruolo forestale.

2. Il ruolo tecnico-logistico degli ufficiali in servizio permanente è articolato nei seguenti comparti e specialità:

a) comparto amministrativo: specialità amministrazione, specialità commissariato;

b) comparto tecnico-scientifico e psicologico: specialità investigazioni scientifiche, specialità telematica, specialità genio, specialità psicologia;

c) comparto sanitario: specialità sanità (medicina/farmacia), specialità veterinaria.

3. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:

a) ruolo degli ispettori;

b) ruolo dei musicisti;

c) ruolo dei sovrintendenti.

4. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo degli appuntati e carabinieri.”

“Art. 823 Organici dei generali e dei colonnelli

1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:

a) generali di corpo d'armata: 10;

b) generali di divisione: 22;

c) generali di brigata: 80;

d) colonnelli: 465.

Art. 973 Personale dell'Arma dei carabinieri

1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma proporzionale alla durata del corso, fino a un massimo di cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti, a domanda, per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e del vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono determinati con decreto del Ministro della difesa.

2. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche per i militari in servizio permanente.

2-bis. Il personale arruolato ai sensi degli articoli 683, comma 4-bis, 692, comma 4-bis, e 708, comma 1-bis, è impiegato nella relativa specializzazione, salvo che non richieda di essere trasferito ad altra organizzazione dell'Arma dei carabinieri, non prima di dieci anni di servizio prestato nella specialità, ovvero d'autorità per inidoneità funzionale o per esonero dalla specializzazione.”

“Art. 1040 Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri

1. La commissione superiore di avanzamento dell'Arma dei carabinieri è composta:

a) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

b) dai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri;

c) dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano del ruolo tecnico-logistico se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo.

c-bis). dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo.

2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.”

“Art. 1045 Commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri

1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri è composta:

a) dal Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

b) da un generale di divisione o di brigata dell'Arma dei carabinieri;

c) da cinque colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;

d) da un colonnello del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo;

e) da un colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale da valutare, se la valutazione riguarda gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico.

e-bis). da un colonnello del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.”

“Art. 1226-bis Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri 

1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normale, speciale, tecnico-logistico e forestale dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti dalla tabella 4 allegata al presente codice.”

L’articolo 907 del citato decreto legislativo n.66 del 2010, abrogato dal presente decreto recava: “Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri”

Nota all’articolo 15:

Per il testo dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124 si vedano le note alle premesse.

Nota all’articolo 16:

- Si riporta il testo dell’articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122 –supplemento ordinario n. 61:

“Art. 1 - (Istituzione ruoli).

1. Nell'ambito del Corpo della guardia di finanza sono istituiti i seguenti ruoli:

a) ruolo "ispettori";

b) ruolo "sovrintendenti";

c) ruolo "appuntati e finanzieri".

2. L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi o qualifiche di ciascun ruolo, fra gli appartenenti al personale del Corpo della guardia di finanza e il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, sono stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto.”

Note all’articolo 18:

- La Legge 5 aprile 1985, n. 124 (Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1985, n. 87.

- Si riporta il testo dell’articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214 – supplemento ordinario n. 86:

 “Art. 13- bis - (Chiarezza dei testi normativi).

1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:

a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

 b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonche' in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.

 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici.”

- Il decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2001 n. 208 (Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2001, n. 128.

- Si riporta il testo degli articoli 34 e 34 bis del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2005, n. 248 – Supplemento Ordinario n. 169:

 “Art. 34 - (Ispettori fitosanitari). 1. Gli Ispettori fitosanitari sono funzionari della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, operanti presso i Servizi fitosanitari regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purche' rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale.

2. Gli Ispettori fitosanitari svolgono compiti tecnico scientifici e sono autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, secondo le competenze professionali per le quali sono abilitati, ad agire per loro conto e sotto il loro controllo.

3. Agli Ispettori fitosanitari e' rilasciato apposito documento di riconoscimento, con validita' quinquennale, predisposto secondo le linee guida stabilite a livello nazionale, conformemente a quanto previsto dal comma 2, lettera n), dell'articolo 49.

4. I nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati del numero identificativo attribuito dall'amministrazione competente, dal titolo di studio, dal livello di inquadramento, nonche' dalle relative firme autentiche, sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale.

4-bis. Nel registro nazionale di cui al comma 4 sono iscritti d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, gli ispettori fitosanitari in servizio alla data di istituzione del registro di cui al comma 4.

5. Gli Ispettori fitosanitari, in possesso della laurea magistrale, che consente l'accesso ad ordini professionali nelle cui competenze rientrano le attivita' riservate agli ispettori fitosanitari, sono inquadrati presso le proprie amministrazioni in uno specifico profilo professionale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i requisiti tecnici e professionali per l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 4 e le modalita' per la sua tenuta.

 6. Il documento di riconoscimento degli Ispettori fitosanitari e' ritirato nel caso essi vengano destinati a svolgere altri compiti non pertinenti il Servizio fitosanitario o in caso di cessata attivita'.

7. Gli Ispettori che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dal Servizio fitosanitario nazionale, nell'esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dalla presente legge, si attengono alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio fitosanitario competente. “

 “Art. 34 bis -  (Agente fitosanitario).

  1. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico di supporto agli Ispettori fitosanitari, opportunamente formato, denominato "Agente fitosanitario", espressamente incaricato dagli stessi Servizi. Essi effettuano le funzioni previste dall'articolo 35 con l'esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 4.”

- Si riporta il testo dell’articolo 23-bis, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122 –Supplemento Ordinario, n. 61:

Art. 23 bis. Utilizzazione del personale non idoneo o con quindici anni di servizio.

( omissis)

  1. Con successivo regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' per il passaggio del personale di cui al comma 1, in analogia con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, nonche' del personale di cui al comma 2.

(omissis)”

- La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1999, n. 68 – supplemento ordinario, n. 57.

- Si riporta il testo dell’articolo 18 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68:

“Art. 18 - (Disposizioni transitorie e finali).

1. I soggetti gia' assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unita' da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e' attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano piu' di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota e' pari ad un'unita' per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessita' di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.”

- Si riporta il testo dell’art. 636, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

“Art. 636 – (Obiettori di coscienza).

1. Agli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile e' vietato partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego che comporti l'uso delle armi e comunque partecipare a qualsiasi procedura per l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare o per l'assunzione nelle Forze di polizia a ordinamento civile.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cittadini che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 3.

3. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, puo' rinunciare allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile che provvede a darne tempestiva comunicazione alla ((Direzione generale della previdenza militare e della leva.”

- Si riporta il testo dell’articolo 1,  comma 1-bis, della Legge 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2001, n. 77:

“Art. 1 (Indennità di trasferimento).

(omissis)

1 bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.

(omissis)”

Note all’articolo 19:

- Si riporta il testo dell’articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003, n. 299 – supplemento ordinario n. 196:

“155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.((E' altresi' autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni caso, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”

- Per il testo dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124 si vedano le note alle premesse.